Ordinanza 636/1988 (ECLI:IT:COST:1988:636)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 23/03/1988;    Decisione  del 08/06/1988
Deposito de˙l 10/06/1988;    Pubblicazione in G. U. 15/06/1988 n.24
Norme impugnate:  
Massime:  13254
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 636

ORDINANZA 8-10 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 408 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1986 dal Pretore di Codogno nel procedimento penale a carico di Benzoni Giuseppina, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Codogno, chiamato a pronunciarsi su un'eccezione di nullità avanzata dall'imputato, ha, con ordinanza del 4 novembre 1986, sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 408 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa citazione della persona offesa dal reato, anche quando le generalità del minore adottato, soggetto passivo del reato, e quelle dei suoi genitori adottivi dovrebbero essere mantenute segrete ai sensi dell'art. 314/28 del codice civile;

e che, secondo il giudice a quo, sussisterebbe un insanabile contrasto fra l'art. 314/28 del codice civile, "che impone il segreto circa le generalità e la nuova vita del minore adottato", e l'art. 408 del codice di procedura penale, il quale "imporrebbe, se seguìto alla lettera, di violare il segreto pena lo stallo del penale procedimento";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la violazione dell'art. 408 del codice di procedura penale relativamente alla citazione della persona offesa dal reato non può mai essere eccepita dall'imputato;

e che, quindi, non potendo, nella specie, il giudice a quo fare applicazione della norma denunciata, la questione proposta risulta manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 408 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Codogno con ordinanza del 4 novembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI