N. 462
ORDINANZA 25 MARZO-14 APRILE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 11 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Pretore di Galatina, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 dell'anno 1981;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Galatina, con l'ordinanza in epigrafe e in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 31 e 32 della Costituzione, ha sollevato:
a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) nella parte in cui, consentendo l'interruzione della gravidanza e il sacrificio del concepito, non prevede particolari interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, riverberandosi sulla salute fisica o psichica della donna, la inducono a sottoporsi all'interruzione volontaria della gravidanza.
b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della stessa legge nella parte in cui autorizza il medico di fiducia alla formazione del certificato per l'intervento per l'interruzione volontaria della gravidanza.
Considerato che il giudice a quo con l'eccezione sub a) richiede alla Corte un intervento additivo che eccede dai suoi poteri e, in ogni caso, non prospetta in qual modo tale intevento dovrebbe essere predisposto (cfr. sent. n.350 del 1984), che lo stesso giudice con l'eccezione sub b) censura il merito della scelta legislativa, essendo tale eccezione motivata nel senso che "l'accertamento dei presupposti" (per l'interruzione della gravidanza) "potrebbe non essere rigoroso", in quanto il "medico di fiducia non ha a disposizione gli strumenti per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla donna", e perché "il fenomeno dell'obiezione di coscienza potrebbe, presumibilmente, essere contenuto in più ristretti limiti".
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, promosse con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Galatina in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 31 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI