Sentenza  403/1988 (ECLI:IT:COST:1988:403)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 24/02/1988;    Decisione  del 24/03/1988
Deposito de˙l 07/04/1988;    Pubblicazione in G. U. 13/04/1988 n.15
Norme impugnate:  
Massime:  13689
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 403

SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo comma, (recte terzo) del d.P.R.29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1982 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da De Marco Gina, nell'interesse del figlio minore Ferrara Maurizio, iscritta al n. 975 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 13 dicembre 1982 (R.O. n. 975 del 1983) la Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da De Marco Gina, nell'interesse del figlio minore Ferrara Maurizio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 82, secondo comma, (recte terzo) del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Secondo il giudice a quo, dal raffronto con l'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, recante disciplina nell'ambito della pensionistica INPS, nascerebbe il dubbio che vi sia lesione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, che postula parità di trattamenti normativi nell'identità di situazioni.

Nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che venga dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto "non sembra che la normativa contenuta nell'art. 82 citato possa considerarsi non sorretta dai necessari criteri di razionalità, le quante volte tale norma si consideri non avulsa dal peculiare sistema nel quale si trova introdotta, ma sia ricollegata alle altre disposizioni del sistema stesso, inteso a contemperare la posizione del singolo con le varie esigenze di carattere generale cui si impronta".

"La riversibilità della pensione a favore dei familiari superstiti trova indubbiamente la sua ragione d'essere nella circostanza che, allorquando viene a mancare il lavoratore che provvedeva al sostentamento della famiglia, alcuni componenti del nucleo familiare rimangono privi di tali mezzi, senonché ciò non comporta che ne discenda necessariamente in ogni caso una uniformità di regolamentazione, ben potendo il legislatore ordinario dettare per ciascun sistema previdenziale una peculiare disciplina in vista dei suddetti obbiettivi; onde identificare i presupposti richiesti ad assicurare il rispetto della ratio legis".

Considerato in diritto

1. - Il giudice remittente reputa sussistere disparità ex art. 3 Cost. fra il trattamento pensionistico dei dipendenti statali e dei pensionati INPS, in punto di spettanza del trattamento stesso ai figli naturali giudizialmente dichiarati, nel senso che - nella prima ipotesi - il diritto alla riversibilità è limitato a quei soggetti nei confronti dei quali la domanda di dichiarazione giudiziale sia anteriore alla data di morte del dante causa.

2. - Ravvisa la Corte - come del resto già affermato altre volte - che le pensioni spettanti agli impiegati statali e quelle relative, in genere, a personale di enti pubblici e a carico di questi ultimi, sono soggette a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, essendo i rispettivi sistemi previdenziali fondati su differenti condizioni soggettive ed oggettive (sentenze n. 72 del 1986 e n. 268 del 1988).

3. - Induce ad una favorevole determinazione il rilevare peraltro che - rispetto alla antecedente procreazione - la dichiarazione giudiziale di paternità ovvero il riconoscimento, come è pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione, hanno contenuto meramente dichiarativo (citata sentenza n. 268 del 1988).

Va così dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, con la conseguente affermazione che ai figli naturali giudizialmente dichiarati, oggetto di essa, va attribuito, quando dovuto, il trattamento di quiescenza, senza limitazioni temporali di sorta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole "purché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI