N. 568
SENTENZA 11-19 MAGGIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 ("Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo"), come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937 ("Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo"), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1982 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Gozzelino Callisto contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1982.
Visti l'atto di costituzione di Gozzelino Callisto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avv. dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso da un ex impiegato di una società appaltatrice delle soppresse imposte di consumo, transitato nei ruoli dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, il T.A.R. Piemonte, adito per il riconoscimento della qualifica superiore negata dall'amministrazione al ricorrente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del predetto decreto presidenziale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. La norma impugnata prevede che, ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello Stato, in base alle qualifiche che gli interessati, rivestivano alla data del 31 dicembre 1972, si debba tener conto anche di quelle qualifiche giudizialmente attribuite, purché in esito a controversie instaurate in epoca anteriore al 31 dicembre 1976.
Osserva preliminarmente il giudice a quo che la disposizione, essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1977, quando cioè il termine (31 dicembre 1976) apposto alla presentazione di eventuali domande giudiziali era ormai scaduto, violerebbe il diritto di agire in giudizio, (art. 24 Cost.), venendo a precludere, con effetto retroattivo, la proponibilità di una qualsiasi nuova azione diretta all'accertamento della qualifica.
Inoltre, anche se la limitazione degli effetti delle controversie riguarda i soli rapporti con lo Stato e non anche con l'appaltatore delle imposte di consumo, la norma precluderebbe pur sempre al lavoratore la possibilità di ottenere un inquadramento conforme a quella che era la sua reale qualifica nell'ambito del precedente rapporto di lavoro. Tale preclusione, conseguenza diretta della mancata proposizione della domanda giudiziale entro un certo termine, che prescinde da quello prescrizionale previsto per l'esercizio dell'azione, oltre che essere fonte di ingiustificate disparità di trattamento, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza.
2. - La parte privata si è costituita limitandosi a chiedere l'accoglimento della questione.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato ha poi evidenziato la necessità di tenere nettamente distinti il rapporto intercorso tra il lavoratore e l'originario datore di lavoro (appaltatore o comune) ed il rapporto "nuovo" (come definito dalle sezioni unite della Cassazione) venutosi a costituire con lo Stato. La norma, non precluderebbe assolutamente la possibilità di agire in giudizio successivamente al 31 dicembre 1976 nei confronti dell'appaltatore, ma riguardando i soli effetti delle sentenze pronunciate in tali giudizi nei confronti dell'amministrazione, che rimane estranea al pregresso rapporto ed al relativo procedimento giurisdizionale, non violerebbe l'art. 24 Cost.
Peraltro, l'eventuale diversità di trattamento fra coloro che hanno promosso le azioni giudiziarie prima e dopo il 31 dicembre 1976, deriverebbe dalla inerzia degli interessati e non già dalla disposizione impugnata, che, nel fissare una data, al fine di un sollecito e definitivo assetto dell'inquadramento speciale, non potrebbe in alcun modo ritenersi illogica e irrazionale.
Considerato in diritto
1. - È sottoposto all'esame della Corte l'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 ("Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo") relativamente al secondo comma, aggiunto dall'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937 ("Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649"), il quale stabilisce, per gli ex dipendenti degli appaltatori delle imposte di consumo inquadrati nei ruoli dello Stato, l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria degli effetti delle controversie - per l'attribuzione della qualifica - instaurate successivamente al 31 dicembre 1976.
Ad avviso del giudice a quo la norma contrasterebbe con l'art. 24 Cost., primo comma Cost., in quanto, essendo stata pubblicata (Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1977) in epoca successiva alla scadenza del termine per proporre il riconoscimento giudiziale della qualifica (31 dicembre 1976) comprimerebbe, con effetto retroattivo, il relativo diritto di azione, nonché con l'art. 3 Cost., in quanto, sia pur limitatamente ai rapporti tra i lavoratori e lo Stato, la mancata attribuzione di effetti ad una sentenza, dipendendo unicamente dalla proposizione o meno di una domanda giudiziale entro un certo termine che prescinde da quello prescrizionale, oltre che fonte di ingiustificate disparità di trattamento, risulterebbe del tutto irragionevole.
2. - La questione, sotto entrambi gli indicati profili non è fondata.
In proposito appare utile precisare che il testo originario dell'art. 9 del d.P.R. n. 649 del 1972 prevedeva l'inquadramento nei ruoli dello Stato "in base alla posizione giuridica rivestita alla data del 1° gennaio 1970 e, per il personale assunto successivamente, in base alla posizione giuridica rivestita all'atto dell'assunzione". Nella norma originaria non vi era dunque alcuna previsione per quel che concerneva eventuali mutamenti delle qualifiche, per effetto di sentenze intervenute successivamente alle date suddette.
Con l'art. 1 del d.P.R. n. 937 del 1976, è stata inserita una disposizione, che è quella denunciata, nella quale si è, da un canto, spostata al 31 dicembre 1972 la data di riferimento della qualifica rivestita ai fini dell'inquadramento, ma si è, dall'altro, introdotta una ulteriore disposizione di favore, dandosi rilievo alle modifiche successive conseguenti ad eventuali riconoscimenti in sede giudiziaria di qualifiche diverse, ponendosi però come limite, per l'opponibilità alla amministrazione finanziaria delle sentenze intervenute in tal senso, la circostanza che i relativi giudizi siano stati instaurati entro il 31 dicembre 1976.
Non ha perciò fondamento la tesi di un preteso contrasto con l'art. 24 Cost., da intendersi riferito al primo comma, perché la norma denunciata non preclude agli interessati il diritto di agire, anche successivamente alla data del 31 dicembre 1976 nei confronti del datore di lavoro originario, ma per una evidente esigenza di certezza, intende solo limitare l'opponibilità - che il legislatore avrebbe del tutto ragionevolmente potuto negare, come era avvenuto in un primo momento - alla amministrazione dello Stato, presso la quale doveva essere disposto il nuovo inquadramento, delle sentenze conclusive delle controversie instaurate prima di tale data.
Nessuna violazione del diritto di azione costituzionalmente garantito può annettersi perciò a tale limitazione, perché esso non può ritenersi comprensivo della possibilità - in linea di massima esclusa - di opporre le sentenze a soggetti "terzi" rispetto al rapporto fatto valere in giudizio.
3. - Neppure può condividersi l'assunto del contrasto della norma denunciata con l'art. 3 Cost., apparendo ragionevole che la limitazione in parola sia stata posta con riferimento ad una data anteriore (31 dicembre 1976) a quella di entrata in vigore della norma stessa (27 gennaio 1977). Tale norma, nell'ammettere l'opponibilità di dette sentenze, non aveva difatti lo scopo di sollecitare l'instaurazione di giudizi per far lievitare il livello delle qualifiche del personale inquadrato fin dal 1972, ma, disponendo tale beneficio, intendeva solo ancorarlo ad una data certa, uguale per tutti, quasi coeva alla emanazione del provvedimento legislativo in cui era compresa, il che appare pienamente ragionevole, ed esclude perciò l'asserita disparità di trattamento.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 ("Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo"), relativamente al secondo comma aggiunto all'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937 ("Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI