N. 481
SENTENZA 20-27 APRILE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 25 ottobre 1985, depositato in Cancelleria il 5 novembre successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare n. 5/85, in data 30 luglio 1985, della Provincia autonoma di Bolzano, avente per oggetto: "Redazione e pubblicazione delle deliberazioni congiuntamente nella lingua tedesca ed italiana;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
Lo Stato ha impugnato in sede di conflitto la circolare n. 5 del 1985 della Provincia autonoma di Bolzano, avente per oggetto la "redazione e pubblicazione delle deliberazioni congiuntamente nella lingua tedesca ed italiana", con la quale veniva stabilito che solo la parte dispositiva delle deliberazioni delle pubbliche amministrazioni per le quali era prevista la pubblicazione negli albi dovesse essere redatta nelle due lingue.
Secondo il ricorrente, la circolare impugnata avrebbe violato l'art. 100 dello Statuto del Trentino Alto-Adige, il cui ultimo comma rinvia alle norme di attuazione dello Stato le determinazioni e la disciplina dei casi nei quali è prescritto l'uso congiunto delle due lingue.
La Provincia di Bolzano non si è costituita.
Considerato in diritto
Nelle more del procedimento l'Amministrazione provinciale di Bolzano ha emanato una nuova circolare (la n. 1 del 1988), avente per oggetto la "redazione integrale delle deliberazioni nelle lingue tedesca ed italiana", espressamente indicata come integralmente sostitutiva di quella impugnata.
Poiché tale nuovo provvedimento si adegua puntualmente alla normativa statutaria, ne discende che debba dichiararsi cessata la materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI