Ordinanza 537/1988 (ECLI:IT:COST:1988:537)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 16/12/1987;    Decisione  del 10/05/1988
Deposito de˙l 12/05/1988;    Pubblicazione in G. U. 25/05/1988 n.21
Norme impugnate:  
Massime:  13096
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 537

ORDINANZA 10-12 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1984 dal tribunale di Cremona, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 335 dell'anno 1984;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il tribunale di Cremona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) nella parte in cui non prevedono, per il collezionista di armi comuni da sparo e per il detentore di munizioni per armi comuni da sparo, il medesimo trattamento previsto per il collezionista di armi da caccia e per il detentore di munizioni da caccia, ovverossia l'esclusione della licenza di collezione rilasciata dal questore per la detenzione di armi fino al numero di sei e per la detenzione delle relative munizioni sino al numero di mille;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che il diverso regime al quale è assoggettata la detenzione di armi da caccia e del relativo munizionamento rispetto a quello delle armi comuni da sparo (e delle munizioni di queste ultime) trova giustificazione - come emerge dai lavori parlamentari (cfr. Atti Camera, VI legislatura, II Sottocommissione, Seduta del 26 marzo 1975) nell'esigenza di consentire ai cacciatori di poter cacciare diversi tipi di selvaggina;

che tale giustificazione appare ragionevole e quindi non risulta violato il principio costituzionale di eguaglianza;

che, pertanto, la questione proposta dal tribunale di Cremona va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale di Cremona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI