Ordinanza 551/1988 (ECLI:IT:COST:1988:551)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 23/03/1988;    Decisione  del 10/05/1988
Deposito de˙l 12/05/1988;    Pubblicazione in G. U. 25/05/1988 n.21
Norme impugnate:  
Massime:  13114
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 551

ORDINANZA 10-12 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b, dell'accordo collettivo nazionale approvato con d.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882 ("Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale"), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1985 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173- bis dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione di Pellegrino Benedetto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio proposto dal dr. Benedetto Pellegrino contro la USL RM/5 di Roma, il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b) dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.;

Considerato che la questione sollevata è manifestamente inammissibile in quanto il d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 non è atto avente forza di legge e non è quindi assoggettabile al sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte (sentenza n. 21 del 1980);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 ("Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale") sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI