Sentenza  366/1988 (ECLI:IT:COST:1988:366)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 27/01/1988;    Decisione  del 23/03/1988
Deposito de˙l 31/03/1988;    Pubblicazione in G. U. 06/04/1988 n.14
Norme impugnate:  
Massime:  13643
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 366

SENTENZA 23-31 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 (recte: art. 82), primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), alla luce dell'art. 22, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da De Carli Aurora, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

La Corte dei Conti, in sede di esame del ricorso proposto da De Carli Aurora avverso il provvedimento in data 14 maggio 1973, col quale il Direttore provinciale del Tesoro di Massa Carrara le aveva negato, per essere essa maggiorenne e priva dei requisiti di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il trattamento di riversibilità preteso quale orfana di dipendente delle Ferrovie dello Stato, ha sollevato, con ordinanza in data 19 ottobre 1983, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo comma (recte: art. 82, primo comma del d.P.R. cit.), per la disparità di trattamento che essa determina in danno degli aventi causa da dipendenti statali rispetto agli orfani di assicurati presso l'I.N.P.S.

Il giudice a quo ha, in particolare, rilevato che mentre a questi ultimi il menzionato trattamento viene garantito, ove essi frequentino l'Università, anche dopo che siano divenuti maggiorenni e fino al termine del corso legale di studio (entro, comunque, il limite massimo del ventiseiesimo anno di età: art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903), la norma censurata non attribuisce, coeteris paribus, uguale beneficio agli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, con palese violazione del principio di eguaglianza.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Non vi sono state costituzioni né interventi.

Considerato in diritto

1. - La Corte dei Conti, con l'ordinanza di rimessione, denuncia, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 82, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto tale norma, non garantendo agli orfani maggiorenni dei dipendenti statali la pensione di riversibilità, nel caso in cui frequentino un corso di studi universitari, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età, irrazionalmente li discrimina rispetto all'identica categoria di soggetti che, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, sono, invece, ammessi a siffatto beneficio in forza dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

2. - La questione è fondata.

Premesso che la suddetta discriminazione è stata eliminata, ma senza effetto retroattivo, con la sopravvenuta legge 21 luglio 1984, n. 391, che, con il secondo comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ha equiparato, ai fini del trattamento di riversibilità, agli orfani minorenni dei dipendenti statali quelli maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età, si rileva che essa, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della nuova norma, implica un'evidente violazione del principio di eguaglianza, assoggettando ad un diverso e deteriore trattamento la summenzionata categoria di soggetti rispetto a quella degli orfani degli iscritti all'A.G.O., pur in presenza di una sostanziale identità di condizione.

Certamente le differenti condizioni soggettive ed oggettive degli iscritti all'assicurazione generale rispetto a quelle proprie dei pensionati dello Stato precludono l'istituzione di un valido raffronto fra i rispettivi ordinamenti previdenziali, a fini di verifica dell'osservanza del menzionato precetto costituzionale. Tuttavia opera il comune carattere assistenziale ed alimentare dei trattamenti di riversibilità, con le loro specifiche applicazioni nei confronti degli orfani maggiorenni, dettate dal rilievo attribuito alla medesima circostanza della situazione di bisogno in cui tali soggetti vengono a trovarsi a causa della morte del genitore (v. sentt. nn. 142/'84 e 7/'80). Assume, inoltre, rilievo la valutazione che il legislatore fa della dedizione agli studi, da parte degli orfani, quale indice presuntivo della sussistenza della detta situazione di bisogno e che costituisce un dato materiale indifferenziato di per sé non influenzabile dal diverso assetto formale degli ordinamenti nel cui ambito esplica identico valore di presupposto condizionante l'erogazione del trattamento di riversibilità, al di fuori di ogni conseguenziale correlazione con le peculiarità proprie dell'uno o dell'altro orientamento, idoneo, comunque, a fondare, in via eccezionale, l'invocata identità di trattamento.

Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non assicurava, anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 luglio 1984, n. 391, agli orfani maggiorenni dei dipendenti statali la pensione di riversibilità, in caso di frequenza di un corso di studi universitario o equiparato, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI