Sentenza  569/1988 (ECLI:IT:COST:1988:569)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Udienza Pubblica del 09/03/1988;    Decisione  del 11/05/1988
Deposito de˙l 19/05/1988;    Pubblicazione in G. U. 01/06/1988 n.22
Norme impugnate:  
Massime:  11935
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 569

SENTENZA 11-19 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 ("Regolamento della pesca del corallo"), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1986 dal Pretore di Bosa nel procedimento civile vertente tra Picciotto Ludovico e la Regione Sardegna - Assessore per la difesa dell'Ambiente, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna;

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio di opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'assessore all'ambiente della Regione Sardegna nei confronti di Picciotto Ludovico, per aver esercitato la pesca del corallo in zona vietata, il Pretore di Bosa, con atto di rimessione in data 20 settembre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge reg. Sardegna 5 luglio 1979, n. 59. Le norme, consentendo al predetto organo dell'esecutivo regionale di disciplinare, con proprio decreto annuale, la pesca del corallo, si porrebbero in contrasto con l'art. 27 dello Statuto Sardo che attribuisce al Consiglio regionale la potestà normativa regolamentare.

Il Pretore non dubita che il decreto dell'assessore all'ambiente abbia la natura di un regolamento, in quanto, a parte l'espressione letterale della sua intestazione (nella specie decreto n. 80 del 1985), con esso, in base alle disposizioni impugnate, vengono determinate le zone in cui può essere esercitata la pesca del corallo, la durata del periodo, la quantità massima di corallo pescabile, le modalità e condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni, ovvero le zone in cui può essere vietata in assoluto la pesca per periodi di tempo non inferiori a tre anni.

L'attribuzione di una potestà normativa così ampia e illimitata nel tempo, inoltre, impedirebbe ad avviso del giudice remittente, di considerare il decreto in questione come un regolamento esecutivo, dovendosi piuttosto ritenere che abbia la natura di regolamento autorizzato o delegato, e sia pertanto, inammissibile nell'ambito dell'ordinamento regionale, in quanto la potestà attribuita al Consiglio da una norma di rango costituzionale non potrebbe essere delegata all'esecutivo.

2. - Si è costituita la Regione autonoma Sardegna negando anzitutto il carattere regolamentare del decreto assessorile. Ed infatti, alla stregua degli atti che provvedono alla fissazione stagionale della data di apertura e chiusura della caccia e della pesca, anche il predetto decreto si indirizzerebbe a soggetti già forniti della necessaria licenza e individuabili al momento dell'adozione, donde la sua natura di atto amministrativo plurimo, o, comunque, qualora gli si riconoscessero i caratteri della generalità e dell'astrattezza, di atto generale a contenuto non normativo, dal momento che le sue statuizioni si limitano a specificare i limiti di operatività di norme già preesistenti senza innovare l'ordinamento. All'assessore regionale, in sostanza, verrebbe attribuita la definizione annuale di aspetti tecnici ed attuativi della legge, che disciplina già compiutamente la pesca del corallo prevedendo la determinazione di periodi, zone e quantità, individuando gli strumenti e disciplinando le sanzioni conseguenti alle relative violazioni.

Considerato in diritto

1. - È sottoposta all'esame della Corte con riferimento all'art. 27 dello Statuto regionale della Sardegna, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, i quali demandano all'Assessore regionale per l'ambiente di deliberare annualmente: " a) la durata del periodo di pesca; b) la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca; c) in quali zone tale pesca potrà essere esercitata; d) i termini di scadenza per la presentazione delle domande, le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1; e) l'ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione, in misura corrispondente al metodo di pesca impiegato.".

È previsto altresì che l'Assessore debba indicare il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente per ciascun sistema di pesca.

Ad avviso del giudice a quo il provvedimento da emanarsi dall'Assessore avrebbe natura regolamentare e, quindi, la sua adozione spetterebbe al Consiglio regionale, a norma dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna.

2. - La questione non è fondata.

Come risulta chiaramente dalla norma impugnata, il decreto da emanarsi dall'Assessore non ha natura regolamentare che è esclusa in primo luogo dalla sua durata limitata nel tempo, perché annuale, nonché dal contenuto delle statuizioni che devono essere adottate e che ne denotano il carattere provvedimentale, sia pure di carattere generale, in quanto rivolto a soggetti non specificati.

Trattasi dunque di determinazioni puntuali volte ad individuare aspetti concreti non aventi portata innovativa nel sistema normativo, perché dirette a fissare, per la durata di un anno, specifiche modalità per l'esercizio della pesca del corallo, tutte già individuate in via di massima nella norma di legge.

In presenza di tali elementi si è al di fuori del modulo regolamentare, per cui legittimamente la norma legislativa denunciata ha demandato all'Assessore regionale l'emanazione del decreto ivi previsto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge regione Sardegna 5 luglio 1979 n. 59 ("Regolamento della pesca del corallo") sollevata in riferimento all'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna (l.c. 26 febbraio 1948 n. 3) con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI