N. 566
SENTENZA 11-19 MAGGIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 4 maggio 1979, depositato in Cancelleria il 10 maggio successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1979, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 16 ottobre 1978, n. 4920, con il quale sono state approvate le deliberazioni in data 10 settembre 1977 e 30 giugno 1978 dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale (iscrizione del personale alla Cassa pensione dei dipendenti degli Enti locali).
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Udito l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - La Regione siciliana, con ricorso notificato il 4 maggio 1979 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha proposto conflitto di attribuzione avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici 16 ottobre 1978, n. 4920, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con cui furono approvate le deliberazioni 10 settembre 1977 e 30 giugno 1978, con le quali l'Istituto autonomo per le case popolari di Acireale aveva stabilito l'iscrizione del proprio personale alla Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali.
Nel ricorso si deduce che il decreto impugnato fu emanato in violazione degli artt. 20 e 43 dello Statuto della Regione siciliana, nonché degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683. Questi ultimi hanno sostituito gli artt. 5 e 6 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (recante norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di opere pubbliche) stabilendo che "la regione esercita le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare" (art. 5, comma primo) e che "sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato, in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni, operanti esclusivamente in Sicilia nelle materie di cui al presente decreto" (art. 6, primo comma).
Pertanto, in base ad essi - secondo la Regione siciliana - il controllo sugli Istituti autonomi per le case popolari che operano in Sicilia, è di competenza dell'Amministrazione regionale e, nell'ambito di questa, dell'Assessore regionale per i lavori pubblici. Conseguentemente l'approvazione delle deliberazioni degli I.A.C.P., operanti in Sicilia, riguardanti l'iscrizione del personale, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, rientrerebbe nella competenza dell'Assessore regionale per i lavori pubblici e non in quella del Ministro per i lavori pubblici il cui decreto sarebbe quindi illegittimo.
Nel ricorso si deduce anche la violazione dell'art. 17, lett. f) dello Statuto siciliano e delle norme di attuazione approvate con d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, come modificate dal d.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76.
In proposito la regione espone che l'art. 39 della l. 11 aprile 1955, n. 379 prevedeva che il decreto col quale si esercita il controllo sull'ente che adotta la deliberazione di massima che stabilisce l'iscrizione ad una delle casse indicate nel primo comma dello stesso articolo, deve essere emanato "di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro del lavoro e la previdenza sociale". Per quanto concerne il Ministero per il tesoro, la Corte costituzionale ha affermato che, nelle materie di competenza di tale Ministro, lo Statuto siciliano non attribuisce alla regione alcuna potestà legislativa, neppure concorrente (sentenze 16 luglio 1968, n. 105 e 15 luglio 1969, n. 127). Pertanto, la regione sarebbe tenuta ad un'intesa con detto ministero (Corte cost. sentt. 30 dicembre 1958, n. 82; 19 dicembre 1959, n. 65; 15 giugno 1972, n. 104) sull'emanazione del decreto in questione.
Viceversa, poiché nella materia oggetto di tale decreto, ai sensi dell'art. 17 lettera f), dello Statuto le attribuzioni del ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono state trasferite all'Amministrazione regionale siciliana (con le norme di attuazione approvate con d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, modificate ed integrate con il d.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76), il concerto, in relazione alla competenza di detto Ministro, nell'emanazione del decreto, doveva intervenire tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici e l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale.
La regione ha chiesto, pertanto, che questa Corte annulli il decreto impugnato dichiarando che: a) esso è illegittimo; b) che spetta alla Regione siciliana e, per essa, all'Assessorato regionale per i lavori pubblici, il controllo sugli Istituti autonomi per le case popolari che operano in Sicilia e, in conseguenza, di adottare il provvedimento di approvazione delle deliberazioni dell'Istituto autonomo per la case popolari di Acireale, concernenti l'iscrizione del personale alla Cassa pensioni per i dipendenti da enti locali; c) che il provvedimento dell'Assessore regionale per i lavori pubblici deve essere adottato, previa intesa con il Ministro per il tesoro, con il "concerto" dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale.
2. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che il ricorso sia respinto.
Nell'atto di costituzione l'Avvocatura generale dello Stato ha dedotto al riguardo che esso è infondato poiché l'approvazione prevista dall'art. 39 della legge 11 aprile 1955 sugli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro non costituisce atto di controllo sull'esercizio, da parte dell'ente pubblico, della sua attività istituzionale. Il provvedimento impugnato, perciò, non sarebbe legittimo, non costituendo "né esercizio diretto di attribuzioni, né esercizio di controllo in materia di edilizia economica e popolare".
Considerato in diritto
3. - Ha dato origine al conflitto promosso dalla Regione siciliana il decreto n. 4920 del 16 ottobre 1978, emesso dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con il quale sono state approvate le deliberazioni 10 settembre 1977 e 30 giugno 1978, adottate dall'Istituto autonomo per le case popolari di Acireale, relative all'iscrizione del proprio personale alla Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali.
Non è fondata la censura di invasione operata da tale provvedimento nelle attribuzioni statutariamente conferite alla regione dagli artt. 43 e 20, in relazione all'art. 14 lett. g), dello Statuto della Regione siciliana, e dagli artt. 5 e 6 d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della regione stessa in materia di opere pubbliche), come sostituiti dagli artt. 4 e 5 d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683.
4. - Lo Statuto per la Regione siciliana configura come materia oggetto di legislazione esclusiva della regione quella relativa ai lavori pubblici (art. 14, primo comma, lett. f) e ne demanda le funzioni esecutive ed amministrative al Presidente ed agli Assessori regionali (art. 20, primo comma). Gli artt. 5 e 6, comma primo, delle ricordate norme di attuazione, come sostituite dai citati artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 683 del 1977, conferiscono alla regione "le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare" e "le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni, operanti esclusivante in Sicilia nella materia di cui al presente decreto".
Appare indubbia, sulla base di queste norme, la devoluzione alla Regione siciliana di una competenza, qualificabile per l'oggetto come specificazione della materia globalmente designata dallo Statuto "lavori pubblici" (art. 14 lett. g), alla stregua delle norme di attuazione dello Statuto stesso ("materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata": art. 4, primo comma, d.P.R. n. 683 del 1977 cit).
Senonché il provvedimento ministeriale, nel quale la regione riscontra la violazione delle sue competenze, non attiene alla materia afferente a tale edilizia in senso proprio, anche se tocca un momento del trattamento del personale dipendente da istituto autonomo delle case popolari. Si tratta invero della iscrizione di questo personale alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'art. 39 l. 11 aprile 1955, n. 379 ("Miglioramento dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro"). Il relativo controllo (devoluto al Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale) si inserisce in attribuzioni che concernono il personale di diverse categorie di enti, nazionali e locali, ai fini della iscrizione ad un istituto di previdenza, operante presso il Ministero del tesoro e da questo gestito. Pertanto, come ha osservato l'Avvocatura generale dello Stato, l'approvazione prevista dall'art. 39 cit. non costituisce atto di controllo sull'esercizio, da parte dell'Istituto per le case popolari, della sua attività tipica; il provvedimento impugnato, perciò, non si configura come esercizio diretto di attribuzioni, né come esplicazione di controllo in materia di edilizia economica e popolare. Esso più propriamente attiene alla valutazione dell'opportunità della iscrizione presso un particolare istituto di previdenza, di pertinenza statale, e, tra l'altro, dei riflessi di tale iscrizione sulla gestione unitaria del trattamento pensionistico di un complesso non omogeneo di dipendenti di enti nazionali e locali. Tra questi si colloca, e in misura non certo prevalente rispetto al personale degli altri enti indicati dall'art. 39, il personale dell'Istituto delle case popolari di Acireale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Rigetta il ricorso indicato in epigrafe e dichiara che spetta allo Stato l'approvazione delle deliberazioni dell' Istituto autonomo per le case popolari di Acireale relative all'iscrizione del proprio personale alla Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI