Ordinanza 484/1988 (ECLI:IT:COST:1988:484)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 13/01/1988;    Decisione  del 20/04/1988
Deposito de˙l 27/04/1988;    Pubblicazione in G. U. 04/05/1988 n.18
Norme impugnate:  
Massime:  9064
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 484

ORDINANZA 20-27 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 (Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali), promossi con le ordinanze emesse il 22 marzo 1984 dal Pretore di Modena e il 24 settembre 1984 dal Pretore di Bologna, iscritte rispettivamente ai nn. 910 e 1232 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328 dell'anno 1984 e n. 65- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Ferrari Muzio e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che i Pretori di Modena e Bologna, con ordinanze emesse rispettivamente il 22 marzo 1984 (R.O. n. 910/84) ed il 24 settembre 1984 (R.O. n. 1232/84), hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., esclude la ricostruzione della posizione assicurativa di coloro il cui rapporto di lavoro pubblico sia stato risolto o abbia avuto altrimenti termine, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, per motivi di credo politico, sindacale o religioso, sebbene essi, alla pari dei lavoratori con rapporto privato - ai quali è, invece, concesso il beneficio di detta ricostruzione - fossero soggetti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, gestita dall'I.N.P.S.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata del giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Modena, concludendo i primi due nel senso dell'infondatezza della questione e quest'ultima in senso opposto;

che la questione appare manifestamente infondata;

che, invero, a prescindere dalla circostanza eccezionale dell'assoggettamento di rapporti di lavoro pubblico (quali sono, nella fattispecie, ad avviso dei giudici remittenti, quelli relativamente ai quali si verificarono le vicende risolutorie in questione), il diverso trattamento censurato trova giustificazione nella diversità che, nonostante il tendenziale processo di avvicinamento, sono pur sempre ravvisabili, fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, giusti i principi posti da questa Corte in materia e ripetutamente ribaditi (v. sentt. n. 209/75; n. 49/76; n. 194/76 ecc.);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Modena e Bologna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI