N. 573
SENTENZA 11-19 MAGGIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 13 settembre 1980, depositato in Cancelleria il 26 settembre successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione Liguria;
Ritenuto in fatto
La Regione Liguria ha sollevato il conflitto di attribuzioni con riguardo al d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, che ha dettatto le norme regolamentari della legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, lamentando la invasione delle competenze legislative regionali garantite dagli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento all'art. 27 lett. e) e all'art. 30 lett. f) e g) del d.P.R. 6 giugno 1977 e all'art. 6 lett. f) e h) della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Sostiene la Regione che la legge 30 aprile 1962, n. 283, introducendo modifiche al T.U. delle leggi sanitarie, ha dettato una nuova normativa sulla disciplina igienica degli alimenti e delle bevande; in particolare ha previsto l'attività di vigilanza e di controllo dell'autorità sanitaria, ha disciplinato la produzione e il commercio dei recipienti destinati alla conservazione degli specifici prodotti, ha demandato al Ministro della sanità la determinazione dei metodi ufficiali di analisi.
Con il decreto presidenziale ora censurato, il Governo ha provveduto all'adozione del regolamento di esecuzione della predetta legge (a distanza di 18 anni dalla entrata in vigore della normativa primaria) senza considerare le profonde modifiche intervenute nell'ordine delle competenze, statali e regionali, per effetto del completamento della attuazione dell'ordinamento regionale ad opera del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e della l. n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
Con queste ultime normative è venuta meno la riserva integrale a favore dello Stato nella specifica materia, operata dal d.P.R. n. 4 del 1972 (art. 6), ed è stata disposta una ripartizione di competenze tra gli organi statali, regionali e comunali. Ai primi residuano soltanto le funzioni concernenti "la elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti di uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie di materiali e recipienti destinati ad involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari" (art. 30 lett. f) d.P.R. 616 del 1977), "la determinazione degli standard di qualità degli alimenti e delle bevande" (art. 30 lett. g) d.P.R. n. 616 del 1977); tali competenze sono state sostanzialmente confermate dalla l. n. 833 del 1978 (art. 6 lett. f) e h).
Ai Comuni spettano, poi, le funzioni amministrative relative all'igiene degli alimenti e delle bevande, esercitate tramite le U.S.L. (art. 13 e 14 lett. o) l. n. 833 del 1978).
In dipendenza di ciò e per effetto della espressa inclusione della materia oggetto del giudizio nell'ambito della materia "assistenza sanitaria" (art. 27 lett. e) d.P.R. n. 616 del 1977), la potestà legislativa è ora di competenza delle Regioni che la esercitano nei limiti degli artt. 117 e 118 Cost.
Lo Stato quindi deve limitarsi a dettare con legge la normativa di principio diretta "ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale" e a stabilire le "relative sanzioni penali" (art. 4 legge n. 833/78) e non può invece disciplinare minuziosamente, per di più con norme regolamentari, un settore rientrante ormai nelle competenze regionali.
Le predette disposizioni regolamentari in materia di vigilanza igienico-sanitaria (Titolo I), autorizzazioni sanitarie (Titolo II), igiene e sanità del personale addetto alla produzione e al trasporto della sostanze alimentari (Titolo III) impiego dei coloranti (Titolo IV), degli additivi (Titolo V) e delle etichette sulle confezioni (Titolo VI), anche quando non escludono gli interventi dell'autorità regionale (e delle U.S.L.), incidono profondamente sui procedimenti amministrativi che solo alla legge regionale spetta di disciplinare.
La Regione chiede, quindi, che la Corte dichiari che non spetta allo Stato di adottare il regolamento di esecuzione della legge n. 283 del 1962 sulla disciplina igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande, e che, in conseguenza, annulli il denunciato d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
Considerato in diritto
1. - La Regione Liguria ha sollevato conflitto di attribuzione del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 ("Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), denunciando l'invasione delle competenze legislative regionali garantite dagli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento all'art. 27, lett. e) ed all'art. 30, lett. f) e g) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nonché all'art. 6 lett. f) ed h) della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
La Regione chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato di adottare tale regolamento di esecuzione e che lo annulli.
2. - Il ricorso con il quale è stato proposto l'enunciato conflitto è inammissibile per genericità.
In proposito va rilevato che il regolamento impugnato si compone di 79 articoli e di alcuni allegati, che disciplinano numerosi e svariati aspetti della complessa materia.
Nel ricorso introduttivo (pag. 6), dopo una serie di censure di carattere generale nelle quali si sostiene la spettanza alla Regione della materia dell'assistenza sanitaria, si dichiara espressamente che "il contraddittorio consentirà di ulteriormente sviluppare e motivare" dette censure, essendo "in tale contesto più agevole individuare le singole disposizioni del regolamento 327/1980 che potrebbero ritenersi immuni da illegittimità in rapporto alle residue competenze statali di cui all'art. 6, lett. f) ed h) della legge 833/1978".
Orbene, nonostante tale esplicita riserva di precisare sia pur "a contrario" le disposizioni del regolamento ritenute invasive, ciò non è avvenuto nel prosieguo del giudizio, in quanto la memoria difensiva prodotta dalla Regione per l'udienza di discussione non contiene la preannunciata specificazione, limitandosi a ribadire le censure generiche del ricorso, ampliando le argomentazioni, senza però individuare le norme nei cui confronti le censure possano essere sicuramente dirette.
Né in mancanza di tale specificazione, potrebbe questa Corte assumersi il compito di effettuare l'individuazione delle singole norme invasive, attesa la già enunciata complessità del regolamento che, peraltro, non potrebbe essere annullato nel suo complesso, perché esso, per espressa dichiarazione della stessa regione ricorrente, contiene norme certamente di spettanza dello Stato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria nei confronti del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 ("Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI