Sentenza  397/1988 (ECLI:IT:COST:1988:397)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 27/01/1988;    Decisione  del 24/03/1988
Deposito de˙l 07/04/1988;    Pubblicazione in G. U. 13/04/1988 n.15
Norme impugnate:  
Massime:  13605
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 397

SENTENZA 24 MARZO-7 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro"), in relazione all'art. 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1978 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Reina Tomasina, iscritta al n. 883 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

Con deliberazione del 28 aprile 1977 del Consiglio di Amministrazione degli Istituti di Previdenza, venne respinta la domanda di pensione di riversibilità prodotta il 3 febbraio 1977 dalla Sig.na Reina Tomasina, sorella di Reina Alfio, ex dipendente del Comune di Mascalucia deceduto in quiescenza il 29 dicembre 1969, nella considerazione che, essendo stato conferito il trattamento di riversibilità alla madre del pensionato, la richiedente non poteva più ritenersi soggetto potenziale di diritto a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Contro detto decreto produsse corso l'interessata, con atto notificato alla Amministrazione degli Istituti di Previdenza, deducendo che la citata norma stabilisce un ordine di precedenza rispetto ai vari aventi diritto alla pensione di riversibilità ma che, dato il suo innegabile carattere alimentare, la pensione stessa, goduta da un avente diritto (nel caso la madre), non può ritenersi estinta con la morte del medesimo e deve consolidarsi a favore del collaterale superstite.

In via subordinata, la ricorrente sollevava, questione di legittimità costituzionale per il diverso trattamento previsto, per i pensionati degli enti locali, dal predetto art. 7, ultimo comma, della legge n. 1646 del 1962 rispetto a quello sancito per i pensionati statali, dell'art. 87, secondo comma, del T.U. n. 1092 del 1973 in violazione dell'art. 3 della Costituzione che garantisce il principio della par condicio dei cittadini di fronte alla legge.

In proposito va rilevato che in punto di fatto alla morte dell' ex pensionato della C.P.D.E.L. Reina Alfio, la Direzione Generale degli Istituti di previdenza aveva conferito il trattamento pensionistico di riversibilità alla di lui madre Sig.ra Valenti Giuseppa fino alla data del suo decesso avvenuto in Mascalucia il 22 settembre 1975.

La Corte dei conti, disattendeva la prima richiesta e sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1642 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ed in relazione all'art. 87, secondo comma, del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 il quale prevede che "Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore".

Si assume che da tale norma, che prevede in materia di pensione di riversibilità degli impiegati dello Stato, l'istituto del consolidamento fra le varie categorie di vocati nell'ordine, sarebbero ingiustificatamente esclusi coloro che, pur avendo in astratto diritto alla pensione di riversibilità degli iscritti agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, si trovino nelle stesse condizioni.

Nessuna parte si è costituita in giudizio, né ha spiegato intervento l'Avvocatura dello Stato.

Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962 n. 1646 ("Modifiche degli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del tesoro"), in quanto prevede che ai fratelli ed alle sorelle inabili e conviventi a carico degli iscritti agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro spetti la pensione di riversibilità solo in mancanza di altri aventi diritto, laddove l'art. 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, prevede per gli impiegati civili dello Stato, in tali casi ed a certe condizioni, l'istituto del consolidamento tra le varie categorie dei vocati. In base a quest'ultimo istituto, alla morte dei genitori subentrano nel diritto, ed a certe condizioni, i fratelli e le sorelle inabili e conviventi del dante causa.

2. - La questione è fondata.

Come è stato esattamente posto in evidenza nell'ordinanza di rinvio, in relazione alla questione prospettata è del tutto irrilevante che il sistema delle pensioni dei dipendenti civili dello Stato abbia un sistema di finanziamento distinto da quello dei dipendenti pubblici iscritti presso gli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.

Il profilo cui si riferisce il giudice a quo riguarda difatti un aspetto estrinseco rispetto a quel momento, riguardando i riflessi sociali dei vari sistemi pensionistici che, relativamente ad essi, non possono non essere assoggettati che alla medesima disciplina, ove identiche risultino le situazioni poste a raffronto.

Ai fini della soluzione della questione sembra poi utile precisare che la pensione di riversibilità costituisce una delle manifestazioni del carattere di retribuzione differita proprio delle pensioni. Difatti se il lavoratore, provvedeva al sostentamento proprio e di altri soggetti con lui conviventi, con l'istituto della riversibilità si è preso atto di questa realtà proiettando sui soggetti da lui assistiti in vita, i benefici di quella retribuzione, finché perdurano, dopo la sua morte, determinati requisiti di assistibilità.

Coerente con questo disegno, è l'istituto del consolidamento che il legislatore ha previsto per gli impiegati civili dello Stato, perché esso tende a rendere effettivo il diritto alla riversibilità per tutti i soggetti riconosciuti meritevoli del beneficio.

Ma una volta affermato tale principio esso non può non espandersi a tutte le ipotesi identiche, in cui il legislatore abbia preso in considerazione più soggetti come possibili destinatari del beneficio, perché altrimenti si creerebbero ingiustificate discriminazioni fra essi.

Va difatti rilevato che, mancando la possibilità di consolidamento nel caso di più soggetti, al cui sostentamento provvedeva durante la vita il de cuius, ma vocati alla sua morte in ordine successivo, ove non fosse previsto il consolidamento, la possibilità, per i chiamati successivamente, di godere del beneficio, rimarrebbe affidata al caso. Così quando siano chiamati il genitore ed il fratello inabile, la sopravvivenza al de cuius del genitore, anche per un solo giorno, impedirebbe al fratello inabile, che pur era assistito in vita dal lavoratore, di godere della riversibilità.

La norma sul consolidamento, invocata nell'ordinanza di rimessione come tertium comparationis ha dunque realizzato una razionalizzazione del sistema, onde sarebbe irragionevole che da essa, stante l'identità di situazioni, rimanessero esclusi gli assistiti dai dipendenti pubblici cui si riferisce la norma denunciata, perché il permanere di tale discriminazione determinerebbe quella ulteriore, qui posta in evidenza, all'interno della medesima categoria dei chiamati, in quanto alcuni di questi potrebbero non godere del beneficio per un evento del tutto casuale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962 n. 1642 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro") nella parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, il consolidamento della pensione di riversibilità alla morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI