Ordinanza 465/1988 (ECLI:IT:COST:1988:465)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 24/02/1988;    Decisione  del 25/03/1988
Deposito de˙l 14/04/1988;    Pubblicazione in G. U. 27/04/1988 n.17
Norme impugnate:  
Massime:  9040
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 465

ORDINANZA 25 MARZO-14 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'Appello contro le sentenze del Pretore), e dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397 (Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al Pretore), promosso con ordinanza emessa il 12 agosto 1987 dal Pretore di Gravina di Puglia, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Gravina di Puglia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 l. 31 uglio 1984, n. 400, e 3 l. 27 luglio 1984, n. 397, nella parte in cui attribuiscono al Pretore la cognizione del reato di furto aggravato e cumulano nel Pretore le funzioni di giudice e di p.m., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Considerato che il Pretore mostra di conoscere la sent. n. 268 del 1986 di questa Corte con cui entrambe le questioni sono state dichiarate non fondate;

che ciò nonostante ritiene di riproporle negli stessi termini già respinti, perché la Corte rivaluti "quanto la coscienza sociale va sempre più avvertendo circa l'inderogabilità di una rigorosa tutela della terzietà giudice-pretore";

che pertanto non vengono addotti nuovi profili o argomenti, ma ribaditi gli auspici già rivolti da questa Corte al legislatore;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400, e 3 l. 27 luglio 1984, n. 397, promossa con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Gravina di Puglia in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI