Ordinanza 453/1988 (ECLI:IT:COST:1988:453)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 16/12/1987;    Decisione  del 25/03/1988
Deposito de˙l 14/04/1988;    Pubblicazione in G. U. 27/04/1988 n.17
Norme impugnate:  
Massime:  9046
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 453

ORDINANZA 25 MARZO-14 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promossi con ordinanze emesse il 6 giugno 1984 ed il 28 novembre 1984 dal Pretore di Fermo, iscritte rispettivamente ai nn. 785 e 784 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanze del 6 giugno e del 28 novembre 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui punisce l'imprenditore fallito che ha tenuto le scritture contabili "in maniera irregolare", sotto il profilo che tale generica dizione non permetterebbe al giudice di stabilire di quale irregolarità si tratti (se di fatto o normativa) e quali norme dell'ordinamento vadano richiamate e pertanto non permetterebbe di qualificare legislativamente la tipicità dei fatti che concretano l'elemento materiale e normativo della fattispecie;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che è giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di reati a forma libera, che il principio di legalità non è violato quando il legislatore, per l'individuazione del fatto-reato, ricorre a concetti extragiuridici diffusi e generalmente compresi nella collettività nella quale il giudice opera (cfr. sentt. n. 42 del 1972, n. 191 del 1970, n. 49 del 1980, ordd. nn. 159, 169 e 194 del 1983, ord. n. 5 del 1984);

che nella specie, inoltre, poiché la norma fa riferimento agli obblighi imposti all'imprenditore dal codice civile, e in particolare dagli artt. 2214 e segg., il legislatore è in realtà ricorso a concetti giuridici tali da porre l'obbligato nella condizione di conoscere il divieto che forma oggetto della norma incriminatrice, così che la fattispecie non è indeterminata ed anzi il fatto reato risulta individuato con precisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta ammministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Fermo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI