N. 574
SENTENZA 11-19 MAGGIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma quinto, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (Socof - deducibilità ai fini delle imposte sui redditi) conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131, promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona sui ricorsi riuniti proposti da Groppali Mario Giorgio ed altri contro l'Intendenza di finanza di Cremona, iscritta al n. 816 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento iniziato da Groppali Mario Giorgio ed altri ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito dichiarato ai fini dell'irpef per il 1983 di quanto già pagato a titolo di sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (socof), la Commissione tributaria di primo grado di Cremona con ordinanza del 22 aprile 1987 (reg. ord. n. 816 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in l. 26 aprile 1983 n. 131, il quale escludeva la deducibilità della detta sovrimposta ai fini dell'irpef.
Secondo la Commissione, corrispondeva "ai più elementari princìpi di scienza delle finanze" la regola secondo cui, ai fini delle imposte dirette personali, il reddito dovesse essere calcolato al netto delle imposte reali, ciò che del resto l'art. 10 d.P.R. n. 597 del 1973 stabiliva, relativamente all'irpef, per quanto riguardava l'imposta locale sui redditi (ilor).
La norma impugnata sembrava perciò confliggere col principio di capacità contributiva, mentre il diverso trattamento dell'ilor e della socof ai fini della deducibilità in questione pareva alla Commissione contrastare altresì col principio di ragionevolezza e quindi con l'art. 3 Cost.
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi non fondata la questione.
Le parti private non si costituivano.
Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo prospetta il contrasto tra l'art. 20, quinto comma, d.l. n. 55 del 1983 conv. in l. n. 131 del 1983 - che stabilisce la non deducibilità della sovraimposta comunale sui fabbricati (socof) ai fini dell'irpef - ed i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
2. - La censura, in cui si riassumono sostanzialmente le due doglianze, non è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la detraibilità di oneri ai fini della determinazione delle imposte sui redditi va stabilita e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili, sulla base di valutazioni politico-economiche incensurabili in questa sede se non manifestamente irragionevoli, le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno importanti delle esigenze della vita individuale (sentt. nn. 134 e 143 del 1982; ord. n. 556 del 1987).
Ciò posto, non può evidentemente considerarsi priva di razionale giustificazione la statuizione di non detraibilità di un tributo, quale la socof, la cui istituzione perseguiva lo scopo di contenere l'onere gravante sul bilancio statale per la soddisfazione delle esigenze degli enti locali, in una situazione economica del Paese che, come si legge nei lavori parlamentari dell'epoca (cfr. Atti Senato, d.d.l. n. 2133 del 31 dicembre 1982), si presentava in termini di notevole gravità ed esigeva dai cittadini "sacrifici straordinari" per reperire ulteriori risorse da destinare ai comuni (v. anche Atti Senato, d.d.l. n. 2195 del 2 marzo 1983).
In relazione a ciò il tributo, peraltro di modesta portata, era limitato ad un solo anno, ed erano altresì previste numerose esenzioni e agevolazioni, sicché esso presentava caratteristiche affatto peculiari. Quanto alle specifiche censure dell'ordinanza di rimessione, va osservato che, nel sistema tributario vigente, ai fini della determinazione del reddito imponibile la detraibilità di tributi corrisposti in precedenza può esprimere una linea di tendenza e non già una regola generale ed indefettibile. Ed invero nella legge 9 ottobre 1971 n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, ad esempio, si stabilisce (art. 4, n. 9) la deducibilità dell'ilor ai fini dell'irpef, ma non anche dell'irpeg; l'invim non è deducibile né ai fini dell'irpef né ai fini dell'irpeg (l. cit. art. 6, n. 9); l'imposta sulle successioni non è deducibile ai fini delle imposte personali sul reddito (l. cit. art. 8, n. 9).
Né è possibile, sul piano della pretesa detraibilità della socof dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, una sua completa assimilazione all'imposta locale sui redditi, considerata la notevole differenza ontologica e temporale tra i due tributi; sicché l'assenza di puntuali caratteristiche di omogeneità vale ad escludere la necessità di eguale trattamento (sent. n. 159 del 1985).
Cade perciò ogni possibilità di ravvisare nella norma impugnata qualsiasi violazione del principio di ragionevolezza.
3. - Relativamente alla censura concernente il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), la quale trova sostanzialmente la sua confutazione nelle precedenti osservazioni, è sintomatico che nell'ordinanza di rimessione la questione sia posta nei termini estremamente generici di violazione dei "più elementari principi di scienza delle finanze". Comunque è decisivo osservare come il modesto ammontare della sovrimposta, l'ampio ambito delle esenzioni e riduzioni previste nello stesso art. 20, la natura straordinaria della previsione limitata ad un solo anno, valgono ad escludere qualsiasi violazione del ricordato principio, non potendosi chiaramente negare il collegamento oggettivo del tributo, così come disciplinato, ad un concreto presupposto impositivo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in l. 26 aprile 1983 n. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI