N. 398
SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459 ("Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti"), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal T.A.R. della Liguria sul riscorso proposto da Resta Giorgio contro la U.S.L. n. 14, iscritta al n. 1230 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso dal Prof. Giorgio Resta per l'annullamento della delibera del Comitato di Gestione della U.S.L. n. 14 "Genova V", n. 219 del 18 maggio 1983, con la quale il ricorrente veniva collocato a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età, il T.A.R. della Liguria ha sollevato, con ordinanza in data 31 maggio 1984, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
La disposizione impugnata, consentendo soltanto agli ufficiali sanitari ed ai sanitari condotti - in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge ed in carriera da epoca anteriore al 31 dicembre 1952 - il trattenimento in servizio per il tempo necessario a raggiungere il massimo pensionabile, e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età, porrebbe in essere un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri sanitari comunali, che, ai sensi dell'art. 53 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, vengono obbligatoriamente collocati a riposo al compimento del sessantesimo anno di età.
Osserva il giudice a quo che una deroga analoga a quella contenuta nella norma censurata era stata già disposta dalla legge 24 luglio 1954, n. 596, per gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265) e successivamente estesa ad altre categorie di personale sanitario dipendente dagli enti locali (l. 20 dicembre 1962 n. 1751, l. 6 ottobre 1964 n. 982, l. 13 luglio 1965 n. 840).
Tale evoluzione legislativa renderebbe ancor più evidente la lamentata disparità di trattamento, già di per se stessa priva di ragionevole giustificazione, nonché la conseguente violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.
2. - Non si sono costituite le parti, mentre, è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato eccependo una carenza di motivazione sulla rilevanza della questione in quanto non risulterebbe sufficientemente esplicitato se la posizione del ricorrente qualificata come "medico igienista di prima classe" all'atto dell'assunzione, e poi "dirigente tecnico" sia riconducibile ad una qualche categoria di sanitari comunali.
Nel merito l'interveniente ha sostenuto l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto. La deroga relativa al personale in servizio nel 1934 avrebbe infatti obbedito ad esigenze diverse da quelle sottostanti alla deroga disposta dalla norma impugnata, di qui' l'impossibilità di generalizzare quest'ultima, diretta a disciplinare un fenomeno circoscritto a specifiche categorie di sanitari.
Considerato in diritto
1. - La questione oggetto del giudizio di costituzionalità riguarda l'articolo unico della legge 7 maggio 1965 n. 549, nella parte in cui consente soltanto agli ufficiali sanitari ed ai sanitari condotti (in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge e in carriera da epoca anteriore al 31 dicembre 1952) il trattenimento in servizio per il tempo necessario a raggiungere il massimo pensionabile, e comunque non oltre il conseguimento del settantesimo anno di età.
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non prevedendo come destinatari del beneficio del trattenimento in servizio anche gli altri sanitari comunali, contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto pone in essere un'ingiustificata disparità di trattamento, violando, altresì, il principio di imparzialità.
2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, perché, diversamente da quanto si sostiene dall'Avvocatura dello Stato, l'ordinanza di rimessione è esauriente sul punto della qualificazione del ricorrente nel giudizio a quo come appartenente alla categoria dei sanitari comunali, rispetto ai quali si tende a far estendere i benefici previsti dalla norma denunciata.
3. - Nel merito la questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., è fondata.
Se è vero che la regola generale per i sanitari che siano dipendenti pubblici è quella del collocamento a riposo al 65° anno di età, tuttavia, come nel caso della norma denunciata, il legislatore, in vista di varie considerazioni, vi ha più volte derogato, elevando il limite al 70° anno di età in relazione a particolari categorie di personale.
Nel caso ora sottoposto all'esame della Corte va rilevato che per gli ufficiali sanitari ed i medici condotti era stata introdotta una prima deroga in tal senso dalla legge n. 596 del 1954, per coloro che fossero stati assunti anteriormente alla entrata in vigore del t.u. del 1934 n. 383.
Tale deroga era stata estesa dalla legge 20 dicembre 1962 n. 1751 ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici comunali, proprio perché ritenuti equiparati ai primi (Atto Camera n. 3525, 3ª legislatura).
Appare perciò inspiegabile, come è stato ben messo in evidenza nell'ordinanza di rimessione, che quando il legislatore si è occupato degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti entrati in carriera successivamente e fino al 31 dicembre 1952, non abbia compreso nel beneficio anche gli altri sanitari comunali che, in relazione al precedente analogo beneficio, erano stati assimilati ai primi.
4. - La ravvisata illegittimità costituzionale della norma denunciata, in riferimento all'art. 3 Cost., è da considerarsi assorbente del riferimento all'art. 97 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965 n. 459 ("Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti") nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati nell'articolo unico della legge 26 dicembre 1962 n. 1751.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI