Sentenza  5/1988 (ECLI:IT:COST:1988:5)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Camera di Consiglio del 25/11/1987;    Decisione  del 13/01/1988
Deposito de˙l 19/01/1988;    Pubblicazione in G. U. 27/01/1988 n.4
Norme impugnate:  
Massime:  10166
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 5

SENTENZA 13-19 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 28 luglio 1981, riapprovata il 5 novembre 1981, recante "Istituzione del servizio di mensa", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 novembre 1981, depositato in cancelleria il primo dicembre successivo ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 1981;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto in fatto

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24 novembre 1981, ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della legge approvata dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna il 28 luglio 1981 e riapprovata, dopo il rinvio governativo, il 5 novembre 1981, recante "Istituzione del servizio di mensa".

La Regione Emilia-Romagna non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

Con legge regionale 27 marzo 1987, n. 13, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 41 del 1987, la deliberazione legislativa riapprovata dal Consiglio regionale il 5 novembre 1981, concernente l'istituzione del servizio di mensa, è stata revocata.

In conseguenza della detta revoca, in ordine al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge riapprovata con tale deliberazione deve dichiararsi cessata la materia del contendere, conseguendo alla revoca della deliberazione impugnata la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI