N. 498.
SENTENZA 21-27 APRILE 1988.
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Cogo Livia e la s.r.l. C.M.P., iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1983 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Conceria Nuti Ivo e Cenci Maria, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa il 2 aprile 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Barreca Giovanna contro l'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Firenze, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Scafuri Giovanna e la s.p.a. PROD-EL, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1987;
5) ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. R.A.S. e Malatesta Adriana, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Cenci Maria, dell'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Firenze, della s.p.a. R.A.S. e di Malatesta Adriana nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
Uditi gli avvocati Giorgio Bellotti per Cenci Maria, Michele Giorgianni per la s.p.a. R.A.S. e Luciano Crugnola per Malatesta Adriana e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile introdotto da Cogo Livia per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, il Pretore di Milano, ritenuto che la ricorrente era in possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della pensione di vecchiaia e non risultava avere esercitato l'opzione di cui all'art. 4, primo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903, sicché doveva escludersi l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni limitative del potere di recesso dell'imprenditore, giudicava, per tali ragioni, rilevante la questione di legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., ed assumendone la non manifesta infondatezza, ne rimetteva l'esame a questa Corte, con ordinanza in data 7 ottobre 1981 (R.O. n. 138 del 1982).
Osservava in particolare che la norma citata, subordinando all'esercizio (almeno tre mesi prima del conseguimento del diritto a pensione) dell'opzione suddetta la possibilità che le donne continuino a prestare, con le garanzie di stabilità previste dalla legge, la loro opera fino agli stessi limiti di età stabiliti per gli uomini, discrimina arbitrariamente in danno delle prime in quanto le assoggetta ad un onere, inesistente per i secondi e potenzialmente pregiudizievole per le gravi conseguenze ricollegabili alla sua inosservanza, anche in casi di mera dimenticanza o inesatta conoscenza della legge: donde la violazione del principio di uguaglianza, in generale e nella particolare applicazione fattane, quanto alla materia dei rapporti di lavoro, dall'art. 37 Cost.
2. - Identica questione è stata altresì sollevata dai Tribunali di Pisa (con ordinanza in data 26 ottobre 1983; R.O. n. 163 del 1984), di Monza (con ordinanza in data 24 ottobre 1986; R.O. n. 52 del 1987) e di Milano (con ordinanza in data 4 febbraio 1987; R.O. n. 194 del 1987), in altrettanti procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti intimati a lavoratrici che avevano raggiunto l'età pensionabile e non avevano esercitato l'opzione di cui alla norma censurata.
I giudici di Monza e di Milano hanno, peraltro, ritenuto di dover proporre la questione suddetta anche al fine di una verifica, da parte di questa Corte, circa la perdurante validità o meno della citata norma, a seguito della sentenza n. 137 del 1986, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui consente al datore di lavoro la licenziabilità ad nutum della lavoratrice al raggiungimento dell'età pensionabile di cinquantacinque anni. Hanno, poi, rilevato che, in ogni caso, il meccanismo dell'opzione, disciplinato dall'art. 4 della legge n. 903 del 1977, e le sue conseguenze in caso di mancato esercizio, ancorché si fondino su un bilanciamento degli interessi di stabilità del posto di lavoro e di protezione della donna lavoratrice, integrano un peculiare e differenziato regime non conforme, in quanto tale, né al principio di non discriminazione per ragioni di sesso, affermato dal trattato istitutivo della C.E.E. e dalla specifica direttiva n. 207 del 1976, né al principio costituzionale di uguaglianza formale e sostanziale fra uomo e donna, recepiti ormai pienamente nell'attuale tessuto socio-culturale, come dimostrano l'evoluzione e le nuove tendenze, in materia giuslavoristica, della legislazione e della giurisprudenza, anche relativamente alla ritenuta necessità di tutelare l'esplicazione, il più a lungo possibile, della capacità lavorativa e quindi della personalità umana senza discriminazioni di età (Corte Cost. n.176 del 1986).
Il Tribunale di Monza ha, infine, rilevato che, qualora si affermasse la perdurante validità della norma censurata, si produrrebbe una discriminazione nell'ambito della stessa categoria delle lavoratrici, a seguito della ricordata sentenza di questa Corte n. 137 del 1986, posto che si imporrebbe una diversa soluzione delle controversie in corso, a seconda che il licenziamento impugnato risalga ad epoca anteriore o successiva all'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977, risultando solo in quest'ultima ipotesi operante il deteriore trattamento consistente nella necessità di osservanza dell'onere in questione.
3. - Tutte le ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
In tutti i susseguenti giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione, osservando che il censurato regime differenziato costituisce ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, ricollegabile all'esistenza, nell'ambito del rapporto familiare, di maggiori obblighi della donna rispetto a quelli dell'uomo. Detto regime si giustifica cioè con l'intento di favorire l'esodo delle donne lavoratrici coniugate o con prole a carico, sul presupposto che l'usura psico-fisica conseguente all'attività lavorativa impedisca loro il pieno adempimento delle incombenze familiari, salvo che le interessate valutino diversamente la propria condizione ed addivengano così all'esercizio dell'opzione in questione.
Nei giudizi introdotti con le ordinanze dei Tribunali di Pisa (R.O. n. 163 del 1984) e di Milano (R.O. n. 194 del 1987) si sono costituite le due lavoratrici licenziate, proponendo conclusioni conformi a quelle fatte proprie dalle ordinanze medesime, sia pure l'una in via principale e l'altra in via soltanto subordinata. Di opposto tenore sono, invece, le conclusioni spiegate dalla società datrice di lavoro, costituitasi nel giudizio promosso con la seconda di dette ordinanze.
La difesa di Cenci Maria ha, in particolare, osservato che il trattamento riservato dalla norma impugnata alle lavoratrici non può giustificarsi, nell'attuale contesto sociale e giuridico, con il semplice richiamo alle peculiari funzioni proprie di queste nell'ambito della famiglia: la tutela di siffatta posizione ove il legislatore avesse ritenuto di doverla perseguire, sarebbe stato più coerentemente assicurata garantendo de iure la possibilità di continuazione del rapporto di lavoro delle donne fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, senza necessità di alcun oneroso adempimento, a tal fine, da parte delle prime, il cui eventuale interesse contrario avrebbe, comunque, potuto trovare soddisfazione nelle dimissioni; non diversamente da quanto lo stesso legislatore ha previsto per il caso delle lavoratrici che fossero ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 903 del 1977, pur avendo già maturato il diritto a pensione, per le quali non è stabilito alcun onere di comunicazione. L'accoglimento dell'opposta soluzione che subordina la continuazione dell'attività all'osservanza dell'onere in questione comporta, per contro, non solo irrazionale disparità di trattamento fra uomini e donne ma anche fra le stesse donne poiché, stante la previsione di tale ultimo caso, alcune di esse risultano favorite con l'esenzione da siffatta osservanza, in relazione alla mera circostanza di fatto di essere ancora dedite ad attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge n. 903 del 1977.
La medesima difesa ha anche rilevato che il censurato regime opzionale di continuazione dell'attività lavorativa appare particolarmente oneroso, essendo la norma di previsione assolutamente incerta sul dies a quo del termine per l'esercizio della concessa facoltà, vale a dire circa la possibilità di identificarlo in riferimento a quello, non opinabile, del compimento del 55° anno, ovvero all'altro, eventualmente diverso, variabile e di difficile accertamento, coincidente con il perfezionamento anche degli altri requisiti necessari per il conseguimento della pensione.
La difesa dell'altra lavoratrice ha, invece, preliminarmente rilevato che l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 dovrebbe ritenersi privo di ogni residua operatività dopo la sentenza di questa Corte n. 137 del 1986: detta norma, invero, era stata dettata e trovava ragione d'essere per il suo collegamento strumentale alla preesistente situazione di pensionabilità e licenziabilità della donna lavoratrice, sicché travolta con detta sentenza tale presupposta situazione non può che derivarne lo svuotamento e l'insignificanza della norma medesima. In subordine, ha insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale di quest'ultima, ritenuta non solo discriminante in danno delle donne, ma altresì peggiorativa del previgente regime, asseritamente idoneo ad impedire la licenziabilità delle lavoratrici prima del 60° anno, senza alcuna necessità di loro adempimenti o atti di sorta, come devesi desumere dalla ripetuta sentenza n. 137 del 1986.
La difesa della società datrice di lavoro ha, invece, rilevato che deve escludersi la denunciata disparità di trattamento in quanto:
a) l'ipotetica deteriore condizione della donna rispetto all'uomo è ampiamente compensata dal fatto che questi non ha alcuna possibilità di godere della pensione di vecchiaia prima del 60° anno;
b) il regime di stabilità per il periodo successivo alla maturazione del diritto a pensione è identico per l'uomo e per la donna posto che anche il primo può, in tale periodo, continuare nella sua attività solo previo esercizio di apposita opzione;
c) ciò che rileva, ai fini della parità di trattamento, è la possibilità assicurata anche alla donna di lavorare fino agli stessi limiti di età previsti per l'uomo, mentre la necessità di esercizio dell'opzione e l'osservanza dei relativi termini attengono solo a giustificate previsioni delle modalità di siffatta assicurazione.
4. - Con ordinanza in data 2 aprile 1985 (R.O. n. 153 del 1986) la Corte di cassazione ha, poi, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 903 del 1977, nella parte in cui esclude dal diritto alla prosecuzione automatica del rapporto di lavoro e dall'esonero della facoltà di opzione la lavoratrice che, pur essendo stata licenziata prima della data di entrata in vigore della suddetta legge, abbia impugnato, sempre prima di tale data, il licenziamento, facendo valere il diritto alla prosecuzione del rapporto fino al limite di età previsto per gli uomini. Ha, invero, osservato la Corte remittente che in siffatta ipotesi - corrispondente al caso di specie sottoposto al suo esame -, sebbene la tempestiva impugnazione (giudiziale o stragiudiziale) del licenziamento impedisca la possibilità di considerare "esaurito" il rapporto di lavoro ai fini dell'eventuale applicabilità di jus superveniens, devesi nondimeno escludere l'applicabilità della norma censurata, la quale riferisce il beneficio del diritto alla prosecuzione automatica del rapporto oltre il ricordato limite di età e dell'esonero dall'opzione al solo caso delle lavoratrici "in servizio" alla data di entrata in vigore della legge n. 903 del 1977. In base ai canoni fondamentali di ermeneutica, non è possibile, ad avviso della Corte, estendere il significato di questa previsione oltre il significato proprio delle parole, risultando conseguentemente esclusa la riconducibilità ad essa del caso della lavoratrice che non presti "servizio" a causa di licenziamento, sia pure ancora sub iudice.
Tuttavia tale esclusione appare censurabile in riferimento ai ricordati parametri costituzionali poiché da un lato riserva un diverso trattamento a situazioni potenzialmente identiche, in quanto l'eventuale pronunzia di nullità del licenziamento impugnato, stante la sua natura dichiarativa, impone di considerare come mai risolto anche il rapporto nel corso del quale si è verificato il licenziamento stesso; e, dall'altro lato, perpetua, pur dopo l'entrata in vigore della legge sulla parità di trattamento della donna rispetto all'uomo in materia di lavoro, una condizione di diseguaglianza fra l'una e l'altro.
5. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituita l'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Firenze, eccependo preliminarmente l'irrilevanza della questione ed, in via subordinata, deducendone l'infondatezza. L'inammissibilità per irrilevanza è stata sostenuta osservandosi che, nel giudizio di primo grado, la domanda della lavoratrice di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole per raggiunti limiti di età e di reintegrazione nel posto di lavoro, era stata solo parzialmente accolta poiché, avendo il Pretore accertato la natura non imprenditoriale dell'Unione suddetta, aveva escluso l'operatività, nella fattispecie, della tutela reale del posto di lavoro, accordando alla lavoratrice stessa, in conseguenza della ritenuta illegittimità del recesso, la sola tutela risarcitoria ex l. n. 604 del 1966; avverso tali statuizioni, quest'ultima non aveva proposto alcuna impugnativa né principale né incidentale, talché le successive vicende processuali vertevano esclusivamente sul punto della spettanza di questa più limitata tutela, essendosi, viceversa, formato il giudicato sul punto dell'inapplicabilità della tutela reale del posto di lavoro. Conseguentemente, non essendovi questione né di nullità (come si pretende dal giudice remittente) né di inefficacia del licenziamento e dovendosi escludere ogni possibilità di ricostruzione de iure del rapporto di lavoro definitivamente risolto, una eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma, nel senso preteso da detto giudice, sarebbe inutiliter data, dovendosi comunque escludere la prosecuzione dell'attività della lavoratrice, non reintegrabile nel posto di lavoro.
L'infondatezza della questione dovrebbe, poi, desumersi, ad avviso del concludente, dal fatto che la semplice impugnativa di un licenziamento intimato in regime di recedibilità ad nutum, come nella fattispecie, non è assolutamente assimilabile al caso della perdurante prestazione di attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge sulla parità ed in virtù di un rapporto in corso di regolare svolgimento.
Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie l'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Firenze e la Riunione Adriatica di sicurtà.
La prima, insistendo nelle conclusioni già esposte nell'atto di costituzione, ribadisce l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione sollevata. Assume al riguardo che, essendosi nel giudizio a quo formato il giudicato sul punto della inesistenza di stabilità reale del posto di lavoro in contestazione e residuando controversia solo sulla tutela risarcitoria ex legge n. 604 del 1966, è comunque da escludere una possibilità di reintegrazione della lavoratrice nel posto suddetto, sicché una eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma censurata sarebbe inutiliter data.
La difesa dell'Unione del Commercio ribadisce altresì, subordinatamente, la deduzione di infondatezza della questione assumendo la non omogeneità delle situazioni poste a confronto nell'ordinanza di rimessione.
Precisa, inoltre, che una eventuale declaratoria di incostituzionalità di detta norma non dovrebbe ritenersi operativa nella fattispecie in quanto non potrebbe retroagire oltre la data di entrata in vigore della legge n. 903 del 1977 (e cioè di quell'apparato normativo che ha enucleato l'esistenza di una nuova e diversa prospettiva giuridica di tutela applicabile a favore delle donne lavoratrici) mentre la fattispecie stessa risultava regolata da norme affatto diverse e precedenti rispetto alle innovazioni introdotte con la legge menzionata.
La difesa della R.A.S. insiste a sua volta per la declaratoria di infondatezza della questione rilevando in primo luogo, come la norma censurata non possa in alcun modo ritenersi travolta per effetto della precedente decisione di questa Corte n. 137/86. Rileva, poi, che le disposizioni dettate da quella norma hanno carattere di favore per le donne in quanto da un lato consentono loro di lavorare come gli uomini fino a sessanta anni e dall'altro di interrompere il rapporto di lavoro già al cinquantacinquesimo anno conseguendo la pensione di vecchiaia: tale trattamento di favore trova giustificazione nella peculiare funzione della donna nell'assetto familiare, riconosciuto tuttora rilevante dalla stessa sentenza di questa Corte n. 137 del 1986, la quale ha, invero, ribadito quanto affermato al riguardo con la più lontana sentenza n. 123/69.
Quanto poi alla necessità di una espressa dichiarazione di volontà della lavoratrice per la continuazione del rapporto fino al sessantesimo anno, essa si giustifica considerando che, qualora la norma avesse puramente e semplicemente spostato l'età pensionabile delle donne al sessantesimo anno, non sarebbe stato attribuito a queste alcun favor, essendo esse obbligate a continuare la prestazione di lavoro fino a questa più elevata età al fine di conseguire il diritto alla pensione ed al fine di essere messe al riparo dal recesso ad nutum. Si giustifica, inoltre, che l'opzione debba tempestivamente pervenire a conoscenza del datore di lavoro, atteso che costui deve essere messo in condizione di conoscere le scelte della lavoratrice con congruo anticipo, non solo per ovvie ragioni organizzative ma altresì per provvedere alle necessarie comunicazioni all'ente previdenziale.
Considerato in diritto
1. - I cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni in parte identiche ed in parte connesse.
Il Pretore di Milano (R.O. n. 138/82) e i Tribunali di Monza (R.O. n. 52/87), di Pisa (R.O. n. 163/84) e di Milano (R.O. n. 194/87), dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui, per le lavoratrici, subordina la prosecuzione del rapporto di lavoro tra il cinquantesimo ed il sessantesimo anno di età, con le garanzie di stabilità previste dalla legge, all'esercizio, da parte loro, di un'opzione in tal senso, da farsi tre mesi prima della data del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. Ne risulterebbero violati gli artt. 3 e 37 Cost. in quanto le suddette avrebbero un trattamento deteriore rispetto ai lavoratori, per i quali non sussiste alcun onere, nonché rispetto alle stesse lavoratrici in servizio alla data di entrata in vigore della legge, sebbene in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, esonerate dal suddetto onere.
1.1 - La Corte di cassazione (R.O. n. 153/86) dubita della legittimità costituzionale del secondo comma dello stesso articolo nella parte in cui non prevede l' esenzione dall'onere dell'opzione anche per le lavoratrici le quali, licenziate per raggiunti limiti di età prima della entrata in vigore della legge, abbiano impugnato il licenziamento prima di detto momento, rivendicando il loro diritto di proseguire l'attività lavorativa fino agli stessi limiti di età previsti per l'uomo. A parere della remittente risulterebbero violati gli artt. 3, 4 e 37 Cost. in quanto vi sarebbe disparità di trattamento tra il caso disciplinato dalla norma e il caso sottosposto al suo esame, ad esso sostanzialmente assimilabile, per la eventualità di una successiva declaratoria di nullità del licenziamento; ne deriverebbe anche una discriminazione del lavoro femminile rispetto a quello maschile di per sé non soggetto ad alcun onere nonché una compressione dello stesso diritto al lavoro.
2. - È preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Firenze, nel giudizio di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione (R.O. n. 153/86).
Si sostiene la irrilevanza della questione in quanto la lavoratrice licenziata per il raggiunto limite di età di cinquantacinque anni, senza avere formulato l'opzione di cui alla norma censurata, ha ottenuto dal giudice di merito solo il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni mentre era stata esclusa la tutela reale del posto di lavoro e sul punto si sarebbe formato giudicato.
L'eccezione non può essere accolta.
Anche a seguire l'assunto della deducente, in punto di fatto si osserva che indubbiamente la durata del rapporto di lavoro influisce anche nella determinazione dell'ammontare dei danni, il quale è ad essa ragguagliato.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
3. - La questione è fondata.
L'art. 4 della legge n. 903 del 1977, ora censurato, attribuisce alla donna lavoratrice, nonostante che sia in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la possibilità di continuare a prestare la sua opera negli stessi limiti di durata del rapporto di lavoro prevista per l'uomo lavoratore da disposizioni legislative regolamentari, contrattuali. Ma per la sola donna richiede un'opzione in tal senso e la sua comunicazione al datore di lavoro, da farsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione oppure entro la data in cui maturano i suddetti requisiti nel caso in cui ciò avvenga entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della legge in esame.
È esonerata dalla comunicazione solo la lavoratrice che, alla data di entrata in vigore della legge, abbia continuato a lavorare pur avendo maturato i requisiti per avere la pensione di vecchiaia.
È evidente che la lavoratrice, rispetto al lavoratore, ha avuto un trattamento diverso che non ha alcuna ragionevole giustificazione proprio per i principi affermati più volte da questa Corte sulla parità uomo-donna in materia di lavoro e, in particolare, per quelli posti a fondamento della sentenza n. 137 del 1986. Si è ritenuto che l'evoluzione delle situazioni verificatesi nel campo del lavoro, specie a seguito dell'introduzione di nuovi mezzi e di nuove tecniche, della previdenza, dell'assistenza, nonché nel campo del diritto di famiglia per effetto della riforma di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, con l'attuazione della parità dei coniugi in seno alla famiglia, nell'assistenza, nella cura e nell'educazione dei figli, ha fatto venir meno le ragioni giustificatrici della differenza di trattamento della donna lavoratrice rispetto all'uomo lavoratore ai fini della stabilità del rapporto di lavoro.
3.1 - Con la suddetta sentenza, dichiarandosi la illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966, che prevedeva la possibilità di licenziamento ad nutum della donna al cinquantacinquesimo anno di età e non al sessantesimo, come per l'uomo, si è sancito il diritto della prima alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla stessa età prevista per l'uomo e le si è, correlativamente, assicurata la stabilità nel posto di lavoro fino a tale età.
Il riferimento alle norme sul pensionamento anticipato per vecchiaia della donna (55 anni) rispetto all'uomo (60 anni) ivi contenuto è meramente incidentale; la statuizione precettiva e la rilevanza innovativa nell'ordinamento giuridico hanno riguardato, in base alle ordinanze dei giudici a quibus, solo l'"età lavorativa" della donna al compimento del sessantesimo anno e non la postergazione dell'età pensionistica, la quale per la donna è rimasta ferma al cinquantacinquesimo anno.
3.2 - Ora, nella fattispecie, siccome la richiesta opzione discrimina la donna rispetto all'uomo per quanto riguarda l'età massima di durata del rapporto di lavoro stabilita da leggi, regolamenti e contratti, e, quindi, la protrazione del rapporto, sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell'art. 37 Cost., risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro, e va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede l'opzione.
Si ribadisce così che l'età lavorativa deve essere eguale per la donna e per l'uomo, mentre rimane fermo il diritto della donna a conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione.
La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, consente anche alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione.
Resta assorbita la dedotta violazione dell'art. 4 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, all'esercizio di un'opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI