Ordinanza 553/1988 (ECLI:IT:COST:1988:553)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Camera di Consiglio del 20/04/1988;    Decisione  del 10/05/1988
Deposito de˙l 12/05/1988;    Pubblicazione in G. U. 25/05/1988 n.21
Norme impugnate:  
Massime:  13116
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 553

ORDINANZA 10-12 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con ordinanze emesse il 9 ed il 27 giugno 1987 dal Pretore di Pisa nei procedimenti vertenti tra Novi Nilo e Renzetti Ferdinando e l'I.N.A.I.L., iscritti ai nn. 558 e 559 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di interventi del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, nel corso di due procedimenti civili vertenti, il primo, tra Novi Nilo e l'I.N.A.I.L. e, il secondo, tra Renzetti Ferdinando e l'I.N.A.I.L., ha sollevato, con ordinanze emesse il 9 giugno 1987 (R.O. n. 558/87) ed il 27 giugno 1987 (R.O. n. 559/87), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), correlato alla Tabella all. n. 4, voce n. 44, come modificata dal d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in quanto la previsione tassativa delle lavorazioni morbigene alle quali il lavoratore deve essere adibito, ai fini del riconoscimento della ipoacusia da rumori come malattia professionale, introduce una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori che svolgono altre attività nel medesimo ambiente di lavoro e sono esposti ad un rischio eguale o maggiore rispetto ai lavoratori addetti alle lavorazioni tabellate;

che si è costituito l'I.N.A.I.L., chiedendo che venga dichiarata la non fondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, debbono essere riuniti;

che la Corte, con sentenza n. 179 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro";

che, pertanto, in conseguenza della già intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti, della norma oggetto degli incidenti sollevati dal Pretore di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe, la questione è divenuta manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dal Pretore di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI