N. 433
ORDINANZA 24 MARZO-7 APRILE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 824 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Pansonato Bartolo contro l'U.S.L. 11, "Pordenonese", è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) nella parte in cui, prevedendo la destituzione di diritto, determina una ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, nonché irragionevole equiparazione tra personale pubblico salariato e quello impiegatizio, ovvero tra condanne penali con beneficio di legge e quelle per delitti più gravi, senza possibilità per l'ente pubblico di valutare discrezionalmente la gravità e le modalità del commesso reato, in riferimento all'art. 3 Cost;
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha già dichiarato inammissibile (e con le successive ordinanze nn. 187, 248 del 1987 manifestamente inammissibile), in relazione all'art. 3 Cost., questione assolutamente identica per argomenti, profili e parametri a quella sollevata con l'ordinanza in epigrafe;
che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI