Sentenza  609/1988 (ECLI:IT:COST:1988:609)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CHELI
Udienza Pubblica del 19/04/1988;    Decisione  del 06/06/1988
Deposito de˙l 08/06/1988;    Pubblicazione in G. U. 15/06/1988 n.24
Norme impugnate:  
Massime:  11817
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 609

SENTENZA 8-10 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 26 novembre e il 2 dicembre 1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano nei procedimenti penali a carico di Marcinkus Paul ed altri, iscritte ai nn. 855 e 860 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55/prima s.s. dell'anno 1987. Visti gli atti di costituzione di Marcinkus Paul ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli; uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte, Paolo Roscioni e Adolfo Gatti per Marcinkus Paul ed altri e l'Avvocato dello Stato Francesco Guicciardi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel processo penale scaturito dal dissesto del Banco Ambrosiano S.p.a. - dichiarato in stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Milano del 25 agosto 1982 - il giudice istruttore del Tribunale di Milano emetteva, il 20 febbraio 1987, mandato di cattura nei confronti di Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel, imputati, quali dirigenti ed amministratori dello I.O.R. (Istituto per le opere di religione), di concorso con Roberto Calvi, presidente e consigliere delegato del Banco Ambrosiano, nei fatti di bancarotta fraudolenta causativi del dissesto del Banco stesso. In seguito alla richiesta di riesame formulata dagli imputati il Tribunale della libertà di Milano, con ordinanza del 13 aprile 1987, confermava il mandato di cattura, ritenendo il provvedimento sorretto da un adeguato impianto probatorio.

Avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà gli imputati proponevano quindi ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, che, con sentenza 17 luglio 1987, Sez. V penale n. 3932, annullava senza rinvio l'ordinanza stessa nonché il mandato di cattura, ravvisando il difetto di giurisdizione del giudice penale italiano in ordine a reati commessi nel territorio dello Stato da soggetti svolgenti funzioni di dirigenti ed amministratori di un "ente centrale" della Chiesa cattolica, quale dovrebbe considerarsi l'Istituto per le opere di religione. La decisione di annullamento veniva adottata dalla Cassazione in base all'art. 11 del Trattato lateranense - stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810 - secondo cui "gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali) nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili". Al riguardo la Corte di cassazione affermava che per obbligo di non ingerenza dello Stato italiano doveva intendersi "il dovere internazionalmente assunto di non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità, comunque implicanti un intervento nell'organizzazione e nell'azione dei detti enti centrali della Chiesa cattolica e, fra queste, ovviamente, la giurisdizione".

Ritenuta la natura di "ente centrale della Chiesa" dello I.O.R., la Cassazione negava, quindi, la giurisdizione del giudice penale italiano nei confronti di imputati che si riteneva avessero agito non come privati, bensì come dirigenti ed amministratori dello stesso I.O.R.

2. - Con ordinanza del 26 novembre 1987 il giudice istruttore del tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 27 maggio 1929 n. 810 in relazione agli artt. 1, comma secondo, 7, comma primo, 102, 112, 3, comma primo e 25, comma secondo, della Costituzione. Il giudice rimettente, dopo essersi soffermato sulla tematica dell'ammissibilità del sindacato di legittimità costituzionale relativo a norme derivate dai Patti lateranensi, ha avanzato in primo luogo il dubbio che la disposizione impugnata - nell'interpretazione datane dalla Cassazione - contrasti con le norme costituzionali contenute negli artt. 1, secondo comma, e 7, primo comma, della Costituzione, che sanciscono rispettivamente i principi supremi della sovranità dello Stato e della sovranità ed indipendenza reciproca dello Stato e della Chiesa. L'art. 11 della legge 27 maggio 1929 n. 810 determinerebbe, infatti, secondo la Cassazione, una generale esenzione dalla giurisdizione statuale a favore di persone dipendenti da enti centrali della Chiesa che compiano, agendo nell'ambito delle loro attribuzioni, atti illeciti sul territorio italiano. E ciò in contrasto con il principio secondo cui l'esercizio della giurisdizione penale appartiene all'ordine proprio dello Stato costituendo espressione inderogabile della sua sovranità.

Nell'ordinanza di rinvio si contesta, poi, la lesione degli artt. 102 e 112 della Costituzione, dal momento che le norme ivi poste concorrerebbero a formare il "complesso di statuizioni costituenti i principi supremi della sovranità dello Stato", principi che risulterebbero violati quando non siano osservate le regole costituzionali che riservano l'esercizio della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari ed attribuiscono l'esercizio dell'azione penale al pubblico ministero. Inoltre, ad avviso del giudice a quo, qualora si volesse accedere all'interpretazione dell'art. 11 del Trattato lateranense adottata dalla Cassazione, tale disposizione dovrebbe essere ritenuta lesiva anche del principio costituzionale di eguaglianza, in quanto essa consentirebbe una estensione indiscriminata ed irragionevole del privilegio dell'immunità penale.

Infine - sempre a voler adottare l'interpretazione della Cassazione - lo stesso art. 11 darebbe vita ad una norma penale eccezionale, generatrice di immunità indeterminate e pertanto lesiva del principio di legalità sancito dall'art. 25, comma secondo, Cost.

Per quanto concerne l'aspetto della rilevanza della questione sollevata rispetto al processo a quo, il giudice remittente osserva come tale rilevanza risulti collegata al fatto che dalla dichiarazione di costituzionalità della norma denunciata conseguirebbe necessariamente l'emanazione di una sentenza di proscioglimento processuale, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., nei confronti di tutti gli imputati, mentre da una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 del Trattato o dall'accoglimento di una interpretazione diversa da quella della Corte di cassazione discenderebbe, invece, la disapplicazione della norma impugnata e, conseguentemente, la possibilità per il giudice penale di addivenire ad una decisione nel merito dei reati contestati.

3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti gli imputati Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Nelle deduzioni presentate dalle parti private si sostiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Milano è inammissibile per irrilevanza ovvero per difetto di legittimazione del giudice a quo, nonché infondata nel merito per molteplici motivi. Svolgendo un primo profilo di inammissibilità, la difesa delle parti private sostiene che il giudice remittente doveva ritenersi ormai privo del potere di sollevare la questione di costituzionalità nella fase del procedimento successiva alla emanazione della sentenza negatrice della giurisdizione del giudice penale italiano. Il giudice rimettente cioè non avrebbe tenuto conto del fatto che i problemi attinenti alla giurisdizione erano già stati definitivamente risolti dalla Corte di cassazione con una pronuncia che non poteva formare oggetto d'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale, come surrettiziamente si è preteso di fare con l'ordinanza di rinvio.

Un secondo profilo di inammissibilità è imperniato poi sulla considerazione che, quand'anche fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del Trattato, il giudice istruttore non potrebbe comunque proseguire l'azione penale nei confronti dei dirigenti dello I.O.R.: e ciò in quanto l'art. 11 del Trattato rappresenterebbe null'altro che la "specificazione di un principio consuetudinario generalmente riconosciuto... secondo cui gli organi di Stati esteri non sono punibili per gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni demandate dall'ordinamento di appartenenza". Un terzo profilo di inammissibilità viene inoltre ancorato a più generali considerazioni attinenti alle garanzie della libertà personale. Si sostiene, al riguardo, che l'ordinanza di rinvio incorrerebbe in errore quando ritiene che, in materia di libertà personale, una sentenza della Corte costituzionale possa introdurre retroattivamente (come non può fare la legge) una condizione di punibilità originariamente non prevista, ampliando la giurisdizione penale del giudice italiano e determinando la sostanziale caducazione di una sentenza adottata dalla Corte di cassazione sul fondamento dell'art. 111 Cost. Da queste considerazioni la difesa degli imputati trae la conclusione che la questione di costituzionalità proposta dovrebbe essere dichiarata inammissibile in quanto intesa a provocare una pronunzia elusiva di un inderogabile insieme di garanzie costituzionali, quali la riserva assoluta di legge, la riserva di motivazione a favore dell'autorità giudiziaria in tema di provvedimenti restrittivi, il divieto di fattispecie punitive retroattive, il principio di naturalità e precostituzione del giudice.

Passando ad esaminare il merito della dedotta questione, la difesa delle parti private afferma, in primo luogo, che l'esenzione degli enti centrali della Chiesa cattolica dalla giurisdizione dello Stato italiano ha il suo diretto ed immediato fondamento nel primo comma dell'art. 7 della Costituzione che riconosce l'indipendenza e la sovranità della Chiesa. La non punibilità degli amministratori e dirigenti dello I.O.R. per gli atti compiuti nell'esercizio del loro ufficio discenderebbe, pertanto, dalla riconosciuta "esteriorità" della Chiesa cattolica rispetto all'ordinamento italiano e dalla conseguente "immunità del suo nucleo organizzativo centrale dalla legislazione, dalla amministrazione e dalla giurisdizione" dello Stato italiano. Si sostiene inoltre che l'art. 11 del Trattato lateranense non lede alcun principio supremo e tantomeno quelli infondatamente considerati tali dal giudice a quo. In particolare, si nega che la norma denunciata violi l'art. 3 Cost., dal momento che la peculiare disciplina riservata dall'art. 11 del Trattato ad alcuni soggetti e ad alcune attività trova "una ragionevole giustificazione" sia nella natura dell'attività svolta in nome e per conto di un ente centrale della Chiesa, sia nella particolare natura dei rapporti esistenti tra Stato e Chiesa.

Infondata sarebbe poi anche la prospettazione relativa agli artt. 102 e 112 della Costituzione, poiché la prima di tali norme costituzionali non fissa l'inderogabilità assoluta della giurisdizione statale, mentre la seconda non pone limitazioni al legislatore ordinario nell'individuazione dei presupposti dai quali scaturisce per il pubblico ministero l'obbligo di agire.

Infine, si contesta che l'art. 11 del Trattato sia una norma indeterminata e perciò contrastante con il disposto dell'art. 25, comma secondo, Cost., poiché il bene protetto da tale norma rappresenta una fondamentale garanzia a favore dell'imputato, per cui l'asserita (ma insussistente) indeterminatezza del citato art. 11 del Trattato non costituirebbe ove risolta in favor rei - una violazione dell'art. 25 della Costituzione.

Di qui la richiesta alla Corte di dichiarare la questione di legittimità prospettata inammissibile o, in subordine, infondata.

4. - Nel suo atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene innanzitutto l'inammissibilità della proposta censura di incostituzionalità per difetto di legittimazione del giudice a quo. Al riguardo l'interveniente osserva che "la declaratoria di difetto di giurisdizione ha per sua stessa natura l'effetto di escludere radicalmente, quale che sia la questione, di merito o incidentale, che ne abbia investito la Suprema Corte, il potere dell'autorità giudiziaria di emettere in ordine alla vertenza qualsiasi tipo di pronuncia" e si sostanzia "in ogni caso... in una pronuncia che produce gli effetti di cui all'art. 152 cod. proc. pen., senza che sussista margine per ulteriore pronuncia del giudice che era investito della questione di merito". Ne consegue - secondo l'interveniente - l'inammissibilità di un'ordinanza di rimessione successiva alla sentenza della Cassazione che ha già determinato, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., l'irrevocabile definizione e chiusura del processo. La circostanza che il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato solo in relazione al profilo, incidentalmente esaminato, della legittimità del mandato di cattura non farebbe, d'altro canto, venir meno, per il giudice istruttore, il vincolo derivante dalla pronuncia della Cassazione. Dimodoché, a tutto voler concedere, "al giudice di merito non resterebbe comunque altra possibilità che quella di ribadire esplicitamente la pronunzia già implicitamente emessa dalla Corte di Cassazione e cioè emanare la formale, ma ormai ineludibile, necessaria e vincolata, pronuncia di cui all'art. 152 cod. proc. pen.".

Si sarebbe perciò di fronte ad una ordinanza che, in contraddizione con l'ordine delle giurisdizioni, pretende di esercitare un potere di cui il giudice a quo è stato ormai spogliato e che solleva una questione di legittimità costituzionale divenuta tardiva, perché non proposta davanti alla stessa Cassazione e quindi sostanzialmente rivolta a promuovere una non consentita impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale della pronunzia ormai irrevocabile di difetto di giurisdizione. La questione sollevata dal giudice istruttore di Milano sarebbe altresì da considerare inammissibile alla luce dell'orientamento prevalente della giurisprudenza costituzionale che ravvisa il difetto di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di norme penali di privilegio. Al riguardo, l'interveniente osserva che l'immunità configurata dall'art. 11 del Trattato lateranense e riconosciuta ai dirigenti dello I.O.R. va ricondotta alla particolare figura dell'immunità funzionale, che, prevista a favore degli organi di Stati esteri da un principio di carattere generale dell'ordinamento internazionale, comporta l'irresponsabilità penale per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni. E poiché l'immunità funzionale ha un fondamento di diritto sostanziale, si deduce che, in base ai principi in tema di irretroattività delle norme penali, anche una eventuale decisione della Corte costituzionale che riconoscesse l'incostituzionalità, sotto uno dei profili prospettati, della norma pattizia dell'art. 11 del Trattato, non sarebbe comunque idonea a produrre un effetto pregiudizievole per gli imputati nel processo penale pendente davanti al giudice a quo. Da qui - secondo l'interveniente - un ulteriore profilo di irrilevanza della questione prospettata dal giudice milanese. Passando all'esame del merito, il Presidente del Consiglio sostiene che le proposte censure di illegittimità costituzionale nascono da un errore di prospettiva del giudice a quo, il quale non ha tenuto conto del fatto che il contemperamento e la delimitazione della sovranità dei soggetti internazionali costituisce l'essenza stessa dei trattati internazionali, sia per quanto concerne l'ambito territoriale in cui tale sovranità si deve esercitare, sia con riferimento ai contenuti di essa. Inoltre lo stesso giudice avrebbe dovuto censurare la norma consuetudinaria diritto internazionale generalmente riconosciuta (rilevante nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10, comma primo, Cost.) che garantisce l'immunità agli organi di Stati esteri nonché di soggetti ed enti internazionali per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni: andrebbe quindi esclusa la possibilità che, ai fini della definizione del processo, sia utilmente eliminabile dall'ordinamento interno l'art. 11 del Trattato, poiché, anche in assenza di tale norma pattizia, sopravviverebbe comunque la norma consuetudinaria di diritto internazionale idonea a produrre i medesimi effetti. La Presidenza chiede pertanto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

5. - Nello stesso processo penale il giudice istruttore di Milano - dopo aver sollevato con l'ordinanza sopra richiamata la questione di legittimità costituzionale di cui è causa - ha preso atto della successiva proposizione, da parte del pubblico ministero, di alcune eccezioni di incostituzionalità relative allo stesso art. 11 della l. 27 maggio 1929 n. 810 per violazione degli artt. 3, 7, 24 e 25 della Costituzione. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza di tali eccezioni, il giudice istruttore ha osservato che, nella sua precedente ordinanza del 26 novembre 1987, sollevata d'ufficio, non era stato preso in considerazione il profilo di illegittimità costituzionale della norma impugnata riferito all'art. 24 Cost.: di conseguenza, ha ritenuto opportuno sollevare, con successiva ordinanza del 2 dicembre 1987, una ulteriore questione di costituzionalità dell'art. 11 della legge n. 810 del 1929 anche con riferimento all'art. 24 Cost. In questa seconda ordinanza sono integralmente trascritte le argomentazioni svolte dal pubblico ministero a sostegno di eccezioni che per lo più ricalcano quelle contenute nella precedente ordinanza del 26 novembre 1987, salvo che per la prospettazione del contrasto tra la norma impugnata ed il principio dell'ordinamento derivante dalla correlazione tra gli artt. 3 e 24 Cost. Su questo punto si sostiene che la norma in contestazione, determinando un difetto di giurisdizione dello Stato nei confronti degli enti centrali della Chiesa, comporterebbe una assoluta impossibilità di agire in giudizio civile per la controparte di un ente centrale della Chiesa e significherebbe, altresì, impossibilità di agire, nell'ambito di un giudizio penale, per qualsivoglia persona offesa o danneggiata da reati consumati in Italia da rappresentanti di enti centrali della Chiesa.

6. - Anche in questo secondo giudizio si sono costituiti gli imputati Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel, ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Le parti private rilevano che il giudice istruttore ha emanato la nuova ordinanza di rinvio dopo aver già rimesso alla Corte una questione di legittimità e, dunque, successivamente alla sospensione del procedimento a quo ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87. E poiché detta sospensione sarebbe analoga a quella prevista dall'art. 298 cod. proc. civ. e precluderebbe al giudice a quo l'adozione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale (salvo gli atti necessitati), la seconda ordinanza dovrebbe considerarsi inammissibile, perché emanata da un giudice privo di legittimazione. Nel merito, la questione di legittimità dedotta con riferimento agli artt. 24 e 3 Cost. è ritenuta infondata, dal momento che non è configurabile un diritto soggettivo del privato all'esercizio della giurisdizione penale, né l'immunità concessa agli enti centrali della Chiesa cattolica lascerebbe privi di tutela i soggetti che si ritengano lesi dall'attività di tali enti.

7. - Nel suo atto di intervento il Presidente del Consiglio sostiene, a sua volta, che le questioni prospettate nell'ordinanza del 2 dicembre 1987 devono essere ritenute "integralmente non proposte e quindi non esaminabili", in quanto sollevate nel corso di un processo sospeso e da un giudice ormai privo di legittimazione a proporle.

Nel merito l'interveniente sottolinea in particolare l'inesistenza di una posizione giuridica tutelata del privato all'esercizio della giurisdizione penale. Il Presidente del Consiglio chiede pertanto che anche la seconda questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

8. - In prossimità dell'udienza di discussione le parti private hanno prodotto una memoria sia nel primo che nel secondo procedimento, dove si ribadiscono e si sviluppano le tesi difensive già enunciate nei rispettivi atti di costituzione.

Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze di cui è causa sollevano, sotto profili in parte diversi, le stesse questioni di legittimità costituzionale: i relativi procedimenti vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

2. - L'Avvocatura dello Stato e le parti private hanno preliminarmente prospettato, nelle proprie difese, varie eccezioni di inammissibilità nei confronti sia della prima che della seconda ordinanza.

Tali eccezioni - pur nella varietà delle argomentazioni addotte - possono essere raggruppate, per gli aspetti che si presentano comuni ad ambedue le ordinanze, con riferimento a tre profili essenziali concernenti rispettivamente: a) l'asserito difetto di legittimazione del giudice a quo, per avere lo stesso sollevato le questioni di costituzionalità di cui è causa dopo che la Corte di cassazione aveva definitivamente pronunciato il difetto di giurisdizione dello stesso giudice, determinando una preclusione assoluta in ordine all'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale o, quanto meno, di qualsivoglia provvedimento diverso dalla semplice dichiarazione, necessaria e vincolata, della improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. ; b) l'asserito difetto di rilevanza delle questioni proposte, dal momento che la norma da applicare nel giudizio a quo andrebbe individuata non tanto nell'art. 11 del Trattato, quanto nel principio di diritto internazionale consuetudinario che riconosce ai rappresentanti degli organi di Stati stranieri o di enti internazionali una immunità penale di tipo funzionale, principio recepito nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost. e dell'art. 3 cod.pen. ; c) l'asserita irrilevanza delle stesse questioni, in quanto dirette a colpire, nell'art. 11 del Trattato, una norma penale (di natura sostanziale o, comunque, processuale) di maggior favore e pertanto, quand'anche riconosciuta incostituzionale, non disapplicabile nel processo a quo ai sensi degli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen.

A tali eccezioni sia l'Avvocatura che le parti private ne hanno, infine, aggiunta un'altra diretta a contrastare soltanto la seconda ordinanza: eccezione prospettata con riferimento all'asserita inammissibilità della questione di costituzionalità proposta dopo che era già stato sospeso il processo a quo in conseguenza del rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, ai fini della soluzione, nello stesso processo, di un precedente incidente di costituzionalità.

3. - L'eccezione relativa al difetto di legittimazione del giudice a quo, che verrebbe a derivare dalla pronuncia della Corte di Cassazione sul difetto di giurisdizione, si presenta pregiudiziale e va, pertanto, esaminata per prima.

La Corte di cassazione, con la sentenza 17 luglio 1987, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Milano 13 aprile 1987, confermativa del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore dello stesso Tribunale in data 20 febbraio 1987 nei confronti di Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel, imputati di concorso in bancarotta fraudolenta. Tale sentenza, adottata a conclusione del giudizio di cui agli artt. 263- bis e segg. cod. proc. pen. , relativo alla validità del mandato di cattura emesso nei confronti degli imputati, è stata motivata con riferimento al ritenuto difetto di giurisdizione del giudice penale italiano nei confronti di soggetti che, per il fatto di aver agito in qualità di organi o di rappresentanti di un "ente centrale" della Chiesa cattolica, sono stati considerati, ai sensi dell'art. 11 del Trattato, coperti da immunità penale.

L'eccezione in esame impone, quindi, innanzitutto di valutare gli effetti derivanti dalla richiamata pronuncia della Corte di cassazione sia con riferimento al giudizio incidentale sul mandato di cattura, nel cui ambito la pronuncia stessa è stata adottata, sia con riferimento al giudizio principale, concernente la contestazione del reato di concorso in bancarotta fraudolenta.

4. - Quanto agli effetti sul procedimento incidentale, non vi è dubbio che in questo giudizio la pronuncia della Corte di Cassazione sul difetto di giurisdizione - indipendentemente da ogni valutazione di merito, che non può trovare ingresso in questa sede - sia tale da concludere definitivamente la controversia relativa al mandato di cattura emesso dal giudice istruttore penale. E questo indipendemente dal valore di "cosa giudicata" da attribuire a tale sentenza, sulla scorta di un principio generale che, ad avviso delle parti private, sarebbe desumibile dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. pen., dove viene conferita "autorità di cosa giudicata" alla dichiarazione di competenza di un giudice speciale da parte della Corte di Cassazione, "anche se non pronunciata a sezioni unite". Ed invero, - quand'anche si ritenesse di non poter applicare al caso in esame, che investe un profilo di difetto assoluto di giurisdizione, una norma quale è quella posta nell'art. 38 cod. proc. pen., che concerne invece l'"incompetenza" del giudice ordinario, contrapposta alla "competenza" di un giudice speciale - resterebbe pur sempre il fatto che, nella specie, la Corte di Cassazione ha adottato una sentenza di natura processuale (trattasi di annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 539 n. 3 cod. proc. pen.), che per la sua stessa struttura ha assunto caratteristiche di pronuncia non solo terminativa del processo incidentale (cfr. l'art. 540 cod. proc. pen., che, per l'ipotesi richiamata nell'art. 539 n. 3, non prevede alcuna attività successiva all'annullamento senza rinvio), ma anche "irrevocabile", in quanto sottratta ad ogni ulteriore impugnazione (cfr. art. 576 cod. proc. pen.).

Da quanto precede discende che, una volta divenuto operante l'accertamento definitivo del difetto di giurisdizione, al giudice di merito del procedimento incidentale non potrà spettare, nello stesso processo, altro potere che quello relativo alla adozione dei provvedimenti conseguenti all'accertato difetto di giurisdizione: provvedimenti che, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. , si verranno a concretare nella semplice annotazione della sentenza della Corte di Cassazione in margine all'originale del provvedimento annullato.

5. - Poste tali premesse resta da esaminare il rapporto tra il procedimento incidentale (concernente il provvedimento in tema di libertà personale) e il procedimento principale (concernente l'accertamento del reato), al fine di valutare gli effetti che la pronuncia della Corte di Cassazione sul difetto di giurisdizione adottata nel primo procedimento è in grado di produrre nei confronti del secondo.

La piena autonomia tra i due procedimenti (incidentale e principale) è stata affermata da una parte della dottrina con riferimento alla valutazione dei fatti e delle prove: tale autonomia non può, peraltro, valere anche in ordine all'accertamento di un presupposto essenziale per l'esistenza stessa del processo, quale quello relativo alla mancanza di un potere giurisdizionale esercitabile da qualsivoglia giudice nei confronti della fattispecie sottoposta ad esame. Tale presupposto, con riferimento ai diversi tipi di procedimenti e subprocedimenti ricollegabili alla stessa azione penale, si caratterizza, infatti, come indivisibile e unitario, con la conseguenza che l'accertamento del difetto di giurisdizione operato nell'ambito di un procedimento incidentale non potrà non riflettersi, ove abbia assunto i caratteri della definitività, in tutti gli altri procedimenti, incidentali e principale, connessi alla stessa azione. E questo tanto più ove tra i diversi procedimenti venga a manifestarsi - così come accade nel caso in esame - una completa identità tanto con riferimento ai soggetti perseguiti che ai reati contestati.

Tale soluzione si presenta, d'altro canto, ancor più necessitata se si tiene conto delle caratteristiche proprie del vigente processo penale, dove non compare un istituto quale il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dal codice di procedura civile (artt. 37 e 41 cod. proc. civ.) e dove, di conseguenza, il giudizio sull'azione e il giudizio sulla giurisdizione appaiono sempre tra loro indissolubilmente collegati.

6. - Le osservazioni che precedono conducono, dunque, a concludere nel senso che la dichiarazione di difetto di giurisdizione, ove sia stata irrevocabilmente enunciata dalla Corte di cassazione, non può non portare alla chiusura, oltre che del procedimento incidentale nel cui ambito è stata adottata, anche del procedimento principale, dove è sorto l'incidente relativo al provvedimento restrittivo della libertà personale.

La conseguenza naturale sarà che, una volta accertata, in sede di processo incidentale, la carenza del presupposto della giurisdizione, al giudice del processo principale non potrà spettare altro che il compito, vincolato, di dichiarare concluso lo stesso processo, dando atto della improcedibilità dell'azione per difetto di giurisdizione.

Un incidente di costituzionalità, sollevato in questa fase si presenta, quindi, tardivo - come è stato rilevato dall'Avvocatura dello Stato - finendo per assumere in realtà le connotazioni anomale di un mezzo di impugnazione della stessa sentenza con cui la Corte di Cassazione ha definitivamente dichiarato il difetto di giurisdizione.

7. - Le due ordinanze in epigrafe vanno, pertanto, dichiarate inammissibili in dipendenza della sentenza della Corte di cassazione 17 luglio 1987 che ha affermato il difetto di giurisdizione nei confronti di imputati ritenuti, per la loro qualifica soggettiva, coperti da immunità penale.

Ogni ulteriore pronuncia sui diversi profili, di ordine processuale e sostanziale, connessa ai due giudizi di cui è causa resta, di conseguenza, assorbita.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, dal giudice istruttore del Tribunale penale di Milano avverso l'art. 11 del Trattato tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810, in riferimento agli artt. 1, comma secondo, 7, comma primo, 102, 112, 3, comma primo, 24 e 25, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 6 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI