Sentenza  556/1988 (ECLI:IT:COST:1988:556)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Udienza Pubblica del 22/03/1988;    Decisione  del 11/05/1988
Deposito de˙l 19/05/1988;    Pubblicazione in G. U. 25/05/1988 n.21
Norme impugnate:  
Massime:  11905
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 556

SENTENZA 11-19 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62 ("I controlli sugli enti locali"), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1985 dal T.A.R. per la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Antonio ed altri contro il Comune di Bosa ed altro, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1ª s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Bosa e della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

1. - Il TAR per la Sardegna, adito per l'annullamento di alcune delibere di adozione del piano regolatore generale del Comune di Bosa, con ordinanza in data 24 aprile 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge reg. Sardegna 23 ottobre 1978 n. 62 che, comminando la decadenza delle delibere degli enti locali non pubblicate negli appositi albi entro dieci giorni dalla loro adozione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto Sardo che non attribuiscono alla regione alcuna competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali.

Ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata, disciplinando un "adempimento parallelo ma concettualmente distinto" da quelli che la legge regionale può legittimamente stabilire in tema di controllo sugli atti degli enti territoriali minori, ai sensi dell'art. 3 lett. a) e 48 (rectius 46) dello Statuto, va inquadrata nell'ambito della materia attinente all'ordinamento e alle funzioni comunali, da un lato sottratta ad ogni sorta di competenza legislativa regionale, e dall'altro, espressamente riservata al legislatore statale dall'art. 128 della Costituzione.

Osserva inoltre il Tribunale che la decadenza delle delibere comunali, non pubblicate entro un termine così breve dalla loro adozione, comporta una sostanziale limitazione dell'autonomia comunale, tanto più grave ove si consideri che la pubblicazione nell'albo, avendo una funzione esclusivamente divulgativa, non dovrebbe incidere sulle determinazioni sostanziali dell'ente e che il pregiudizio derivante dalla decadenza, attesa la mutevolezza degli equilibri interni e della volontà politica dell'organo consiliare, non sempre può essere evitato mediante la semplice riadozione dell'atto.

2. - Si è costituito il Comune di Bosa chiedendo l'accoglimento della questione sulla base dell'art. 4 e dell'art. 46 dello Statuto Sardo, che attribuisce alla regione una potestà legislativa concorrente in materia di controllo sugli atti degli enti locali.

Ad avviso del Comune, infatti, poiché la disposizione impugnata va ricompresa nell'ambito di tale potestà legislativa, del tutto inconferente dovrebbe ritenersi il richiamo operato dal giudice a quo agli artt. 3 e 5 dello Statuto, nonché all'art. 128 della Costituzione, mentre un esame della questione alla luce dell'art. 46 dello Statuto sarebbe possibile tenendo conto del riferimento che a tale articolo si fa nella motivazione del provvedimento di rimessione.

Osserva poi nel merito la parte che anche quando si volesse inquadrare la disposizione censurata nell'ambito della materia attinente al controllo sugli enti locali, la fissazione di un termine così ridotto per la pubblicazione delle delibere nell'albo comunale, violerebbe un principio fondamentale della legislazione statale che garantisce comunque, per la stesura e pubblicazione delle delibere, un congruo termine.

Anche la Regione autonoma Sardegna si è costituita confutando le tesi sostenute nell'ordinanza di rimessione e chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ritiene in particolare la regione che la disciplina della pubblicazione delle delibere comunali rientrerebbe nella materia dei controlli sugli enti locali come risulta dal suo inserimento nell'art. 60 ultimo comma della legge statale n. 62 del 1953, riguardante appunto i controlli sulle province sui comuni e sugli altri enti locali.

D'altra parte, la fissazione di un limite di tempo massimo per la pubblicazione degli atti degli enti locali risponderebbe ad una fondamentale esigenza di garanzia dell'effettività ed efficenza del meccanismo di controllo, collocandosi armonicamente all'interno del vigente sistema legislativo, senza perciò violare alcun principio generale della normativa statale in materia.

Considerato in diritto

1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale è l'art. 22 della legge regionale della Sardegna, che commina la decadenza delle deliberazioni degli enti locali territoriali, nonché dei loro Consorzi e Comprensori, non pubblicate entro dieci giorni dalla adozione.

Ad avviso del giudice a quo tale disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto regionale, che non attribuiscono alcuna competenza legislativa alla regione in materia di ordinamento degli enti locali.

2. - La questione è fondata, sia pure solo parzialmente.

La norma denunciata, fatte salve le disposizioni di legge speciali che prevedono termini e periodi diversi di pubblicazione, stabilisce che le deliberazioni degli enti in parola sono pubblicate negli appositi albi entro dieci giorni dalla adozione e per la durata di quindici giorni, a pena di decadenza.

Osserva la Corte che tale norma, per la parte che concerne l'obbligo della pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali entro un certo termine, non può considerarsi illegittima, in quanto la pubblicazione, nel dare notizia ai cittadini delle deliberazioni stesse, consente ad essi di partecipare, seppur indirettamente, alla funzione di controllo, mediante la proposizione di opposizioni ai competenti organi preposti a questa funzione che, anche attraverso tale strumento partecipativo, sono posti in grado di esercitare in modo più ampio e completo. Nei sensi anzidetti trattasi di una previsione fra l'altro già esistente nella legislazione statale, perché difatti l'art. 163 del regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 12 febbraio 1911 n. 297, stabiliva che il certificato della eseguita pubblicazione delle deliberazioni comunali e provinciali, "deve far menzione se siansi prodotte opposizioni".

In quanto diretta a disciplinare i termini della pubblicazione che, per quel che si è detto, assume rilievo anche con riferimento al controllo sulle deliberazioni, la disposizione rientra dunque nella competenza della regione cui spetta, nella materia dei controlli, potestà legislativa ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale Sardegna.

A diverse conclusioni devesi invece pervenire per quel che riguarda la comminatoria di decadenza prevista dall'articolo in esame, nella ipotesi in cui non si provveda alla pubblicazione nei termini e per la durata indicata. Quella della decadenza è difatti una previsione che non attiene alla materia di controlli, bensì alla disciplina della efficacia delle deliberazioni, in quanto il mancato adempimento delle formalità di pubblicazione determina appunto, secondo la norma denunciata, la decadenza degli effetti delle deliberazioni stesse.

Sotto quest'ultimo aspetto la norma esula dalla competenza della Regione, cui non spetta la potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, e, quindi, limitatamente alla previsione della decadenza, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale della Sardegna 23 ottobre 1978 n. 62 ("I controlli sugli Enti locali") nella parte in cui prevede la decadenza delle deliberazioni dei Comuni, Province, Comunità montane, organismi comprensoriali e Consorzi che non siano pubblicate entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI