N. 459
ORDINANZA 25 MARZO-14 APRILE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1984 dal Pretore di Castelfranco Veneto nel procedimento penale a carico di Migali Antonio, iscritta al n. 1068 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Castelfranco Veneto, con ordinanza del 29 giugno 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui dispone la determinazione della pena da sostituire senza la possibilità di effettuare istruttoria e discussione", mentre, per poter pervenire alla sostituzione della pena detentiva, il giudice "deve necessariamente procedere attraverso l'unico sistema previsto dalla Legge e cioè attraverso l'istruttoria dibattimentale e la conseguente discussione, dove la difesa opera in attività garantita" dalla predetta norma costituzionale;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione muove dalla premessa secondo cui, in presenza di una richiesta dell'imputato rivolta ad ottenere l'applicazione di una sanzione sostitutiva, "manca radicalmente al Giudice la possibilità di venire in possesso degli elementi attraverso i quali egli determina la pena nel caso concreto", con la conseguenza di non poter applicare la sanzione sostitutiva richiestagli, in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "il Giudice che vuol procedere alla sostituzione della pena detentiva deve preliminarmente determinare la pena da sostituire";
che, peraltro, ad avviso della giurisprudenza più recente, il giudice non è affatto tenuto a pronunciarsi con immediatezza sulla richiesta formulata dall'imputato;
che, anzi, a norma dell'art.79 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione sostitutiva può essere applicata "in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta" tempestivamente";
e che, quindi, essendo consentito al giudice di irrogare la sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato "anche al di là dell'istruzione e degli atti preliminari al dibattimento di primo grado" (v. sentenza n.120 del 1984) e, quindi, pure dopo il compimento della "istruttoria dibattimentale e della conseguente discussione", la premessa posta a base dell'ordinanza di rimessione risulta del tutto inesatta, così da rendere manifestamente infondata la questione proposta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Castelfranco Veneto con ordinanza del 29 giugno 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI