N. 467
ORDINANZA 25 MARZO-14 APRILE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, capoverso, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritta al n.814 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a seguito della modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si è venuta a determinare una disparità di trattamento in ordine al reato di lesioni personali così come disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata identica questione con ordinanza n. 229 del 1988;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 C.P.M.P, promossa dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI