N. 621
SENTENZA 8-10 GIUGNO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 13 maggio 1983, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1983, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della Sanità 28 febbraio 1983, intitolato: "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 13 maggio 1983 il Presidente della Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzione contro il Decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983 dal titolo "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica" (G.U. n. 72 del 15 marzo 1983), emanato in applicazione dell'art. 5, ultimo comma del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con la L. 29 febbraio 1980 n. 33.
Le norme impugnate indicano i soggetti che devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche (art. 1) ed impongono il carattere preventivo della visita medica, con periodicità annuale e con obbligo di conformità degli accertamenti sanitari da effettuare ad un modello allegato al decreto impugnato (art. 2).
La regione, premesso che il citato art. 5 del D.L. n. 663 del 1979 prevede un decreto ministeriale solo per la fissazione di criteri tecnici generali, ha affermato che il contenuto della normativa ministeriale impugnata non risponde a quei caratteri.
Al contrario, secondo l'Avvocatura dello Stato, le norme impugnate rientrerebbero nella normativa tecnica e, comunque, non precluderebbero una legislazione regionale diretta ad estendere la tutela ad altri soggetti o ad ampliarne il contenuto. In memoria, la regione replica che un decreto ministeriale non può vincolare la legislazione regionale, seppure in una sola direzione.
Con istanza depositata in cancelleria il 29 febbraio 1988, la Regione Liguria, premesso che con l'emanazione della legge regionale 6 settembre 1984 n. 46, successiva al ricorso, la materia oggetto dell'impugnativa ha trovato piena e soddisfacente disciplina, ha affermato di non aver più interesse alla decisione del ricorso proposto e ha chiesto, conseguentemente, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
All'udienza pubblica dell'8 marzo 1988, dopo la relazione del Giudice Antonio Baldassarre, la Regione Liguria ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere cui non si è opposta l'Avvocatura Generale dello Stato.
Considerato in diritto
Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Liguria ha impugnato il decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983 ("Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica") nella parte in cui: a) indica i soggetti che devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche; b) impone il carattere preventivo, con periodicità annuale, della visita medica; c) prevede che l'accertamento sanitario si concluda con il rilascio di un certificato di stato di buona salute.
Poiché la legge della Regione Liguria 6 settembre 1984, n. 46 dal titolo "Tutela sanitaria delle attività sportive" detta una propria disciplina degli oggetti sopra indicati (artt. 2 e 7), va dichiarata cessata la materia del contendere del presente giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI