Sentenza  477/1988 (ECLI:IT:COST:1988:477)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CHELI
Udienza Pubblica del 23/02/1988;    Decisione  del 20/04/1988
Deposito de˙l 27/04/1988;    Pubblicazione in G. U. 04/05/1988 n.18
Norme impugnate:  
Massime:  9058
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 477

SENTENZA 20-27 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 21 luglio 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977, avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 luglio 1976, n. 34, concernente 'Misura delle indennità spettanti ai componenti il Comitato per la programmazione di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33'", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22 novembre 1977, depositato in cancelleria il 29 novembre successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1977;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 22 novembre 1977 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge approvata dalla Regione Sardegna il 21 luglio 1977, e riapprovata il 26 ottobre 1977, recante "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 13 luglio 1976 n. 34 concernente 'Misura delle indennità spettanti ai componenti il Comitato per la programmazione di cui alla l.r. 10 agosto 1975 n. 33'".

Sostiene il ricorrente che l'elevamento - previsto dall'art.1 della legge impugnata - da 35 mila a 50 mila lire della medaglia di presenza spettante ai componenti il Comitato per la programmazione per ogni giornata di seduta viola i principi di imparzialità e di buon andamento della Amministrazione, sia a causa del divario che si crea rispetto ai compensi stabiliti dalle leggi statali per i componenti gli organi collegiali operanti nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sia, per converso, a causa della sostanziale equiparazione che si determina tra la somma mensile delle medaglie di presenza (calcolata sulla base di tre sedute settimanali) e la retribuzione mensile massima spettante ai dipendenti della Regione.

Le norme impugnate contravverrebbero inoltre all'indirizzo politico-economico di contenimento della spesa pubblica, violando, anche sotto questo profilo, l'art. 97 Cost., nonché il limite degli interessi nazionali posto dall'art. 3 dello Statuto Sardo.

La Regione non si è costituita.

Nelle more del presente giudizio è stata peraltro approvata e promulgata la legge regionale 7 agosto 1981 n. 27, recante "Ulteriori modifiche alla l.r. 13 luglio 1976 n. 34. Misura delle indennità spettanti ai componenti il Comitato per la programmazione di cui alla l.r. 1° agosto 1975 n. 33", con la quale (art.1) ai componenti del Comitato che non risiedono nel Comune dove esso si riunisce è stata attribuita una diaria pari a quella spettante, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978 n. 417, agli impiegati statali di cui al punto 2 della Tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973 n. 836, e (art.2) il numero massimo delle sedute del Comitato è stato fissato in diciotto per ciascun mese. L'aumento della medaglia di presenza per i componenti del Comitato è stato invece omesso.

Con nota n. 175 in data 5 gennaio 1982 la Regione, sostenendo di essersi implicitamente uniformata, con l'approvazione di detta legge, ai rilievi governativi, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio di adoperarsi affinché nel giudizio dinanzi a questa Corte sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. In udienza la difesa dello Stato ha aderito a questa tesi.

Considerato in diritto

Come riferito in narrativa, la Regione Sardegna, con l'approvazione della legge 7 agosto 1981 n. 27, si è sostanzialmente conformata ai rilievi espressi dalla Presidenza del Consiglio.

Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI