Sentenza  416/1988 (ECLI:IT:COST:1988:416)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Udienza Pubblica del 23/02/1988;    Decisione  del 24/03/1988
Deposito de˙l 07/04/1988;    Pubblicazione in G. U. 20/04/1988 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  13719 13720
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 416

SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 19 settembre 1981, depositato in Cancelleria il 25 settembre successivo ed iscritto al n. 38 del Registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Tesoro in data 27 luglio 1981, recante: "Norme direttive in materia statutaria concernente i banchi meridionali".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'Avv. Francesco D'Onofrio per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 19 settembre 1981, la Regione siciliana proponeva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento a decreto del Ministro del Tesoro in data 27 luglio 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981) con cui erano state emanate direttive in tema di riforma degli statuti dei banchi meridionali. Assumeva la regione ricorrente che tali direttive, adottate in base alla previsione della legge 10 febbraio 1981, n. 23 (art. 2, secondo comma), risultavano in violazione delle competenze regionali e particolarmente di quella concernente la necessaria intesa nella fase di approvazione delle modifiche dello Statuto del Banco di Sicilia, prevista dall'art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio" e, prima ancora, dei princìpi di cui agli artt. 5, 116 della Costituzione e 17, 43 dello Statuto speciale.

La violazione deriverebbe non solo dall'avere il decreto ministeriale impugnato emesso la direttiva senza acquisire previamente l'intesa con il Presidente della Regione, ma, principalmente, dall'avere, il decreto stesso, sia pure in modo implicito, escluso l'intesa del Presidente della Regione nella fase successiva della approvazione delle modifiche introdotte, come si desumerebbe dalla circostanza che viene sollecitata (art. 6) una nuova procedura di nomina del Direttore del Banco di Sicilia, la quale, a differenza da quanto previsto nel vigente statuto (art. 31), non contempla l'intesa del Presidente della regione. Tutto ciò comporterebbe una modifica delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia della regione siciliana (art. 4 d.P.R. n. 1133 del 1952), senza l'osservanza delle garanzie previste dallo Statuto medesimo (art. 43).

Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri attraverso l'Avvocatura dello Stato contestando l'ammissibilità del ricorso e chiedendone, comunque, il rigetto. Il procedimento seguito e le competenze esercitate nell'adozione della direttiva contestata troverebbero la loro fonte in quanto prevede l'art. 2, comma secondo, della legge 10 febbraio 1981, n. 23; non essendo stata impugnata tempestivamente questa norma risulterebbero tardive le censure al decreto adottato in osservanza della medesima e per vizi che ad essa si dovrebbero ricondurre. La competenza della Regione siciliana all'intesa nella approvazione dello Statuto delle banche e degli istituti di credito di diritto pubblico avente la loro sede principale in Sicilia, secondo l'art. 4 del d.P.R. 1133/1952 di attuazione dello Statuto speciale, non comporterebbe, d'altra parte, ancora una competenza ad addivenire all'intesa nella fase precedente dell'emanazione della direttiva volta a sollecitare l'elaborazione delle modifiche e neppure comporterebbe una competenza all'intesa per la nomina del Direttore generale che è prevista dallo Statuto vigente (art. 31) ma potrebbe non essere prevista da successive modifiche; e la competenza a partecipare nella forma dell'intesa alla approvazione delle modifiche stesse, unica garantita dalle norme attuative dello Statuto speciale, non risulterebbe lesa dal decreto impugnato, sebbene alcune delle modifiche suggerite (e quella in particolare che attiene al procedimento di nomina del Direttore generale) non siano favorevoli alla Regione siciliana. Il medesimo decreto impugnato ribadirebbe, anzi, le competenze regionali, prevedendo che le modifiche delle norme statutarie dei banchi meridionali avvenga secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti.

Considerato in diritto

1. - L'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello Stato deve essere disattesa. Il ricorso della Regione siciliana - contro il decreto del Ministro del Tesoro 27 luglio 1981, con il quale sono dettate direttive in tema di riforma degli Statuti dei banchi meridionali - conclude, invero, nel senso di rivendicare la competenza all'intesa nella fase dell'approvazione delle modifiche dello Statuto del Banco di Sicilia, successiva all'emanazione delle direttive; e questa competenza non risulterebbe lesa, in ipotesi, dalla legge che prevede la direttiva del Ministro del Tesoro, ma, eventualmente, dal contenuto che questa direttiva è venuta ad assumere.

2. - Le direttive adottate dal Ministro del Tesoro in data 27 luglio 1981 non escludono, peraltro, un'intesa con il Presidente della Regione siciliana nella fase dell'approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Banco di Sicilia; anzi implicitamente la postula là dove, in via preliminare, dispone che gli istituti di credito contemplati (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna) "dovranno provvedere a modificare la propria normativa statutaria secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti".

Neppure può ipotizzarsi un'esclusione della intesa con il Presidente della Regione siciliana nella fase di approvazione, in riguardo del contenuto sfavorevole per la Regione siciliana di alcune modifiche sollecitate e di quella in particolare che concerne la designazione e la nomina del Direttore generale (art. 6 della direttiva impugnata); ciò perché anche questa modifica potrà essere approvata solo previa intesa con il Presidente della Regione siciliana e con tutte quelle eventuali ulteriori precisazioni, a garanzia della Regione siciliana, che potranno rivelarsi utili o necessarie.

3. - Dovendo la direttiva interpretarsi nei sensi suindicati, essa può essere tenuta ferma, precisandosi che resta salva la competenza del Presidente della Regione siciliana all'intesa nella fase di approvazione delle modifiche statutarie del Banco di Sicilia, competenza riconosciuta alla Regione siciliana dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Il ricorso, proposto per il suo preteso contenuto lesivo di questa competenza, deve pertanto esser rigettato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato di adottare direttive, con il decreto del Ministro del Tesoro 27 luglio 1981, per la modifica dello Statuto del Banco di Sicilia, salva restando la competenza del Presidente della Regione siciliana all'intesa nella fase di approvazione delle modifiche stesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI