N. 627
SENTENZA 8-10 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 22 gennaio 1985, depositato in Cancelleria il 28 gennaio successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25 ottobre 1984, recante: "Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 21 gennaio 1985, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 22 gennaio 1985 e depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 28 gennaio 1985, la Regione Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Guarino, ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dei trasporti (di concerto con il Ministro del tesoro) del 25 ottobre 1984 recante "Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato".
Lamenta la Regione ricorrente che il provvedimento impugnato sia stato adottato "senza alcuna partecipazione al procedimento da parte della Regione Sardegna", in violazione dell'art. 53 dello Statuto di autonomia a tenor del quale la Regione deve essere rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e dei servizi di trasporto che possono direttamente interessarla. Detta disposizione statutaria sarebbe espressione della peculiare autonomia riconosciuta alla Regione in materia di trasporti e servizi pubblici (art. 3, lett. f) - rectius, g) -, 4, lett. g), e 6 dello Statuto speciale), e troverebbe conferma nel d.P.R. n. 348 del 1979, recante norme di attuazione dello Statuto in riferimento alla legge n. 382 del 1975 ed al d.P.R. n. 616 del 1977. Prevedono, infatti, le norme di attuazione che i provvedimenti relativi alle tariffe dei trasporti di interesse regionale che siano presi in sede diversa dal Consiglio dei ministri, debbano adottarsi con la partecipazione di un rappresentante regionale (art. 66), ovvero dietro parere della Regione, qualora siano assunti da parte di una "autorità individuale" (art. 67).
Ora, afferma la ricorrente, il provvedimento impugnato riguarda certamente tariffe che interessano la Regione, poiché modifica tariffe di trasporto applicabili sull'intero territorio nazionale. Di conseguenza, avrebbe dovuto essere adottato nel rispetto dell'art. 53 dello Statuto di autonomia, ed in particolare, trattandosi di provvedimenti di competenza di una "autorità individuale", a seguito del parere prescritto dall'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979. È invece mancata, ribadisce la ricorrente, qualunque forma di partecipazione regionale al provvedimento, partecipazione invece importante e necessaria, atteso il rilievo economico e sociale delle tariffe ferroviarie (e di trasporto marittimo esercitato dalle FF.SS) per l'isola, che è coperta del resto da una rete di ferrovie in concessione superiore di circa il 50% a quella delle Ferrovie dello Stato, in relazione alle quali la Regione gode ( ex art. 61 del d.P.R. n. 348 del 1979) di competenza amministrativa delegata, e che conoscono invece, in conseguenza del provvedimento impugnato, un necessario aumento delle tariffe. Indirettamente coinvolti da tale provvedimento sarebbero poi anche i trasporti di esclusiva competenza regionale (artt. 3, lett. g), dello Statuto e 59 del d.P.R. n. 348 del 1979), sui quali gli aumenti tariffari da quel provvedimento introdotti non potrebbero non riflettersi "per evidenti ed insopprimibili esigenze di equilibri tariffari regionali".
2. - La ricorrente ha altresì proposto pedissequa istanza di sospensione del provvedimento impugnato, atteso che l'esecuzione dello stesso produrrebbe "conseguenze gravissime, di ordine economico e sociale".
3. - Con atto depositato in data 11 febbraio 1985, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Osserva il resistente che l'art. 53 dello Statuto speciale per la Sardegna prevede il coinvolgimento della Regione nell'adozione dei provvedimenti quali quello impugnato solo ove essi "possano direttamente interessarla" (v. anche art. 65, primo comma, del d.P.R. n. 348 del 1979). Analogamente si dispone nell'art. 39 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, e nell'art. 47 dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia. Ora, l'interesse della Regione deve essere (si citano le sentt. di questa Corte nn. 34 e 166 del 1976) "giuridicamente differenziato", per cui, "ove si tratti di provvedimento di carattere generale che regoli materia che interessi tutta la comunità nazionale, non è sufficiente per la configurazione di un interesse differenziato nei sensi premessi l'applicabilità di tale provvedimento nel territorio della Regione", che è invece quanto, semplicemente, accade nel caso di specie.
Conclude, pertanto, il resistente, per il rigetto del ricorso ed altresì per la reiezione della pedissequa istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
4. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione, ha presentato memoria la Regione Sardegna.
Afferma la ricorrente che il richiamo effettuato dal resistente alle sentt. di questa Corte nn. 34 e 166 del 1976 sarebbe inconferente: queste, infatti, si riferivano ad evenienze nelle quali "era in questione una normativa statutaria che garantiva la rappresentanza della Regione nel Consiglio dei ministri per ragioni del tutto generiche, quando cioè nel Consiglio si trattino questioni che riguardino la Regione o la Provincia autonoma (art. 21 Statuto Sicilia; artt. 40 e 52, ultimo comma, Statuto T.A.A.)". In casi del genere, dunque, a ragione la Corte ebbe a ritenere che l'interesse regionale dovesse essere giuridicamente differenziato. Nel caso di specie, invece, l'art. 53 impone che la Regione Sardegna sia coinvolta nel procedimento di determinazione delle tariffe di determinati servizi "nazionali", sicché è la stessa norma statutaria ad individuare con specificità l'interesse regionale in giuoco.
A diversamente ritenere, conclude la ricorrente, l'art. 53 dello Statuto resterebbe privo di significato, perché tale disposizione (come gli artt. 65 e seguenti del d.P.R. n. 348 del 1979) fa riferimento alla partecipazione regionale all'elaborazione di provvedimenti generali, proprio perché concernenti pubblici servizi nazionali.
Considerato in diritto
1. - La Regione Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione in ordine al decreto del Ministro dei trasporti 25 ottobre 1984 (Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato), del quale ha chiesto anche la sospensione. In particolare la regione lamenta la violazione degli artt. 3, lett. g), e 53 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3), nonché degli artt. 59, 61 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348 (recante "Norme di attuazione del medesimo Statuto in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 ed al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616"). Tanto, in ragione della mancata partecipazione della Regione al procedimento di formazione, partecipazione che si assume imposta in particolare dal menzionato art. 53 dello Statuto di autonomia.
2. - Il ricorso non è fondato.
Dispone l'art. 53 dello Statuto speciale che la Regione sia "rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla", mentre gli artt. 65, 66 e 67 del citato d.P.R. n. 348 disegnano le forme della relativa partecipazione regionale (che si differenziano a seconda che i provvedimenti siano di competenza del Consiglio dei ministri, di una diversa sede collegiale, o di un organo individuale).
Risulta così dalla formazione del precetto statutario (ripresa dall'art. 65, comma primo, del d.P.R. n. 348 del 1979) che la partecipazione della Regione alla formulazione dei provvedimenti in materia di tariffe e di regolamentazione dei servizi di comunicazione e trasporto è richiesta solo in presenza di interesse della Regione particolarmente qualificato perché diretto. E non sembra che la formulazione medesima sia priva di significato, ove si consideri che essa è anche più restrittiva di quella contenuta nell'art. 22 dello Statuto della Regione siciliana, a tenore del quale "la Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione".
3. - Occorre dunque domandarsi se un interesse "diretto" della Regione Sardegna nel senso assunto dal precetto statutario possa configurarsi in relazione all'emanazione di un provvedimento come quello impugnato, concernente "condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato", da valere uniformemente per l'intero territorio nazionale: se, cioè, un siffatto interesse possa ravvisarsi in relazione alla circostanza che le condizioni e tariffe adottate, pur senza riguardare specificamente il territorio della regione, riguardassero "anche" il detto territorio, in quanto compreso in quello nazionale.
Ma al quesito non può darsi che risposta negativa, ove si consideri che un "interesse diretto" nel senso suindicato non può individuarsi se non là dove esso si inscrive in un rapporto esclusivo, o particolarmente intenso, fra la materia, o l'affare, o la regolazione dell'una o dell'altro, e la singola regione ad autonomia speciale: ipotesi che qui non si verifica, versando la materia e la sua regolazione in un rapporto indifferenziato con tutte le regioni.
4. - Esattamente ricorda l'Avvocatura dello Stato che già in precedenti occasioni (v. le sentt. nn. 34 e 166 del 1976) questa Corte ha avuto modo di sottolineare, in presenza di analoghe formule statutarie, l'esigenza di una differenziazione dell'interesse regionale, che giustifichi la partecipazione delle Regioni all'esercizio di competenze riservate allo Stato: in quelle evenienze si trattava dell'art. 40, comma secondo, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige (il Presidente della Giunta regionale "interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione") e dell'art. 21 dello Statuto siciliano (il Presidente della Regione "col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione"). Tale esigenza va qui riaffermata con forza particolare, perché la formula statutaria in giuoco è ancora più rigida di quelle ora menzionate, e richiede espressamente che la Regione sia "direttamente" interessata alle determinazioni riservate alla competenza dello Stato.
La pronuncia sul merito del ricorso assorbe la pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'atto impugnato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato determinare condizioni e tariffe per il trasporto delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato senza la partecipazione della Regione Sardegna al relativo procedimento, qualora la Regione non possa vantare in proposito un interesse diretto e qualificato; conseguentemente respinge il ricorso in epigrafe, promosso dalla Regione Sardegna avverso il decreto del Ministro dei trasporti 25 ottobre 1984 in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI