Sentenza  561/1988 (ECLI:IT:COST:1988:561)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CHELI
Udienza Pubblica del 23/02/1988;    Decisione  del 11/05/1988
Deposito de˙l 19/05/1988;    Pubblicazione in G. U. 25/05/1988 n.21
Norme impugnate:  
Massime:  9139
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 561

SENTENZA 11-19 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 12 maggio 1977 riapprovata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, avente per oggetto: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 giugno 1977, depositato in cancelleria l'8 giugno 1977 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1977;

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il giudice relatore Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'avv. Enrico Romanelli per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 30 maggio 1977 il Presidente del Consiglio dei ministri proponeva impugnativa avverso il disegno di legge della Regione Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio regionale il 13 gennaio 1977 e riapprovato, a seguito di rinvio governativo, il 12 maggio 1977, recante "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione". Con tale disegno di legge la Giunta regionale valdostana, al fine di assicurare una migliore informazione sull'attività della Regione, era stata autorizzata a concedere contributi ai periodici locali per l'inserzione di un notiziario regionale. Lo stesso disegno di legge aveva altresì disciplinato le modalità di concessione e la misura dei contributi con riferimento alla tiratura ed alle diverse caratteristiche dei periodici.

Avverso tale disciplina il ricorso proposto dallo Stato veniva a denunciare, in primo luogo, la violazione degli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, che non includono la stampa tra le materie di competenza regionale; in secondo luogo, la violazione dell'art. 21 Cost., dove si prevede, in materia di stampa, una riserva di legge nazionale, resa necessaria, ad avviso del ricorrente, dall'esigenza di porre regole e criteri di carattere generale in grado di garantire a tutti gli organi d'informazione parità di condizioni per l'accesso alle pubbliche sovvenzioni, al fine di evitare la possibilità di condizionamenti e indebite pressioni.

2. - Con memoria in data 27 giugno 1977 si costituiva in giudizio la Regione per chiedere il rigetto del ricorso.

A tal fine la Regione rilevava come la legge impugnata:

a) avesse introdotto soltanto modeste modificazioni alla precedente legge regionale 15 maggio 1974 n.13, adottata nella stessa materia e non contestata dal Governo;

b) concedesse contributi ai periodici non incondizionatamente, bensì in cambio della pubblicazione di un notiziario regionale destinato a meglio informare la collettività sulle attività della Regione;

c) non fosse tale da violare l'art. 21 Cost., dove non risulta prevista alcuna riserva di legge statale in tema di provvidenze alla stampa.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica la difesa della Regione ha presentato ulteriori deduzioni rilevando in particolare come, successivamente alla proposizione del ricorso di cui è causa, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta abbia avuto modo di intervenire in tema di sovvenzioni ai periodici locali mediante le leggi regionali 29 gennaio 1980 n. 7, 4 agosto 1982 n. 33 e 10 agosto 1987 n. 62, nessuna delle quali è stata impugnata dal Governo.

In conseguenza di tale nuova situazione normativa, attualmente operante, la Regione ha fatto presente di non avere più alcun interesse all'entrata in vigore della legge in contestazione e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

Come fatto presente dalla difesa regionale, nelle more del giudizio la Regione Autonoma Valle d'Aosta è intervenuta ripetutamente, - mediante le leggi regionali del 28 gennaio 1980 n. 7, del 4 agosto 1982 n. 33 e del 10 agosto 1987 n. 62 - a regolare la materia dei provvedimenti intesi a favorire l'informazione sull'attività regionale, posta ad oggetto della legge di cui è causa. In particolare, con la più recente legge regionale (n. 62 del 1987), sono state disciplinate, in maniera organica, le condizioni e le modalità per ammettere alle contribuzioni regionali i periodici locali che assicurino la pubblicazione di un notiziario regionale. La disciplina posta dalla legge impugnata risulta, pertanto, superata dalla legislazione regionale attualmente in vigore.

Va conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe, relativo al disegno di legge della Regione Valle d'Aosta riapprovato il 12 maggio 1977 recante "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI