Sentenza  502/1988 (ECLI:IT:COST:1988:502)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Udienza Pubblica del 09/03/1988;    Decisione  del 21/04/1988
Deposito de˙l 05/05/1988;    Pubblicazione in G. U. 11/05/1988 n.19
Norme impugnate:  
Massime:  9095 9096
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 502

SENTENZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1985 dalla Corte dei conti - sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Patti Concetta, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Patti Concetta;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Giambattista Lazagna per Patti Concetta;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 14 gennaio 1985 (R.O. n. 21 del 1986) la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Patti Concetta ha sollevato, questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

La Patti, vedova di Orlando Salvatore, già dipendente dell'Amministrazione postale, ha impugnato, innanzi alla Corte dei conti, il provvedimento con il quale le è stato negato il trattamento di riversibilità in morte del marito, deceduto il 30 gennaio 1978, perché il matrimonio era stato contratto, addì 26 aprile 1972, dopo la cessazione dal servizio e dopo il raggiungimento del 65° anno d'età dell' ex dipendente, con differenza fra i due coniugi superiore (e non inferiore, come richiesto dell'art. 81, terzo comma, del T.U. 1092 del 1973) a 25 anni.

Ricorda il giudice a quo la precedente sentenza della Corte costituzionale (n. 139 del 1979) che, con riguardo all'ipotesi così come in fattispecie - che il matrimonio non si fosse potuto celebrare tempestivamente in difetto di normativa divorzistica, ha eliminato la condizione della durata minima biennale, altro requisito coevamente già richiesto dal citato art. 81.

La norma appare perciò ingiustamente discriminatoria quando il matrimonio non abbia potuto essere celebrato antecedentemente alla cessazione dal servizio a causa della carenza d'una legislazione divorzistica, che avrebbe potuto affrancare gli interessati da precedenti vincoli matrimoniali.

Sotto tale profilo appare contrastare con l'art. 3 della Costituzione.

Si è costituita la ricorrente rappresentata e difesa dall'Avv. Giambattista Lazagna.

Nella memoria depositata il 14 ottobre 1985, rammentato che di fatto i coniugi convivevano sin dal 1948, si osserva che un giudizio di illegittimità costituzionale della norma in questione risolverebbe il problema proposto.

Considerato in diritto

1. - L'art. 81, comma terzo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (disciplinante il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali) stabilisce che la pensione di riversibilità spetta alla vedova di pensionato, che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio, a condizione che non vi sia differenza d'età fra i coniugi superiore ai venticinque anni.

La norma prevedeva anche che - nella medesima ipotesi di nozze contratte posteriormente al collocamento a riposo - il matrimonio avesse avuto durata almeno biennale. Senonché è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente vincolo di uno dei due coniugi, pronunciata a norma della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Ciò onde consentire, limitatamente a nuove nozze celebrate non oltre il 31 dicembre 1975, la pensione di riversibilità nei casi di impossibilità alla instaurazione di un regolare rapporto di coniugio, stante la indissolubilità di preesistente matrimonio.

Secondo il giudice a quo la disposizione di cui all'odierna fattispecie, identica nelle sue premesse, produce ex art. 3 Cost. - irrazionale disparità.

2. - La questione è fondata.

L'accesso alla pensione di riversibilità, nelle ipotesi in cui la celebrazione del matrimonio era rimasta impedita (anteriormente alla legge 1° dicembre 1970, n. 898) per l'esistenza di preesistente vincolo, esige nella razionalità del sistema l'omogeneità di tutte le situazioni relative; non v'è infatti giustificazione di sorta a una diversa disciplina, limitativa per un requisito rispetto all'altro.

Di conseguenza va dichiarata, in parte qua l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, comma terzo, testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché - a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - dell'art. 6, comma secondo, legge 22 novembre 1962, n. 1646, così come modificato per la differenza d'età (anni venticinque, anziché venti) per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui - nei casi di impossibilità a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di età tra i coniugi non superiore ai venticinque anni;

Dichiara, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini, dell'art. 6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15), legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro).

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI