N. 570
SENTENZA 11-19 MAGGIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 ("Disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni") e della legge 11 novembre 1982, n. 861 ("Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia"), promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 3 febbraio ed il 21 dicembre 1982, depositati in cancelleria il 10 febbraio ed il 29 dicembre successivi ed iscritti ai nn. 12 e 51 del registro ricorsi 1982;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;
Uditi l'avv. Paolo Mercuri per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 3 febbraio 1982 la Provincia autonoma di Bolzano deduce l'illegittimità costituzionale della l. 22 dicembre 1981 n. 797 (Disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni) ed, in particolare, dell'art. 25 della stessa legge, per violazione degli artt. 3 e 6 della Costituzione nonché 2, 89 e 100 dello Statuto per il Trentino Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
Secondo la ricorrente detta norma - disponendo che "...il periodo massimo di mantenimento in servizio del personale straordinario, assunto a norma dell'art. 3 della l. 14 dicembre 1965 n. 1376, è elevato a sei mesi" - contrasterebbe con le surrichiamate disposizioni statutarie. Ciò perché, consentendo l'assunzione di personale straordinario, violerebbe l'art. 89 Stat. relativamente sia alla proporzionale etnica, sia ai ruoli speciali del personale per la Provincia di Bolzano.
2. - La stessa Provincia con successivo ricorso notificato in data 21 dicembre 1982 solleva un'altra questione di legittimità costituzionale, concernente la legge 11 novembre 1982 n. 861 (Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia), e particolarmente degli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge per violazione degli artt. 8, 89, terzo comma, 99 e 100 dello Statuto già citato.
Dette norme contrasterebbero anche con gli artt. 8, 12, 13 e 16 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, in materia di proporzionale etnica negli uffici statali.
Ritiene in sostanza la Provincia ricorrente che la legge impugnata disporrebbe l'assunzione di pubblici impiegati senza l'osservanza del principio ora detto.
3. - Alle richieste della Provincia ricorrente si è opposto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto il rigetto delle proposte impugnazioni.
Considerato in diritto
1. - Per l'analogia del contenuto i due ricorsi vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - Ad avviso della Provincia di Bolzano l'art. 25 della l. 22 dicembre 1981 n. 797 violerebbe le citate norme statutarie in quanto, consentendo l'indiscriminata assunzione straordinaria di personale, ometterebbe di prendere in considerazione l'obbligatoria ripartizione etnica dei concorrenti.
In contrario va osservato che la ora indicata legge n. 797 del 1981 si limita a prorogare da tre a sei mesi la durata massima delle assunzioni straordinarie già disposte in base all'art. 3 della l. 14 dicembre 1965 n. 1376; la legge impugnata, pertanto, non altera affatto i presupposti e le finalità della disciplina relativa all'assunzione straordinaria, quali sanciti nel detto art. 3, preordinato a soddisfare "esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici principali dell'Amministrazione delle Poste".
Ne consegue chiaramente che la disciplina dettata dal legislatore con la legge n. 797/81 - stabilendo transitoriamente soltanto una brevissima proroga - non vulnera in alcun modo il dettato statutario.
Ed invero va rilevato che non di nuova assunzione si tratta, bensì di mera proroga, concernente - in quanto tale - un rapporto di servizio già legittimamente esistente e disciplinato dalla più volte richiamata l. n. 1376 del 1965. Per quanto riguarda il principio della proporzionale etnica, sono rimasti immutati le modalità ed i requisiti delle assunzioni in precedenza avvenute, e soltanto confermate - ripetesi - con la brevissima proroga del rapporto di servizio in corso.
Le predette considerazioni valgono quindi a sottrarre la impugnata legge 22 dicembre 1981 n. 797 alla censura di incostituzionalità.
Con il secondo ricorso la Provincia solleva questione di legittimità costituzionale della l. 11 novembre 1982 n. 861 in riferimento agli artt. 89 primo e terzo comma, 99 e 100 dello Statuto regionale nonché alle disposizioni di cui agli artt. 8, 12, 13 e 16 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, dirette a tutelare la minoranza linguistica della Provincia ricorrente.
La censura è infondata.
È decisivo infatti rilevare che la legge impugnata è stata dettata, in mancanza del personale di ruolo, da esigenze eccezionali ed improrogabili, al fine di permettere in via del tutto provvisoria lo svolgimento della funzione, fondamentale per lo Stato, di amministrazione della giustizia. Detta ratio si evince inequivocabilmente dall'art. 1 l. cit., il quale, giustificando anche le successive disposizioni, stabilisce: "...i presidenti ed i procuratori generali delle Corti di appello...provvedono...ad assumere per la durata massima di un anno...autisti non di ruolo...allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati".
Il carattere assolutamente temporaneo delle assunzioni trova precisa conferma nell'art. 4 l. cit., secondo cui i rapporti di servizio, istituiti in base a tali assunzioni, sono risolti di diritto appena le vacanze vengano coperte a seguito di concorsi, con il relativo collocamento nei ruoli organici del personale definitivamente assunto.
Ne consegue che la disciplina contenuta nella legge impugnata, riferendosi ad ipotesi assolutamente eccezionali e transitorie, non vulnera il dettato statutario, che troverà piena attuazione con l'immissione nella pianta organica del personale assunto in via ordinaria e quindi con il venir meno dei presupposti di assoluta necessità ed urgenza ora richiamati. E non è fuor di proposito ricordare che in subiecta materia vale la regola della gradualità richiamata dallo stesso art. 89 dello Statuto speciale e ribadita dalla sentenza n. 160 del 1985.
Per le suesposte considerazioni anche le censure di incostituzionalità dirette contro la cit. l. n. 321 del 1982 risultano destituite di fondamento.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 22 dicembre 1981 n. 797, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost. e 2, 89 e 100 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 - dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 11 novembre 1982 n. 861 - sollevata in riferimento agli artt. 8, 12, 13 e 16 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 ed agli artt. 89, primo e terzo comma, 99 e 100 del citato Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI