Ordinanza 424/1988 (ECLI:IT:COST:1988:424)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Camera di Consiglio del 13/01/1988;    Decisione  del 24/03/1988
Deposito de˙l 07/04/1988;    Pubblicazione in G. U. 20/04/1988 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  13733
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 424

ORDINANZA 24 MARZO-7 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 dal Pretore di Brescia, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui esclude gli Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza dalla possibilità di riscatto con supervalutazione del periodo di servizio prestato ai confini di terra;

che la questione è stata sollevata sotto il profilo che, essendo ammessi a tale riscatto i militari e sottufficiali della Guardia di Finanza, detta norma contrasterebbe con l'art. 3 Cost., non essendo ragionevole il diverso e deteriore trattamento fatto agli ufficiali;

Considerato che, viceversa, tale trattamento appare giustificato dalla natura delle mansioni dei su detti militari e sottufficiali, che nel servizio di confine sono, di regola, esposti a maggiori rischi rispetto agli ufficiali;

che, pertanto, la norma impugnata non viola l'art. 3 Cost., prevedendo un trattamento differenziato per situazioni obbiettivamente diverse;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevata con ordinanza 20 dicembre 1984 (r.o. n. 197 del 1985) dal Pretore di Brescia in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI