Sentenza  503/1988 (ECLI:IT:COST:1988:503)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Udienza Pubblica del 09/03/1988;    Decisione  del 21/04/1988
Deposito de˙l 05/05/1988;    Pubblicazione in G. U. 11/05/1988 n.19
Norme impugnate:  
Massime:  9110
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 503

SENTENZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1981 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Atendoli Ruggero e l'I.N.P.S., iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'I.N.P.S. per il riconoscimento della integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, il convenuto Istituto aveva opposto la preclusione di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"), che esclude, per i titolari di altra pensione, la possibilità d'integrazione al minimo del trattamento conseguito sulla base del cumulo di periodi contributivi maturati in Italia ed in altri paesi.

Il pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 29 settembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma citata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che l'esclusione dell'integrazione della pensione di vecchiaia per i titolari di altro trattamento, a differenza di quanto invece consentito per chi goda di pensione estera corrisposta in pro-rata, rende la fattispecie del tutto assimilabile a quell'ipotesi, in cui l'integrazione era negata, prevista dall'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962, disposizione oggetto della declaratoria d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza del 12 febbraio 1981, n. 34.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; si è invece costituito l'I.N.P.S., chiarendo come la fattispecie di causa concerna un caso di pensione di vecchiaia attribuita in virtù di cumulo di contributi assicurativi versati in Italia ed in Germania.

L'Istituto individua la ratio della norma impugnata nell'intento di favorire il trasferimento dei lavoratori da un paese all'altro, senza pregiudizio della tutela previdenziale che sarebbe spettata se avessero continuato a prestare la loro opera in Italia.

Tuttavia, secondo la parte privata, l'esclusione dell'integrazione al minimo nell'ipotesi di cui all'ultimo comma (logicamente connessa con il riassorbimento dell'integrazione stessa in caso di pensione corrisposta in pro-rata da un paese estero) sarebbe coerente con la concessione del beneficio del cumulo dei periodi assicurativi, in deroga ai principi generali dell'assicurazione obbligatoria, e si differenzierebbe dalla previsione di cui all'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 oggetto della sentenza n. 34 del 1981.

L'Istituto conclude "rimettendosi alla giustizia" della Corte ed insistendo, in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, per la declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza.

Considerato in diritto

1. - La questione, avente per oggetto l'art. 8, quarto ed ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della Costituzione, è fondata.

L'art. 8, commi secondo, terzo e quarto, della legge 30 aprile 1969, n. 153, disciplina i trattamenti pensionistici, sorti, sulla base di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo della contribuzione maturata in Italia ed in altri paesi esteri. In particolare la norma prevede che al lavoratore, il quale acquisisca il diritto a pensione in virtù di contribuzioni versate in più paesi, la pensione stessa venga erogata ed integrata al minimo, anche se egli non abbia maturato il medesimo diritto nel paese estero.

Allorché tale ultima eventualità si verifichi, si procede al calcolo della pensione secondo il regime della più favorevole assicurazione ed il trattamento viene corrisposto - proporzionalmente ai periodi assicurativi - dai diversi paesi assicuratori (c.d. pro-rata): soltanto in tale ipotesi l'integrazione al minimo viene riassorbita in relazione agli importi pagati in pro-rata.

2. - È agevole rilevare come il divieto di integrare al minimo la suddetta anticipazione per i titolari di altro trattamento pensionistico, sancito dalla prima parte dell'ultima proposizione contenuta nell'ultimo comma del citato art. 8, non abbia nulla a che vedere né con il particolare regime della pensione de qua, né con lo speciale meccanismo di liquidazione sopra descritto.

Trattasi in realtà di una delle tante preclusioni all'integrazione al minimo in caso di cumulo di più pensioni riconducibile alla generale previsione di cui all'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 ovvero alle analoghe ipotesi contenute in disposizioni similari, oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale già più volte sancita da questa Corte (cfr. da ultimo la sent. n. 184/1988).

3. - La peculiare forma di corresponsione della pensione maturata per effetto di periodi contributivi in paesi diversi ha indotto il giudice a quo ad individuare erroneamente come tertium comparationis i percettori di tale trattamento (che vanno astrattamente riguardati come titolari di un'unica pensione), prospettando una disparità di trattamento tra essi, che godono dell'integrazione, e chi, come il ricorrente nel giudizio di rinvio, se la veda negata in quanto titolare di altra pensione.

In realtà la denunziata disparità di trattamento sussiste non già nei termini di cui all'ordinanza di rimessione, ma va apprezzata alla stregua della reiterata affermazione della Corte intesa a far venir meno sino al 1° ottobre 1983 ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in presenza di altra pensione.

Tale appunto era la situazione dell'attore nel giudizio a quo. Come si evince dagli atti di causa, venne a questi negata dall'I.N.P.S. l'integrazione della pensione di vecchiaia sulla base di un espresso richiamo alla contemporanea titolarità di pensione diretta dello Stato.

4. - È opportuno chiarire che la declaratoria d'illegittimità della norma impugnata implica esclusivamente il riconoscimento del diritto all'integrazione della citata anticipazione del trattamento pensionistico, restando pienamente legittimo il riassorbimento di detta integrazione fino a concorrenza del pro-rata là dove si determinino le condizioni per l'erogazione di tale trattamento.

In altri e conclusivi termini: sino all'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha dettato un generale regime dell'integrazione al minimo per le ipotesi di cumulo di più pensioni, deve affermarsi l'illegittimità dell'art. 8, quarto ed ultimo comma, della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione maturata per effetto della contribuzione relativa a periodi di attività lavorativa svolta in Italia ed all'estero allorché il beneficiario sia titolare di altro trattamento di pensione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"), nella parte in cui, nell'ultima proposizione, dispone "non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI