N. 443
SENTENZA 25 MARZO-14 APRILE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà) promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 dal magistrato di sorveglianza di Roma nel procedimento relativo a misure di sicurezza instaurato nei confronti di Raco Angelo, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto in fatto
1. - Il magistrato di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
Ad avviso del giudice a quo, il provvedimento di revoca della dichiarazione di abitualità a delinquere, di cui al nuovo testo del citato art. 69, ultima parte, potrebbe essere emesso dal magistrato di sorveglianza solo in occasione dei provvedimenti con i quali lo stesso riesamina la pericolosità sociale del sottoposto a misura di sicurezza o con i quali applica, esegue, trasforma o revoca, anche anticipatamente, le misure di sicurezza.
Pertanto se, come nel caso di specie, la misura di sicurezza della casa di Lavoro è stata revocata da tempo, non potrebbe essere revocata la dichiarazione di abitualità che ne è stata causa, non offrendo più la persistenza della misura il pretesto per l'emissione d'uno dei provvedimenti elencati nel quarto comma, prima parte, dell'art. 69 legge n. 354 del 1975.
Da questo il giudice rimettente fa derivare che chi ha da lungo tempo cessato di essere persona socialmente pericolosa verrebbe a trovarsi in una posizione più sfavorevole di chi deve ancora iniziare o si trova assoggettato ad una misura di sicurezza (il che, fino a quando non intervenga la revoca, presuppone la persistenza della pericolosità sociale) in quanto solo il secondo e non il primo, potrebbe richiedere la revoca della declaratoria dell'abitualità a delinquere.
Né vale osservare in contrario, aggiunge il giudice a quo, che è pur sempre possibile il ricorso allo strumento della riabilitazione per provocare, ai sensi dell'art. 109, ultimo comma, c.p., l'estinzione della dichiarazione di abitualità nel delitto, essendo l'istituto della riabilitazione subordinato al decorso di un decennio dalla data del provvedimento di revoca della misura di sicurezza e dell'adempimento delle obbligazioni civili nascente dal reato, presupposti che nel caso in esame non sussistono.
L'ordinanza di rimessione conclude affermando che la scelta legislativa non appare ispirata al criterio della ragionevolezza e si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., riservando un trattamento meno favorevole e più afflittivo a chi non può più considerarsi persona socialmente pericolosa, rispetto a colui nei confronti del quale, nella migliore e più favorevole delle ipotesi (revoca della misura di sicurezza) può formularsi un giudizio di assenza attuale di pericolosità sociale, riservandosi solo a quest'ultimo la possibilità di vedersi revocata, senza attendere i lunghi tempi dell'estinzione, la dichiarazione di delinquenza abituale.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
A parere dell'Avvocatura, posto che nel sistema vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986 alla dichiarazione d'abitualità nel reato conseguiva l'applicazione d'una misura di sicurezza, in quanto alla dichiarazione stessa era riconnessa una presunzione "legale" di pericolosità sociale, il venir meno del disposto dell'art. 204 c.p., che prevedeva appunto che la pericolosità sociale potesse formare oggetto di presunzione legale e che è stato abrogato dall'art. 31 della già citata legge n. 663 del 1986 e la contestuale introduzione nell'ordinamento dell'istituto della "revoca" della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, di cui all'art. 21 della legge n. 663 del 1986, importano che attualmente anche la pericolosità sociale, che è a base della dichiarazione di abitualità, possa esser oggetto d'un accertamento "in concreto" da parte del magistrato di sorveglianza, nel momento in cui decide in ordine all'applicazione o alla revoca della misura di sicurezza.
In altri termini, prosegue l'Avvocatura, nel vigore dell'attuale normativa non può più verificarsi che un soggetto nei cui confronti sia stata revocata la misura di sicurezza personale perché non più socialmente pericoloso "in concreto", continui a rivestire, sino al sopravvenire dell'eventuale riabilitazione, lo status di delinquente abituale e, dunque, ad essere oggetto d'una presunzione legale di pericolosità.
Pertanto, ogni qual volta il magistrato di sorveglianza decida di non applicare ovvero di revocare una misura di sicurezza personale perché l'interessato non è (o non è più) persona socialmente pericolosa, dovrebbe essere contestualmente revocata la dichiarazione d'abitualità o le altre previste dall'art. 109 c.p., che trovano la loro ragion d'essere proprio nella pericolosità sociale del condannato.
Sulla base di questa chiave di lettura del disposto del quarto comma dell'art. 69 della legge n. 354 del 1975 - nel quale la parola "eventuale" che accompagna il termine "revoca" dovrebbe esser letta in relazione alla pluralità di provvedimenti elencati in precedenza, taluni dei quali presupponenti una prognosi di persistente pericolosità sociale e non invece come possibilità di non far luogo alla revoca stessa anche quando la pericolosità risulti esser venuta meno - l'Avvocatura ritiene che nessuna irragionevolezza o disparità di trattamento discenda dalla nuova normativa.
Peraltro, la fattispecie considerata nell'ordinanza di rimessione attiene più propriamente ad aspetti di diritto intertemporale, giacché l'interessato aveva già ottenuto la revoca della misura di sicurezza nel vigore della precedente normativa, che non consentiva di far contestualmente luogo alla revoca della dichiarazione di abitualità.
A tale proposito l'Avvocatura asserisce che i dubbi di costituzionalità sollevati dal magistrato remittente dovrebbero effettivamente ritenersi fondati qualora si pervenga alla conclusione che, alla stregua della legislazione ordinaria, non sia nella specie consentito procedere alla revoca della dichiarazione di abitualità. Ma, poiché la dichiarazione d'abitualità e le altre previste dall'art. 109 c.p. costituiscono istituti di diritto penale sostantivo, ad essi ben sono applicabili i principi di cui all'art. 2 c.p., ed in particolare quello dell'applicabilità della legge più favorevole al reo nel caso di successione di leggi penali.
Pertanto, conclude l'Avvocatura, nel caso in esame il magistrato di sorveglianza avrebbe potuto applicare il più favorevole ius superveniens e, dunque, procedere al riesame della pericolosità sia pure al solo fine di decidere in ordine alla revoca della dichiarazione di abitualità.
Considerato in diritto
1. - Questa Corte è dell'avviso che debba darsi, dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 25 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, un'interpretazione "diversa" da quella offerta dal giudice a quo.
Svelata la ratio della disposizione impugnata, così come modificata dalla legge 663 del 1986, risulta che anche la specie sottoposta all'esame del giudice a quo (nella quale la misura di sicurezza è stata revocata prima dell'entrata in vigore della predetta legge) rientra nella ratio stessa. Anche nella specie in questione, va, pertanto, attivato il procedimento di "riesame" della pericolosità sociale ai fini della revoca della dichiarazione di delinquenza abituale.
Va chiarito il senso della "modifica" apportata dall'art. 21 della legge 663 del 1986 all'art. 69 della legge 354 del 1975, partendo, intanto, dal rilievo, non senza significato, che non di vera e propria "modifica", in senso formale, si tratta ma di "sostituzione" del vecchio testo dell'art. 69 della legge 663 del 1986. Il primo comma del precitato art. 21, infatti, recita: "L'articolo 69 della legge 26 luglio 1975 n. 354, modificato dall'art. 8 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente...". E dal "confronto" fra i due testi si scorge agevolmente che il quarto comma del "nuovo" articolo 69 è totalmente "aggiunto" al vecchio testo: i primi tre commi di quest'ultimo permangono, infatti, inalterati, nel nuovo testo mentre il quarto comma non trova alcuna traccia nel vecchio testo; ed il quinto comma, nella nuova formulazione del citato art. 69, a parte le apportate modifiche, inizia con il riferimento all'approvazione del programma di trattamento, che costituiva, appunto, il quarto comma del vecchio testo.
Vero è che l'aggiunta dell'attuale quarto comma dell'art. 69 è la conclusione applicativa dell'inserimento, nel sistema, d'un fondamentale principio che appunto l'art. 31, secondo comma, della legge 10 ottobre 1986 n. 663 codifica: "Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa".
È davvero ormai "superfluo" (dopo il notevole, meritorio, lavoro della dottrina e della giurisprudenza, diretto ad abrogare l'"incivile" ammissione della pericolosità "presunta", di cui all'art. 204 del codice Rocco) sottolineare, in questa sede, l'importanza, l'"enorme" valore dell'abrogazione espressa del precitato art. 204 ad opera del primo comma dell'art. 31 della legge n. 663 del 1986. È appunto quest'ultima legge che da un canto, con l'art. 31, abroga il "vecchio" articolo 204 c.p. ed inserisce nel sistema il principio secondo il quale l'inflizione delle misure di sicurezza personali è necessariamente subordinata all'accertamento, in concreto, dell'"effettiva" pericolosità sociale e che dall'altro canto, nello stesso tempo, con l'art. 21, dispone, inserendolo, a sua volta, nel sistema, il procedimento di riesame della pericolosità sociale, d'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca delle misure di sicurezza e di "revoca" della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale ecc.
In esito alle modifiche e "sostituzioni" apportate dalla legge n. 663 del 1986 al "vecchio sistema" e, in particolare, all'art. 69 della legge n. 354 del 1975, risulta, dunque, che "per il futuro", la "revoca" della dichiarazione d'abitualità deve avvenire in sede di riesame, "in concreto", della pericolosità sociale, essendo questa, insieme, alla base dell'applicazione e revoca delle misure di sicurezza e della dichiarazione d'abitualità.
Se, in conseguenza, la "lettera" del quarto comma, ultima parte, dell'attuale art. 69 della legge n. 354 del 1975 è inequivoca, del pari "inequivoco" è che rientra nella ratio della stessa disposizione l'impedire, per l'avvenire (essendo stata "abolita" ogni ipotesi di "pericolosità presunta") che esistano "sfasature" tra l'accertamento della "concreta" pericolosità sociale e le conseguenti dichiarazioni d'abitualità, professionalità e tendenza a delinquere. Ed è esatta l'interpretazione che l'Avvocatura dello Stato dà al termine "eventuale", che accompagna il termine "revoca" nel quarto comma dell'art. 69 della legge in esame: il primo termine, infatti, va letto in relazione alla pluralità di provvedimenti elencati in precedenza, taluni dei quali presupponenti una prognosi di persistente pericolosità sociale e non come possibilità di non revocare la dichiarazione d'abitualità (anche) quando il magistrato di sorveglianza accerti l'esser venuta meno, in concreto, la pericolosità sociale.
La legge dispone, di regola, "per l'avvenire" e non per il passato: è agevole, pertanto, ritenere che il caso oggetto del procedimento a quo non si sia presentato alla mente del legislatore del 1986. Ma l'interpretazione secondo ratio della disposizione impugnata non dà luogo a dubbi: anzi, si potrebbe aggiungere, che, a fortiori, occorre ricondurre alla ratio del quarto comma dell'art. 69 della legge in esame, il caso di specie in cui è venuta meno, in concreto, (od almeno si ha motivo di ritenere esser venuta meno, salvo appunto il riesame da parte del magistrato di sorveglianza) la pericolosità sociale; e, da lungo tempo, è stata anche revocata la misura di sicurezza personale mentre "irrazionalmente" permane, contro legge, in violazione del vigente sistema instaurato dagli artt. 31 e 21 della legge 663 del 1986, uno status di delinquente abituale.
E, certamente, costituirebbe ulteriore violazione dell'attuale sistema, vigente in tema di rapporti tra pericolosità sociale e dichiarazione d'abitualità, lasciare che lo status di delinquente abituale permanga fino all'eventuale riabilitazione, senza immediatamente attivare il procedimento di riesame della pericolosità sociale e provvedere, ove del caso, all'immediata revoca della dichiarazione d'abitualità.
È compito del giudice a quo verificare la possibilità d'applicare, alla specie al suo esame, i principi di cui all'art. 2 c.p.: qui basta aver rilevato che nessuna illegittimità costituzionale si riscontra nell'attuale testo dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge n. 354 del 1974: e, che in particolare, la disposizione impugnata, così come qui interpretata, non viola l'art. 3 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal magistrato di sorveglianza di Roma con ordinanza del 22 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 125/87).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI