Sentenza  419/1988 (ECLI:IT:COST:1988:419)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Udienza Pubblica del 23/02/1988;    Decisione  del 24/03/1988
Deposito de˙l 07/04/1988;    Pubblicazione in G. U. 20/04/1988 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  13726
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 419

SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 5, del d.P.R. 31 marzo 1975, n.136 (Attuazione della delega di cui all'art. 2 lett. a), della legge 7 giugno 1974 n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1983 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. Audist ed altro contro la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ed altro, iscritta al n. 861 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Audist e dell'Istituto Centrale Banche e Banchieri s.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avvocati Paolo Barile e Gustavo Visentini per la s.p.a. Audist e l'Istituto Centrale Banche e Banchieri s.p.a. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 25 marzo 1983 il Consiglio di Stato - Sez. VI giurisdizionale, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 5, d.P.R. 31 marzo 1975 n.136, concernente, in attuazione di delega legislativa, il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa, nella parte in cui non consente l'iscrizione, nello speciale albo delle società di revisione, alle società a r.l. o per azioni che abbiano come soci istituti bancari (di diritto privato) esercenti il credito a breve termine, per contrasto con l'art. 3 Cost.

Il giudizio a quo verte sugli appelli della Audist S.p.A. e dell'Istituto centrale Banche e Banchieri (che di quella è socio di maggioranza) per l'annullamento delle decisioni del T.A.R. Lazio (sez. I) nn. 600 e 701 del 1981, con le quali sono stati respinti i ricorsi proposti avverso la delibera n. 705 del 26 aprile 1980 della Consob (Commissione nazionale per le Società e la Borsa) che ha negato all'Audist l'iscrizione allo speciale albo delle società di revisione istituito ex art.8 d.P.R. n. 136 del 1975. Motivo della delibera il fatto che il socio di maggioranza non esercita il credito a medio e lungo termine come prescritto dal citato art. 8.

Il giudice a quo rileva che la legge delega (art. 2, lett. a, l. 7 giugno 1974 n. 216) avrebbe lasciato "un ampio margine di apprezzamenti tecnico-discrezionali al legislatore delegato, vincolandolo soltanto all'obbligo di assicurare, anche con la previsione di incompatibilità, la idoneità tecnica delle società di revisione e la loro indipendenza". Tuttavia, emergerebbe una "mancanza di chiarezza della formula legislativa che non consente di individuare la ratio del trattamento preferenziale riservato alle banche pubbliche e d'interesse pubblico, nonché a quelle private esercenti il credito a medio e a lungo termine".

Difficile apparirebbe, infatti, l'individuazione del criterio ispiratore della scelta degli istituti creditizi ammessi per le società a r.l. o per azioni, giacché l'esigenza di assicurare la maggiore trasparenza possibile e il controllo pubblico sulle situazioni patrimoniali sarebbe garantita da tutti gli istituti di credito "essendo sostanzialmente uniforme la disciplina dei controlli pubblici".

2. - Nel presente giudizio si sono costituiti la Audist s.p.a. e l'Istituto centrale Banche e Banchieri s.p.a., pienamente condividendo le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione.

È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, non sussistendo la lamentata ingiustificata disparità.

Secondo l'Avvocatura, "la discriminazione operata" dal legislatore con la norma impugnata avrebbe "la duplice finalità di assicurare la idoneità tecnica e la indipendenza delle società di revisione"; risulterebbe infatti razionale l'esclusione degli istituti di credito a breve termine essendo "effettiva" per tali istituti "la possibilità oggettiva di parzialità".

Per quanto riguarda l'imparzialità, la norma avrebbe assunto, infatti, come elemento discriminante, "la durata del credito, in modo da evitare...le possibili anomalie che il sistema del credito a breve può provocare, in quanto mette costantemente in relazione diretta l'imprenditore e la banca".

In definitiva, il legislatore nella sua discrezionalità avrebbe, per le finalità perseguite, "combinato due sistemi": da un lato l'ammissione degli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale con funzioni indirizzate a fini di pubblica utilità sotto la vigilanza governativa; dall'altro, l'esclusione degli istituti di credito a breve, in considerazione della sussistenza del rapporto fiduciario tra imprenditore e azienda di credito, "rapporto che si concretizza, come noto, per lo più in operazioni di finanziamento di capitale circolante assistite da garanzie personali" con il conseguente rischio di "particolari connessioni di interessi interdipendenti... tra società di revisione, controllata dalla Banca, la Banca stessa e la società revisionata, sua eventuale debitrice".

Considerato in diritto

1. - La legge 7 giugno 1974, n.216 con disposizioni relative al mercato mobiliare, all'art. 2 delegava il Governo ad emanare, tra le altre, disposizioni (lett. a) intese a disciplinare le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e conseguenti certificazioni nei confronti delle società con azioni quotate in borsa; compiti da affidarsi a società di revisione nei cui riguardi - attesa l'importanza della funzione - il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere e disciplinare l'idoneità tecnica e l'indipendenza.

A ciò si provvedeva con d.P.R. 31 marzo 1975 n.136 che all'art. 8 istituisce l'albo speciale delle menzionate società di revisione con i requisiti per ottenerne l'inserimento.

In particolare, per le società a responsabilità limitata o per azioni l'iscrizione all'albo resta consentito soltanto se i soci siano istituti di credito di diritto pubblico, ovvero banche di interesse nazionale ovvero, ancora, istituti che esercitano prevalentemente il credito a medio e lungo termine sull'intero territorio nazionale.

Queste ultime disposizioni (n. 5 dell'art. 8) vengono sospettate di illegittimità ex art. 3 Cost. dal Consiglio di Stato, nell'assunto che non sarebbe dato individuare la ratio di un trattamento preferenziale riservato alle istituzioni bancarie oggetto della norma "rispetto agli istituti erogatori di credito a breve".

2. - La questione non è fondata.

Le peculiarità che contraddistinguono la revisione di impianti contabili - quali quelli indicati nella normativa di cui è cenno con il connesso interesse alla chiarezza e precisione dei relativi bilanci ha determinato il legislatore a porre in essere gli opportuni criteri cautelativi, tali cioè da evitare rapporti di interconnessione tra attività di controllo e soggetti controllati.

A tali scopi, l'art.3 del d.P.R. n.136 del 1975 ha attuato un regime di incompatibilità tra soggetti personalmente legati da rapporti di parentela, affinità o lavoro. Pur tuttavia, non è sembrata bastevole - per i fini garantistici di indipendenza nel giudizio di revisione - la mera esclusione di soggetti sul piano personale e si è inteso estendere il connotato dell'obiettività alle istituzioni nella loro interezza.

In conseguenza con l'art. 8, n. 5 della legge, oggetto di impugnazione, si sono prescelte da un lato le istituzioni bancarie di diritto pubblico ovvero di interesse nazionale, organismi cioè prevalentemente indirizzati a fini di pubblica utilità e perciò ex se rivestiti, ad apprezzamento del legislatore, delle opportune caratteristiche di terzietà rispetto agli interessi in gioco. Dall'altro, gli istituti esercitanti il credito a medio e lungo termine: tali cioè da assicurare, con i più pregnanti controlli cui sono assoggettati nonché con la mobilità e rotazione del personale "sull'intero territorio nazionale", dal rischio di ingerenze reciproche e di anomalie che il sistema di credito a breve può - seppure in via d'ipotesi - provocare poiché ivi l'imprenditore è costantemente in relazione diretta con la banca erogatrice.

Né la normativa in discorso contraddice con gli orientamenti comunitari, espressi in specifiche direttive i cui contenuti mirano sostanzialmente ad una omogeneizzazione istituzionale dei meccanismi creditizi, senza tuttavia escludere, nel determinare condizioni minime di principi comuni, disposizioni specifiche differenziate, rese necessarie per "compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali" (cfr. direttiva 77/780 del 12 dicembre 1977).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 5 d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all'art. 2 lett. a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), sollevata dal Consiglio di Stato, in relazione all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI