Sentenza  450/1988 (ECLI:IT:COST:1988:450)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Udienza Pubblica del 23/02/1988;    Decisione  del 25/03/1988
Deposito de˙l 14/04/1988;    Pubblicazione in G. U. 27/04/1988 n.17
Norme impugnate:  
Massime:  9044
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 450

SENTENZA 25 MARZO-14 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano, notificato il 17 aprile 1986, depositato in Cancelleria il 24 aprile successivo ed iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo di cui alle note del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 137 del 26 febbraio 1986 e n. 119 del 15 marzo 1986 (Nulla osta di agibilità a complessi dilettantistici teatrali);

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato in data 17 aprile 1986, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, relativamente ad atti (nota n. 137 del 26 febbraio 1986, nota del 15 marzo 1986) con cui il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano aveva sollecitato le compagnie dilettantistiche operanti nella Provincia di Bolzano ad effettuare adempimenti per ottenere il nulla osta iniziale di agibilità e l'autorizzazione per eventuali successive modifiche nella composizione. Secondo la Provincia ricorrente gli atti impugnati costituirebbero illegittima invasione della sua esclusiva competenza amministrativa in tema di manifestazioni ed attività artistiche locali, riconosciuta dall'art. 8, n. 4, dello Statuto speciale (nel testo dato dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e trasferita senza residui con il d.P.R., di attuazione, 1° novembre 1973, n. 691 (art. 2).

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo l'infondatezza delle censure proposte da parte ricorrente nei confronti degli atti del Ministro del Turismo e Spettacolo. Secondo il resistente il potere esercitato trarrebbe fondamento in precise norme dettate a garanzia della solidità economica della ditta (decreto Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153) e del rispetto degli obblighi previdenziali (artt. 10 d. l.vo 16 luglio 1947, n. 708, 15 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420); il potere stesso si esprimerebbe, inoltre, attraverso atti aventi efficacia sull'intero territorio nazionale e, dunque, non tali da interferire con le competenze della Provincia di Bolzano.

Considerato in diritto

Il ricorso deve essere accolto.

La Provincia autonoma di Bolzano è titolare di una competenza legislativa esclusiva in materia di "manifestazioni ed attività" artistiche a carattere locale secondo l'art. 8, n. 4, dello Statuto speciale, cui corrisponde, ai sensi dell'art. 16 del medesimo Statuto, una esclusiva competenza amministrativa nella stessa materia, trasferita senza restrizioni con d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, di attuazione dello Statuto. Tale competenza amministrativa concerne, come si desume dalla normativa statutaria, non solo le manifestazioni pubbliche, ma anche le attività, attività fra le quali devono ritenersi comprese quelle dei complessi artistici che si producono nel corso delle manifestazioni. Orbene - con il sollecitare le compagnie dilettantistiche operanti nella Provincia di Bolzano ad effettuare adempimenti per ottenere il nulla osta di agibilità e l'autorizzazione ad eventuali successive modifiche della composizione - il Commissario del Governo ha preteso esercitare analoga competenza nella stessa materia. Di qui la manifesta invasione della competenza provinciale da parte dello Stato, giacché ad esso e particolarmente al Ministro del turismo e spettacolo (cui dovrebbero essere dirette le domande sollecitate) è riferibile l'attività denunciata (e cioè la sollecitazione) posta in essere dal Commissario del Governo.

Né vale opporre, come fa il resistente, che il rilascio del nulla osta sarebbe manifestazione di competenza diversa, e cioè attinente all'accertamento della solidità economica dei complessi e alla verifica dell'osservanza da parte dei medesimi degli obblighi previdenziali. Anzitutto, da un lato, si tratta di complessi dilettantistici non operanti a scopo di lucro (cfr. lo schema di istanza predisposto dal Ministero del Turismo e Spettacolo), complessi per i quali, dunque, non sussistono le ragioni che giustificano l'accertamento di solidità economica; dall'altro lato la verifica dell'osservanza degli obblighi previdenziali è demandata, (come si desume proprio dagli artt. 9 e 10 del d.l. 16 luglio 1947, n. 708, e 15 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420) direttamente all'E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo). In ogni caso, se l'accertamento e la verifica in parola dovessero ritenersi prescritti quale condizione per il rilascio del nulla osta, essi potrebbero ben essere posti in essere, a tal fine, dalla stessa Provincia di Bolzano nell'esercizio della competenza come sopra ad essa attribuita.

Per quanto concerne, infine, l'efficacia territoriale del nulla osta, è ovvio che la Provincia ha il potere di rilasciare nulla osta limitatamente al proprio territorio - vale a dire a enti operanti nella Provincia di Bolzano (cfr. del resto nota del Commissario del Governo 26 febbraio 1986) - ma è altrettanto ovvio che per il rilascio di nulla osta efficace per il suo territorio essa sola è competente (cfr. ora, espressamente, il n. 5 del comma aggiunto all'art. 2 del d.P.R. n. 691 del 1973, con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato rilasciare nulla-osta di agibilità a complessi dilettantistici teatrali operanti nella Provincia di Bolzano ed autorizzare variazioni nella composizione di questi, ed in conseguenza annulla le note del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano 26 febbraio 1986 e 15 marzo 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI