Sentenza  624/1988 (ECLI:IT:COST:1988:624)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Udienza Pubblica del 22/03/1988;    Decisione  del 08/06/1988
Deposito de˙l 10/06/1988;    Pubblicazione in G. U. 15/06/1988 n.24
Norme impugnate:  
Massime:  11838 11860 11861
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 624

SENTENZA 8-10 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, 10, 47 e 51 e tabella allegata C della legge della Regione Campania 17 marzo 1981, n. 12 ("Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo contrattuale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario"), promossi con ordinanze emesse il 15 gennaio 1985 e il 16 maggio 1986 dal T.a.r. per la Campania sui ricorsi proposti da Caruso Antonio ed altri e da Marinelli Francesco contro la Regione Campania ed altra, iscritte al n. 632 del registro ordinanze 1985 e al n. 818 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella "Gazzetta ufficiale" della Repubblica n. 7/1° serie speciale dell'anno 1986 e n. 5/1° serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione di Ferrari Sergio ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte e Gerardo Marone per Ferrari Sergio ed altri.

Ritenuto in fatto

1. Con distinti ricorsi proposti nel 1983 Antonio Caruso, Francesco Scaringia, Sergio Ferrari, Bruno Parisi, Ugo Della Gatta, Tommaso Maria Monti, Giuseppe Cioffi, Giuseppe Cannatello, Luigi Nerone e Salvatore Strazzullo, tutti avvocati della Regione Campania, impugnavano dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania i provvedimenti con i quali la Regione aveva disposto il loro inquadramento nei livelli funzionali previsti dalla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12; essi erano stati inquadrati all'ottavo ed ultimo livello, ad eccezione del Caruso, inquadrato al settimo livello.

Riuniti i giudizi, con ordinanza del 15 gennaio 1983 (R.O. n. 632/1985), su eccezione dei ricorrenti, il giudice amministrativo ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 3, 10, 47 e 51 della legge regionale n. 12 del 1981, nonché della tabella C) ad essa allegata, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.

La prima censura investe gli artt. 3 e 10 della legge regionale n. 12 del 1981, nonché la tabella C) ad essa allegata, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., per la mancata previsione, per gli avvocati dipendenti dalla Regione, di un trattamento diversificato rispetto a quello attribuito agli impiegati della carriera amministrativa.

Premette il giudice remittente che l'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, affermata in linea generale l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato e procuratore con qualunque rapporto di impiego pubblico e privato, consente tuttavia l'esercizio della professione, con contestuale iscrizione in un elenco speciale annesso all'albo, ai soggetti che facciano parte di uffici legali istituiti presso enti pubblici e svolgano esclusivamente a favore di questi la loro attività professionale.

Rileva in proposito che tali soggetti cumulano il duplice status di pubblici dipendenti da una parte e di professionisti iscritti all'albo, tenuti come tali all'espletamento delle delicate funzioni che l'esercizio dello ius postulandi dinanzi all'autorità giudiziaria comporta, con la conseguente irriducibilità delle funzioni svolte " a quelle dei normali dipendenti investiti di funzioni burocratiche ed amministrative. Mentre questi ultimi partecipano in varia misura alla formazione della volontà dell'ente, i primi sono al contrario estranei all'apparato amministrativo poiché la loro attività si risolve nell'assistenza tecnicogiuridica in favore dell'Amministrazione davanti agli organi giurisdizionali, con ampia autonomia decisionale sulle modalità tecniche di conduzione della difesa.

La legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, ad avviso del giudice a quo, non tiene conto del particolare status degli avvocati e procuratori dipendenti da enti pubblici ed addetti ai relativi uffici legali, in quanto nell'allegata tabella C) fa unicamente riferimento, fra le altre qualifiche comprese nel settimo livello, ai procuratori legali privi di patrocinio; in tale livello, infatti, l'art. 10 include "le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti o interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro...", parificando in sostanza l'attività del procuratore legale a quella, strettamente burocratica, di istruttoria di pratiche legali svolte dagli impiegati della carriera amministrativa. Tale parificazione, rileva il T.a.r., è in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto le funzioni svolte dai soggetti inseriti nel servizio dell'Avvocatura regionale, istituito dalla legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, sono del tutto diverse;

è ancora in contrasto con l'art. 36 Cost., in quanto sono retribuite in modo identico prestazioni diverse sotto il profilo qualitativo - per la specifica preparazione tecnica richiesta e la necessaria iscrizione all'albo professionale - e quantitativo, non essendo soggette le mansioni svolte dal personale in esame a limiti temporali prestabiliti e segnatamente all'orario di ufficio fissato per la generalità dei dipendenti dell'ente;

appare altresì in contrasto con l'art. 97 Cost. in quanto, con l'appiattimento e l'unificazione delle funzioni operati dal legislatore regionale senza logica giustificazione, non viene assicurato il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

1.2. - La seconda delle questioni sollevate dal T.a.r. Campania si riferisce agli artt. 3 e 10 ed alla tabella C) allegata alla legge regionale n. 12 del 1981, in relazione all'art. 117 Cost. ed agli artt. 3 e 97 Cost..

Osserva l'autorità remittente che l'art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le materie nelle quali la Regione non ha competenza legislativa primaria, affida alla Regione medesima il compito di dettare norme per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo, "nell'ambito dei princìpi fondamentali stabiliti" dalla stessa legge. Tra questi, all'art. 15 vi è quello dell'istituzione di un "ruolo professionale" distinto da quello amministrativo e tecnico. Del princìpio si è tenuto conto nella disciplina dei dipendenti degli enti parastatali di cui ai d.P.R. n. 411 del 1976 e n. 509 del 1979 nonché per la disciplina dello stato giuridico del personale delle U.S.L. dettata dal d.P.R. n. 761 del 1979 che, all'art. 3, prevede che le categorie professionali, tra le quali gli avvocati e procuratori, siano iscritte in distinte tabelle.

Parificando posizioni che la legge statale ha inteso differenziare, le disposizioni denunciate, disattendendo le norme di princìpio poste dalla legge statale, violano l'art. 117 Cost.

Un ulteriore profilo di illegittimità, rileva il giudice a quo, emerge in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., poiché appare irrazionale stabilire posizioni differenziate per dipendenti di enti regionali e dipendenti regionali che svolgano le medesime funzioni; la mancata previsione di un ruolo differenziato si risolve, poi, in un appiattimento della carriera e del trattamento economico con riflessi negativi sulla efficienza dell'amministrazione.

1.3. - La terza questione investe, sotto altro profilo, gli artt. 3 e 10 e la tabella C) allegata alla legge regionale n. 12 del 1981 per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto, mentre la tariffa professionale degli avvocati e procuratori, disciplinata dal D.M. 22 giugno 1982 (in esecuzione della legge 7 novembre 1957, n. 1051), prevede all'art. 8 che i procuratori hanno diritto all'onorario degli avvocati ridotto della metà, in considerazione della minore esperienza e preparazione professionale, le disposizioni regionali collocano senza distinzioni avvocati e procuratori allo stesso livello retributivo.

1.4. - Viene sollevata una quarta questione di costituzionalità. Essa concerne l'art. 51 della legge regionale n. 12 del 1981 per violazione degli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.

Le norme contenute in tale articolo fissano i criteri di inquadramento dei dipendenti regionali nella posizione giuridico-economica individuale ed introducono il princìpio del cosiddetto "maturato economico", in virtù del quale i dipendenti vengono inseriti in una posizione economica che prescinde dall'anzianità di servizio e tiene invece conto della retribuzione goduta al 30 settembre 1978.

Il nuovo inquadramento, infatti, decorre dal primo ottobre 1978 e la posizione economica del livello di inquadramento "è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 (comprensivo di scatti o classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili) maggiorato degli importi appresso indicati..."; la posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale (maturato economico) determinata.

Il sistema, introdotto per i dipendenti dello Stato in termini analoghi con la legge 11 luglio 1980, n. 312, incontrò una ampia contestazione giudiziaria e sindacale cui pose fine il d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310. Tale provvedimento, all'art. 2 introdusse nuovi criteri di inquadramento nei livelli ancorati al princìpio del riconoscimento della anzianità pregressa, princìpio poi esteso al personale della scuola, ai ferrovieri, ai postelegrafonici e ai dipendenti degli enti pubblici in genere.

Ad avviso del giudice a quo il sistema del "maturato economico" conservato dal legislatore regionale è in contrasto con i princìpi costituzionali in quanto:

a) ai ricorrenti e ad altri dipendenti aventi maggiore anzianità è preclusa la possibilità di pervenire al massimo stipendio previsto per il livello di appartenenza, pur prestando servizio per il massimo numero di anni; tale conseguenza non si produce per chi entri in servizio dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 1981, il che comporta una ingiustificata disparità di trattamento;

b) il personale proveniente dallo Stato o da altri enti pubblici che venisse inquadrato presso la regione dopo il riconoscimento dell'anzianità pregressa nella posizione di provenienza si vedrà attribuire una retribuzione superiore a quella percepita, a parità di anzianità, dagli attuali dipendenti regionali;

c) l'anzianità precedente il 1978 viene sostanzialmente annullata in quanto la retribuzione è data dal maturato economico a tale data e su di essa è basata la successiva progressione economica;

d) la svalutazione delle pregresse anzianità produce ulteriori effetti di sperequazione nella determinazione del trattamento di quiescenza in quanto, essendo commisurato il trattamento pensionistico al numero degli anni di servizio prestato, i dipendenti oggi in possesso di rilevante anzianità si vedranno attribuire, una volta collocati a riposo, una pensione inferiore, in proporzione, a quella di un dipendente entrato in carriera successivamente;

e) il riconoscimento dell'anzianità pregressa operato dal legislatore statale con il menzionato art. 2, d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, costituisce norma di princìpio dal quale non può discostarsi, in forza dell'art. 117 Cost., il legislatore regionale.

1.5. - Il T.a.r. denuncia, infine, l'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1981 per violazione degli artt. 3, 36, 97 Cost.

La disposizione, che ha introdotto il princìpio della onnicomprensività, viene censurata nella parte in cui non prevede che i componenti dell'Avvocatura regionale hanno diritto a percepire gli onorari liquidati nei giudizi in cui la Regione si è costituita; al contrario, negli ordinamenti dello Stato, dei Comuni e di altri enti pubblici è previsto che al personale che svolge attività forense siano corrisposti tali emolumenti ad integrazione della retribuzione e quale corrispettivo delle prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro.

1.6. - Le cinque questioni sollevate, secondo l'autorità remittente, sono rilevanti poiché, se accolte, i decreti di inquadramento impugnati risulterebbero illegittimi e dovrebbero essere annullati.

2. - Nel corso di un distinto analogo giudizio, promosso nel 1983 da Francesco Marinelli per l'annullamento dei provvedimenti con i quali la Regione Campania aveva disposto il suo inquadramento, ai sensi delle leggi regionali 17 marzo 1981, n. 12 e 7 luglio 1981, n. 41, nell'ottavo livello funzionale, il T.a.r. per la Campania, con ordinanza 16 maggio 1986 (R.O. n. 818 del 1986) di pressoché identico tenore, sollevava le cinque questioni di legittimità costituzionale come prospettate dalla medesima autorità con la ordinanza del 1985 (R.O. n. 632/1985).

3. - Si sono costituiti in giudizio dinanzi a questa Corte con unica memoria Sergio Ferrari, Francesco Scaringia, Ugo della Gatta, Tommaso Maria Monti, Giuseppe Cannatello, Luigi Nerone e Salvatore Strazzullo, i quali, premessi alcuni cenni sull'organizzazione del Servizio Avvocatura della Regione Campania, istituita con legge regionale 14 maggio 1975, n. 29 (artt. 3 e segg), hanno chiesto siano dichiarate fondate le questioni sollevate dal giudice remittente.

4. - La Regione Campania non è intervenuta né si è costituita.

Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze del T.a.r. della Campania (R.O. n. 632/1985 e n. 818/1986) denunciano, con motivazioni quasi sovrapponibili, l'illegittimità costituzionale, in riferimento ai parametri appresso indicati, degli artt. 3, 10, 47 e 51 della legge della Regione Campania 17 marzo 1981, n. 12, nonché della tabella C ad essa allegata. Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti con unica decisione.

2. - Tre distinte censure investono gli artt. 3 e 10, nonché la tabella C allegata alla legge.

Tali disposizioni contrasterebbero:

a) con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., in quanto non prevedono, per gli avvocati e procuratori dipendenti dalla Regione Campania, un trattamento giuridico ed economico diversificato, rispetto a quello attribuito agli impiegati svolgenti compiti burocratici. Ciò concreterebbe, sotto l'aspetto del trattamento giuridico, la violazione dell'art. 3 per l'avvenuto inquadramento degli avvocati e procuratori e di impiegati amministrativi negli stessi livelli funzionali, e, sotto l'aspetto del trattamento economico, la violazione dell'art. 36 Cost. per la connessa corresponsione di eguale retribuzione in relazione ad attività differenziate quanto alla qualità ed alla quantità. Inoltre ciò importerebbe la violazione dell'art. 97 Cost., sotto l'aspetto di un'organizzazione non idonea ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

b) con gli artt. 117 e ancora 3 e 97 Cost., perché in contrasto con un princìpio fondamentale della legislazione statale desumibile dagli artt. 35 e 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che impone l'istituzione di un "ruolo professionale" distinto da quelli amministrativo e tecnico. L'omessa istituzione di un ruolo distinto incorrerebbe inoltre nella violazione degli stessi precetti costituzionali consumata con l'omesso conferimento di un trattamento e di una posizione distinti;

c) con gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto prevede lo stesso trattamento per gli avvocati ed i procuratori, mentre al contrario la tariffa professionale (d.m. 22 giugno 1982, art. 8) prevede che i procuratori hanno diritto all'onorario degli avvocati ridotto a metà.

Con una quarta censura è denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 della legge regionale n. 12 del 1981, in relazione agli artt. 3, 36, 38, 97, 117 Cost., in quanto introduce, ai fini dell'inquadramento, il sistema del "maturato economico", che si risolverebbe in una disparità di trattamento tra i dipendenti regionali con maggior anzianità ed i soggetti entrati nella Amministrazione dopo il 1981 ovvero il personale proveniente dallo Stato o da altri enti pubblici.

Con la quinta ed ultima censura è denunciato l'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1981, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., in quanto, nel sancire il princìpio della onnicomprensività del trattamento retributivo dei dipendenti regionali, non riconosce il diritto dei componenti dell'Avvocatura regionale a percepire gli onorari liquidati dai giudici.

3. - Le questioni sollevate non sono fondate.

Le prime tre censure (elencate sub a, b e c) possono essere esaminate congiuntamente. Tutte presuppongono, infatti, l'idea di una sostanziale identità fra la posizione degli esercenti attività forense quali dipendenti e quella degli esercenti tale attività quali liberi professionisti. Ma l'innegabile identità sostanziale delle dette attività sotto il profilo oggettivo non importa necessariamente che sia riconosciuto all'avvocato dipendente un trattamento giuridico o un trattamento economico distinto nell'ambito dell'organizzazione cui appartiene.

Sia sotto l'uno che sotto l'altro aspetto la pretesa di individuare nello status giuridico ed economico dell'avvocato o procuratore libero professionista un criterio per la differenziazione di chi eserciti la professione alle dipendenze di un ente pubblico, non tiene conto delle radicali differenze intercorrenti, invece, fra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo; libero, il secondo, da qualsivoglia vincolo organizzativo ed esposto, correlativamente, al rischio economico inerente ad una libera attività economica; vincolato, il primo, dalla dipendenza e dalla appartenenza ad una organizzazione ed esente, viceversa, dal rischio professionale. Il tertium comparationis (posizione del libero professionista) non è, dunque, omogeneo alla posizione asseritamente discriminata.

D'altra parte, non sembra ravvisabile nel nostro ordinamento un princìpio che, attuando in qualche modo la ora esclusa parificabilità, riservi a chi esercita la professione legale alle dipendenze di un ente un trattamento diversificato rispetto a quello previsto per gli impiegati della carriera amministrativa.

In particolare, diversamente da quanto prospettato nelle ordinanze di rimessione, un siffatto princìpio non può essere rinvenuto nell'art. 3, quarto comma, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, che si limita ad introdurre, nel sistema di incompatibilità previsto per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, una norma eccezionale per i componenti degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, "per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera". Viene, cioè, consentita l'ammissione all'albo professionale di avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici con l'iscrizione in un elenco speciale, a condizione che svolgano la loro attività esclusivamente per l'amministrazione per la quale prestano servizio. La norma disciplina, dunque, l'esercizio dell'attività professionale e non è diretta a regolare il pubblico impiego.

Del pari non pertinente appare il richiamo agli artt. 15 e 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante norme sul riordinamento degli enti parastatali e sul rapporto di lavoro del personale dipendente.

L'art. 15, infatti, stabilisce che il personale dipendente degli enti pubblici di cui all'art. 2 della legge - elencati nella tabella ad essa allegata - "viene inquadrato nei ruoli: amministrativo, tecnico, professionale". All'art. 35, la legge citata dispone poi che le Regioni disciplinano con proprie leggi, "nell'ambito dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'indennità di fine servizio del personale degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro vigilanza". L'ambito di applicazione dell'art. 15, come si evince dal tenore letterale della disposizione, non comprende, dunque, l'impiego regionale ma è circoscritto agli enti dipendenti dalle regioni.

Certo, nulla vieta che nella disciplina delle qualifiche funzionali dell'impiego regionale possa - e qualche legislazione regionale lo ha fatto - attribuirsi autonomo rilievo alla "attività professionale", ma ciò non costituisce né necessaria attuazione dei precetti costituzionali invocati, né attuazione di un princìpio rinvenibile nella legislazione statale in tema di impiego pubblico.

4. - Per quanto concerne, in particolare, la censura sub c, non giova il richiamo all'art. 8 del d.m. 22 giugno 1982 - dettato in esecuzione della legge 7 novembre 1957, n. 1051.

Si tratta, invero, di norma che attiene specificamente all'organizzazione della professione libera, cui è pertinente la distinzione tra figura del procuratore e quella dell'avvocato, sicché non è consentito desumere dalla norma stessa un princìpio valevole in materia di pubblico impiego.

5. - La quinta censura di incostituzionalità - della quarta, relativa al sistema del "maturato economico", si dirà avanti -, pur facendo riferimento all'art. 97 Cost., propone una questione di legittimità sotto i due congiunti profili degli artt. 3 e 36 Cost. per la mancata attribuzione agli avvocati e procuratori dipendenti regionali - ad opera dell'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1981, che sancisce l'onnicomprensività della retribuzione - del trattamento assicurato agli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei Comuni e di altri enti per quanto concerne gli "onorari" liquidati dai giudici.

Deve ritenersi che le ordinanze di rimessione facciano in tal modo riferimento alla ripartizione fra avvocati e procuratori dello Stato - ai sensi dell'art. 21 del regio- decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato con la legge 3 aprile 1979, n. 103 - delle somme esatte per competenze di avvocato e procuratore poste a carico delle controparti.

Ora l'attribuzione dell'ulteriore trattamento qui rivendicato rappresenta una forma di integrazione della retribuzione, sicché il suo mancato riconoscimento, nel caso in esame, in tanto può essere utilmente censurato per violazione del princìpio di eguaglianza, in quanto si operi una comparazione fra il trattamento retributivo complessivo praticato alle categorie assunte quali termini di raffronto e quello praticato agli avvocati e procuratori della Regione. Ma al fine di tale comparazione l'ordinanza non ha offerto alcun elemento.

6. - La quarta censura si appunta, come detto, sul sistema del "maturato economico", adottato, per i dipendenti della Regione Campania, dall'art. 51 della legge regionale n. 12 del 1981, deducendo anzitutto il contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost..

In particolare, secondo le ordinanze di rimessione, l'adozione del sistema suindicato, ancorata com'è ad un trattamento retributivo determinato ad una data certa, con obliterazione della effettiva anzianità di servizio, importerebbe:

- conseguenze negative connesse alla mancata considerazione dell'anzianità, ivi comprese, di riflesso, quelle relative al trattamento di fine rapporto;

- ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che, entrati in servizio in un momento successivo, non avrebbero scontato gli effetti della mancata considerazione dell'anzianità.

Ora questa Corte ha avuto occasione di occuparsi del criterio del maturato economico come criterio per ipotesi di inquadramento previste in relazione a qualifiche funzionali contestualmente introdotte. E al riguardo ha osservato (sent. n. 296 del 1984, concernente la legge regione Toscana 17 agosto 1979, n. 38; sent. n. 618 del 1987, concernente la legge 11 luglio 1980, n. 312) che un siffatto inquadramento, e il passaggio, cui esso è collegato, da un assetto all'altro del pubblico impiego - particolarmente, per i dipendenti dallo Stato, il passaggio dall'ordinamento gerarchico delle carriera a quello delle qualifiche funzionali secondo la legge n. 310 del 1980 - implicano una riduzione a omogeneità di elementi per sé stessi non omogenei (gli assetti in successione; i servizi prestati nella vigenza di ciascuno di essi anche nell'ambito della stessa organizzazione) e quindi una scelta di coefficienti da operare con la più ampia discrezionalità.

Osservazioni, queste, che devono ritenersi valide anche nel caso, restando così superati i rilievi come sopra prospettati, ivi compreso quello formulato in riferimento all'art. 38 Cost., che riguarda aspetti conseguenziali ai rilievi formulati in riferimento all'art. 36 Cost. (cfr. sentenza n. 618 del 1987).

Il criterio del maturato economico viene poi censurato con riferimento al d.P.R. n. 310 del 1981, deducendosi che tale decreto, per gli impiegati statali, avrebbe abbandonato il criterio stesso, a suo tempo introdotto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e adottato in sua vece quello della valutazione dell'anzianità, così esprimendo un princìpio fondamentale della materia. Al riguardo, è espressamente lamentata la violazione, da parte della legge regionale impugnata, dell'art. 117 Cost.

Senonché non ricorre, anzitutto, la ravvisata incompatibilità fra le due normative statali ora indicate. Intanto la stessa legge n. 312 del 1980, mentre pone il criterio del maturato economico a base dell'inquadramento per il passaggio da un assetto all'altro del rapporto di impiego, per il diverso profilo della progressione economica ulteriore fa riferimento, invece, al criterio dell'anzianità (art. 51, comma secondo). Il d.P.R. n. 310 del 1981, poi, prevedendo nuovi livelli stipendiali a decorrere dal 1° febbraio 1981 e l'"inquadramento" nei medesimi, concerne appunto il profilo della ulteriore progressione economica.

Analogamente deve ritenersi per il rapporto fra la legge regionale ora impugnata e il d.P.R. n. 310 del 1981. Solo la prima infatti - peraltro, in armonia con la legge statale n. 312 del 1980, introduttiva delle qualifiche funzionali - regola un inquadramento per il passaggio da un assetto all'altro del rapporto di impiego in riferimento ai livelli funzionali con essa istituiti (art. 51), laddove, come dianzi è stato precisato, il d.P.R. n. 310 del 1981, concerne soltanto l'ulteriore progressione economica.

Di qui l'impossibilità di utilizzare il detto d.P.R. n. 310 del 1981, tanto come espressione di un princìpio fondamentale della materia, cui la legge regionale impugnata avrebbe dovuto attenersi, quanto come tertium comparationis suscettivo di svelare un particolare profilo di illegittimità ex art. 3 Cost. (cfr., per analoga visuale, la sentenza di questa Corte n. 618 del 1987).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

degli artt. 3 e 10 della legge della Regione Campania 17 marzo 1981, n. 12 ("Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo contrattuale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario"), e della tabella C ad essa allegata, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.;

dell'art. 51 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost.;

dell'art. 47 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.;

sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI