N. 412
SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 133, primo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 27 luglio 1979 e il 16 dicembre 1983 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale sui ricorsi proposti da Vairo Felice e Siciliano Mario contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro iscritte al n. 196 del registro ordinanze 1980 e n. 441 del Registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 dell'anno 1980 e n. 273 dell'anno 1984;
Visti gli atti di costituzione di Vairo Felice e del Ministero della Pubblica Istruzione e l'atto di intervento di Garruba Palmisano Caterina ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Udito l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione (pubblicato sulla G.U. del 30 aprile 1976), furono banditi concorsi per titoli e colloquio a preside negl'istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale, nonché negl'istituti tecnici, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. I bandi stabilivano che i concorsi erano riservati al personale insegnante di ruolo incaricato di presidenza per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.
Tali bandi furono impugnati da alcuni aspiranti ai concorsi tra cui il Prof. Vairo, incaricato di presidenza per gli anni scolastici 1972-73 e 1974-75. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ritenne che i bienni d'incarico utili per la partecipazione ai concorsi riservati ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 417 del 1974, fossero tutti quelli compresi nel quadriennio 1972/73-1975/76, purché continuativi. Accolse, pertanto, i ricorsi di coloro che erano stati incaricati di presidenza per due anni consecutivi in detto periodo e respinse il ricorso del Prof. Vairo che era stato incaricato, in detto periodo, per due anni non continuativi.
Il prof. Vairo propose ricorso avverso tale sentenza, sostenendo che l'art. 133 del d.P.R. n. 417 del 1974 non stabilisce, ai fini dell'ammissione ai concorsi da esso previsti, né l'epoca in cui l'incarico di presidenza deve essere stato esercitato né che esso debba essere stato prestato in due anni consecutivi.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza 27 luglio 1979 - dopo avere affermato che la formula usata dall'art. 133, comma primo, del d.P.R. n. 417 del 1974, secondo la quale il concorso a posti di preside ivi previsto è riservato al personale insegnante di ruolo, incaricato da almeno due anni della presidenza, intende riferirsi ad incarichi di presidenza svolti per un biennio continuativo - ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Nell'ordinanza di rimessione si afferma che, qualunque delle interpretazioni si accolga circa la data di compimento del biennio, il requisito della continuità di esso darebbe luogo a discriminazioni a danno di talune categorie di aspiranti alla nomina a preside, discriminandosi senza plausibile ragione i titolari di incarichi di presidenza per bienni non continuativi, compresi nel quadriennio 1972/73 - 1975/76.
Secondo il giudice a quo, mentre rientrerebbe nella insindacabile valutazione del legislatore ordinario, il disconoscimento della rilevanza, ai fini dell'ammissione ai concorsi in questione, degli incarichi di presidenza espletati anteriormente all'anno scolastico 1972-73, in quanto incarichi conseguibili indipendentemente da qualsiasi procedura concorsuale (introdotta soltanto a partire dall'anno scolastico 1972-73 con la L. 14 agosto 1971 n. 821) non sarebbe legittima, con riferimento all'art. 3 Cost., il disconoscimento dell'ammissibilità ai concorsi in questione, dei titolari di taluni e non altri incarichi biennali, continuativi o meno, compresi nel quadriennio 1972/73 - 1975/76, tutti egualmente conseguiti mediante superamento di apposito concorso selettivo, per soli titoli.
Secondo il Consiglio di Stato, la norma impugnata violerebbe anche l'art. 97 Cost. poiché la mancata ammissione al concorso dei docenti provvisti d'incarico continuativo, verrebbe a ridurre arbitrariamente il campo delle scelte dell'amministrazione e, conseguentemente, a rendere meno probabile l'individuazione dei più idonei all'esercizio delle pubbliche funzioni da attribuire.
2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si è costituito il Ministero della p.i. (parte nel giudizio a quo), chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Rientrerebbe, infatti, nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti necessari per l'ammissione ai pubblici concorsi; né sarebbe, poi, irragionevole la previsione, per l'accesso al concorso in questione, di due anni consecutivi d'incarico. La necessità, di requisiti più rigorosi sarebbe garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 97 Cost., che pertanto non potrebbe essere stato violato dalla norma impugnata.
Si è costituito pure il prof. Vairo, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima e sottolineando che la continuità nell'incarico dipendeva dalla disponibilità dei posti e non dal merito, che sarebbe anzi maggiormente dimostrato dall'aver ottenuto l'incarico due volte ex novo.
Dinanzi a questa Corte sono intervenute pure altri docenti che non erano costituiti nel giudizio a quo, al momento del deposito dell'ordinanza di rimessione.
3. - Questione identica è stata sollevata con l'ordinanza 16 dicembre 1983 del Consiglio di Stato, emessa in un analogo giudizio dopo l'entrata in vigore della l. 22 dicembre 1980, n. 928 che ha previsto la possibilità d'immissione in ruolo dei docenti che abbiano conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nella prova-colloquio dei concorsi a posti di preside indetti a norma dell'art. 133 del d.P.R. n. 417 del 1974 ed esclusi dalla graduatoria dei vincitori per carenza dei requisiti di ammissione al concorso.
Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si è costiuito il Ministro per la p.i. chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato in diritto
4. - Può disporsi la riunione dei giudizi per l'identità del loro oggetto, che ne consente la definizione con un'unica sentenza.
5. - È da dichiarare inammissibile l'intervento dei docenti che non erano parti nel giudizio a quo al momento del deposito delle ordinanze di rimessione (cfr. sent. 22 febbraio 1988, n. 220).
6. - Premesso che l'art. 133, primo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, prevedeva transitoriamente l'indizione di un concorso, unico e speciale, per titoli, integrato da un colloquio, per posti vacanti e disponibili di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte (tale concorso era riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, "incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituti e in possesso dei requisiti richiesti" per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside), le ordinanze di rimessione muovono dal presupposto che la norma ora indicata debba interpretarsi nel senso che l'incarico biennale, legittimamente alla partecipazione al concorso, debba avere il carattere della continuità. Così intesa, tale norma opererebbe una illegittima discriminazione nei confronti dei titolari di incarichi biennali non continuativi, violando l'art. 3, primo comma. e l'art. 97, primo comma, della Costituzione.
7. - In relazione alla prima delle dedotte censure appare esatto il rilievo dell'Avvocatura generale dello Stato che nega l'esistenza di trattamenti discriminatori ogni volta che si stabiliscano requisiti per l'ammissione a concorsi, quando - deve aggiungersi - la determinazione di essi sia sorretta da criteri di ragionevolezza e sia immune da ingiustificate disparità.
Il legislatore, valutando nel suo potere discrezionale le posizioni soggettive legittimanti alla partecipazione al concorso (unico e speciale), ha ritenuto di dar la preferenza ai docenti che, per la titolarità dell'incarico, espletato continuativamente per un biennio, si presentavano come provvisti di un requisito maggiore rispetto ai docenti che non avevano svolto l'incarico in via continuativa. Tale elemento appariva indice di una più sicura attitudine al disimpegno della funzione, in quanto connesso ad un più ampio arco di tempo, al quale si riferiva lo svolgimento dell'incarico.
Né vale osservare in contrario che un siffatto criterio preferenziale non avrebbe potuto giustificarsi dopo che gli incarichi di presidenza vennero conferiti a seguito di apposita selezione, introdotta dalla l. 14 agosto 1971, n. 821, a decorrere dall'anno scolastico 1972-73.
Osserva la Corte che tale rilievo non è idoneo ad introdurre nella scelta normativa un elemento di irrazionalità, dato che i docenti, ammessi al concorso speciale, ex art. 133 d.P.R. n. 417 del 1974, oltre ad avere superato la selezione per l'affidamento dell'incarico, prevista dalla cit. l. n. 821 del 1971, avevano esplicato tale incarico per un biennio continuativo. Il che costituiva sempre un elemento differenziale a loro favore, rispetto ai titolari di incarichi non provvisti di continuità biennale.
8. - Non sussiste, poi, la violazione dell'art. 97 Cost., nei due profili prospettati dalle ordinanze di rimessione.
La richiesta del requisito del servizio continuativo non restringeva arbitrariamente la scelta dell'Amministrazione, ma la delimitava in un ambito più proprio. E la delimitazione era opportuna, se collegata al carattere unico e speciale del concorso, previsto dall'art. 133 del d.P.R. n. 417 del 1974. Tale concorso fu indetto per la prima applicazione di tale decreto e, per la sua peculiarità (prova-colloquio), erano giustamente richiesti requisiti di ammissione improntati ad un certo rigore.
Non è violato, infine, il principio del buon andamento dell'Amministrazione per la circostanza che il numero complessivo dei candidati era inferiore al numero dei posti messi a concorso in contrasto con le "esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica" (cfr. ord. n. 441 del 1984).
È da osservare che siffatto rilievo non è idoneo a riflettersi sulla legittimità dell'art. 133 cit., in quanto non tocca la previsione normativa; esso, se mai, rileva in sede di attuazione amministrativa della norma.
Comunque, il legislatore ebbe cura di valutare a tempo opportuno la situazione e provvide, con l'art. 2 (primo e secondo comma) della l. 22 dicembre 1980, n. 928, ad immettere nel ruolo del personale direttivo i docenti, in possesso dei requisiti di laurea e di servizio prescritti, che avevano conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nella prova-colloquio dei concorsi a posti di preside ex art. 133 l. n. 417 del 1974 e fossero stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori "per carenza di posti o di requisiti di ammissione al concorso". La successiva valutazione del legislatore (della quale risultano essersi avvantaggiati alcuni ricorrenti: cfr. ord. n. 441 del 1984 cit.) comprova il carattere discrezionale dell'apprezzamento legislativo e ne segna, al tempo stesso, i limiti di operatività, riferiti alle esigenze concrete dell'amministrazione scolastica.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, primo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Consiglio di Stato (Sez. VI) con le ordinanze 27 luglio 1979 (r.o. n. 196 del 1980) e 16 dicembre 1983 (r.o. n. 441 del 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI