Ordinanza 46/1988 (ECLI:IT:COST:1988:46)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: SAJA
Camera di Consiglio del 10/12/1987;    Decisione  del 14/01/1988
Deposito de˙l 21/01/1988;    Pubblicazione in G. U. 03/02/1988 n.5
Norme impugnate:  
Massime:  10215
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 46

ORDINANZA 14-21 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184- bis t.u. 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1980 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Teramo, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Angeloni Marco ed avente ad oggetto il pagamento della maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 184- bis del testo unico delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, la Commissione tributaria di secondo grado di Teramo con ordinanza del 4 aprile 1980 (reg. ord. n. 776 del 1980) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 184-bis;

che la Commissione riteneva applicabile la maggiorazione d'imposta del 2,50 per cento semestrale, prevista in detto articolo, solo nel caso in cui la dichiarazione del contribuente avesse indicato un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello definitivamente accertato: ossia soltanto nel caso di "infedele dichiarazione", così come definita nell'art. 245 stesso d.P.R. agli effetti della sanzione della soprattassa ivi prevista;

che la ritenuta esclusione della maggiorazione d'imposta ex art.184- bis cit. per i contribuenti che avessero reso una dichiarazione infedele non eccedente la misura del quarto sembrava al collegio rimettente favorire ingiustificatamente i medesimi; da ciò il dubbio di contrasto della norma impugnata con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che la Presidenza del Consiglio del ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che la questione appare manifestamente infondata, difettando il suo stesso presupposto, ossia la non applicabilità della maggiorazione d'imposta per le dichiarazioni la cui infedeltà non superi il quarto dell'imponibile, così come previsto per la soprattassa di cui all'art. 245 cit.: la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene infatti che l'infedele dichiarazione di cui al ricordato art.184- bis non coincide con quella dell'art. 245 e che la maggiorazione di imposta secondo lo stesso art. 184- bis è dovuta in ogni caso di denuncia non rispondente al vero;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 184- bis d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI