N. 626
SENTENZA 8-10 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 27 aprile 1985, depositato in Cancelleria il 7 maggio 1985 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali del 1° ottobre 1984, concernente il trasferimento di personale statale (assunto ex legge n. 285/1977) in servizio presso le Soprintendenze per i beni A.A.A.S. di Cagliari e di Sassari, alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del d.P.R. n. 348 del 1979;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 26 aprile 1985, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 27 aprile 1985 e depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 7 maggio 1985, la Regione Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Guarino, ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dei beni culturali ed ambientali del 1° ottobre 1984, concernente il trasferimento alla Regione Sardegna di personale statale - assunto ex lege n. 285 del 1977 - in servizio presso le Soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari e di Sassari.
Ad avviso della ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe lesivo, oltre che degli artt. 3, lett. a) ed f), e 6, dell'art. 56 dello Statuto di autonomia, che impone (vengono a tal proposito citate le sentenze di questa Corte nn. 180 del 1980 e 237 del 1983) una procedura particolare, con il necessario intervento di una Commissione paritetica Stato-Regione, per il trasferimento alla Regione Sardegna di funzioni, uffici e personale dallo Stato o da enti pubblici nazionali. L'art. 80 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, recante norme di attuazione dello Statuto in relazione alla legge 22 luglio 1975, n. 382 ed al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non derogherebbe - né lo potrebbe - a tale disposizione dello Statuto e si limiterebbe ad integrarla, dettando ulteriori disposizioni per il trasferimento alla Regione dei dipendenti in servizio presso gli uffici già statali, e fissando in particolare il princìpio del consenso di tali dipendenti in ordine al trasferimento stesso.
Violati, altresì, sarebbero gli artt. 57, 74 ed 80 del d.P.R. n. 348 del 1979, i quali rispettivamente dispongono la delega alla Regione delle funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato per la protezione delle bellezze naturali; il trasferimento alla Regione degli uffici dello Stato indicati nella Tabella A allegata allo stesso d.P.R., in particolare delle Sezioni delle bellezze naturali delle Soprintendenze per i beni ambientali, archietettonici, artistici e storici; le modalità di trasferimento del personale. Il provvedimento impugnato avrebbe infatti omesso di precisare se il personale trasferito fosse effettivamente in servizio presso le Sezioni delle bellezze naturali delle Soprintendenze di Cagliari e Sassari (tale ultima Soprintendenza aveva del resto trascurato di istituire, prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 348 del 1979, la Sezione delle bellezze naturali); non avrebbe specificato se detto personale esercitasse comunque mansioni rientranti nelle competenze di dette Sezioni; non avrebbe provveduto al trasferimento di alcuni dipendenti che pure - come già comunicato dalla Regione al Ministero - ne avrebbero avuto titolo.
2. - La ricorrente ha altresì proposto pedissequa istanza di sospensione del provvedimento impugnato, atteso che l'esecuzione dello stesso "darebbe luogo ad una situazione, almeno in parte, non più reversibile, in ogni caso con grave danno per l'Amministrazione regionale sia sotto il profilo organizzativo, sia anche sotto il profilo più specificamente finanziario".
3. - Con atto depositato in data 17 maggio 1985 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Afferma il resistente che il provvedimento impugnato è stato adottato in applicazione dell'art. 80 del d.P.R. n. 348 del 1979, il quale a sua volta attua l'art. 56 dello Statuto di autonomia. Questo richiede che il contenuto delle norme che regolano il trasferimento di uffici e personale dallo Stato alla Regione Sardegna sia individuato "d'accordo tra i due enti", ma non vincola in alcun modo a che "gli eventuali procedimenti amministrativi richiesti per la loro esecuzione debbano riprodurre uno schema identico e analogo, basato su intese tra Stato e Regione".
Gli artt. 74, comma primo, ed 80, comma primo, del d.P.R. n. 348 del 1979 individuano dunque legittimamente e direttamente le condizioni per il trasferimento, ed escludono qualunque intervento della Regione di verifica della sussistenza di dette condizioni (e ciò al contrario di quanto, ad esempio, dispone l'art. 76, comma primo, dello stesso d.P.R. n. 348 del 1979).
In ogni caso, l'eventuale contrasto fra gli artt. 74 e 80 del d.P.R. n. 348 del 1979, e gli artt. 3, 6 e 56 dello Statuto, "non si presterebbe ad essere rilevato in questa sede" (viene citata la sentenza di questa Corte n. 206 del 1975);
Quanto al motivo di ricorso che vorrebbe violate le norme statutarie (artt. 3, 6 e 56) e quelle di attuazione (artt. 57, 74 ed 80 del d.P.R. n. 348 del 1979) perché il provvedimento impugnato avrebbe omesso di specificare che il personale trasferito era effettivamente in servizio presso le Soprintendenze in questione, e non avrebbe altresì "trasferito personale che aveva espresso il proprio consenso e viceversa", osserva il resistente che "la presenza o mancanza del consenso appare vizio eventuale del provvedimento non deducibile dalla Regione come motivo di conflitto di competenza", mentre la situazione del personale contemplato dal provvedimento impugnato risulta dagli atti prodotti in giudizio (verbale di riunione in data 9 febbraio 1984).
Conclude, pertanto, il resistente per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
La Regione Sardegna impugna, e chiede altresì che sia sospeso, il decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali 1° ottobre 1984 avente ad oggetto il trasferimento alla Regione di personale statale in servizio presso le Soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari e di Sassari, lamentando la violazione degli artt. 3, lett. a) ed f), 6 e 56 dello Statuto per la Sardegna (l.c. 26 febbraio 1948), nonché degli artt. 57, 74 e 80 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, (Norme di attuazione del medesimo Statuto in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616):
2. - Secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe lesivo in primo luogo degli artt. 3, lett. a) ed f), 6 e 56 dello Statuto per la Sardegna. Tanto, in particolare, in ragione dell'inosservanza delle procedure di trasferimento di funzioni, uffici e personale dallo Stato alla Regione previste nell'ultima delle dette disposizioni statutarie, che, sempre secondo la ricorrente, imporrebbe sempre l'intervento, allo scopo, di una Commissione paritetica Stato- Regione.
Sotto l'esposto profilo, il ricorso non è fondato.
L'art. 56 dello Statuto per la Sardegna dispone che una Commissione paritetica di quattro membri debba proporre, oltre alle norme di attuazione dello Statuto, anche "le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione". Appunto su parere di tale Commissione paritetica sono state adottate le norme di cui al d.P.R. n. 348 del 1979, il quale, all'art. 74, dispone che "sono trasferiti alla Regione gli uffici dello Stato operanti in Sardegna, indicati nella tabella A allegata al presente decreto", ed all'art. 80, comma primo, che la Regione debba provvedere al funzionamento di quegli uffici - finché diversamente non disponga una legge regionale - con il personale che si trovi in servizio presso di essi alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il secondo comma dello stesso art. 80 dispone poi che "a tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti alla Regione".
Come si desume dal tenore testuale dell'art. 56 dello Statuto, l'intervento della Commissione paritetica si esaurisce nella proposta di adozione delle norme relative ai trasferimenti, e non è invece richiesto - in via di principio - per i singoli atti di trasferimento.
Il personale delle Sezioni delle bellezze naturali delle Soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici, che sono appunto menzionate al n. 1) della predetta tabella A, pertanto, legittimamente è stato trasferito alla Regione con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali senza l'intervento della Commissione paritetica, perché proprio a tanto doveva condurre l'applicazione di una disposizione (l'art. 80 del d.P.R. n. 348 del 1979) che su parere di detta Commissione paritetica era stata appunto adottata. È del resto fatto palese dall'art. 79 dello stesso d.P.R. n. 348 (che ribadisce quanto previsto dagli artt. 113 e 119 del d.P.R. n. 616 del 1977) che, quando le norme di attuazione dello Statuto hanno voluto un ulteriore intervento (ma sempre nella fase di "proposta" delle norme generali) della Commissione paritetica, lo hanno espressamente disposto.
3. - La ricorrente lamenta, poi, la violazione, oltre che delle norme statutarie già citate, degli artt. 57, 74 e 80 del d.P.R. n. 348 del 1979, rilevando che il provvedimento impugnato da un lato avrebbe omesso di precisare se il personale trasferito fosse effettivamente in servizio presso le Sezioni sopraindicate e svolgesse comunque mansioni rientranti nelle competenze di quelle Sezioni; dall'altro avrebbe trasferito personale che non aveva espresso il proprio consenso, ed avrebbe omesso di trasferire personale avente titolo al trasferimento, che quel consenso aveva invece manifestato.
Anche sotto tali ulteriori profili, il ricorso non è fondato;
Sul primo punto va osservato che, nelle premesse del provvedimento impugnato, si fa riferimento a comunicazioni relative al personale assunto ai sensi della legge n. 285 del 1977 "in servizio presso la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Cagliari e Sassari, adibito al settore delle bellezze naturali", personale preso in considerazione dal provvedimento stesso.
In ordine al trasferimento di personale in carenza del consenso dello stesso, va osservato che sempre nelle premesse del provvedimento impugnato è dato rinvenire il riferimento all'avvenuta acquisizione delle "istanze di consenso" al trasferimento alla Regione Sardegna presentate dal personale interessato. Per quanto invece attiene al mancato trasferimento di personale consenziente ed avente titolo al trasferimento, le affermazioni della Regione ricorrente risultano del tutto apodittiche, specie in presenza dell'ultima parte della tabella A allegata al d.P.R. n. 348 del 1979, che vuole che i trasferimenti di uffici e personale dallo Stato alla Regione Sardegna siano disposti "nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato".
La pronuncia sul merito del ricorso assorbe la pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'atto impugnato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato trasferire alla Regione Sardegna il personale indicato nel decreto dei Ministro per i beni culturali ed ambientali 1° ottobre 1984, secondo le modalità nello stesso previste; conseguentemente respinge il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI