Ordinanza 362/1988 (ECLI:IT:COST:1988:362)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 24/02/1988;    Decisione  del 11/03/1988
Deposito de˙l 24/03/1988;    Pubblicazione in G. U. 06/04/1988 n.14
Norme impugnate:  
Massime:  13639
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 362

ORDINANZA 11-24 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 ultimo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 ("Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia"), come modificato dalla legge, 15 febbraio 1980, n. 25 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia"), promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1980 dal Pretore di Otranto, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento per la fissazione della data dell'esecuzione, relativamente ad uno sfratto per morosità adottato ai sensi della normativa vigente prima della legge n. 392, del 1978 - ed esecutivo al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 ("Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia") - il conduttore, comparso dinanzi al Pretore di Otranto, aveva sanato la morosità all'udienza del 28 marzo 1980, ma il locatore aveva insistito perché la esecuzione venisse fissata ai termini dell'art. 1 del citato decreto-legge 629 del 1979, così come sostituito dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 (e cioè entro il 30 giugno 1980), in quanto il conduttore non avrebbe potuto godere della dilazione compresa tra il 1° dicembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, avendo sanato la morosità successivamente al 31 gennaio 1980;

che il giudice a quo, con ordinanza emessa il 28 giugno 1980, ha sollevato, il riferimento dell'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni in legge 15 febbraio 1980, n. 25, nella parte in cui consente, in pendenza di uno sfratto esecutivo, che il conduttore moroso possa beneficiare di una fissazione della data dell'esecuzione successiva al 30 giugno 1980, soltanto se abbia sanato la morosità entro il 31 gennaio 1980, nulla prevedendo in favore di chi dopo tale data abbia effettuato la sanatoria;

che a parere del pretore rimittente, l'omessa previsione di un quaelsiasi beneficio per il conduttore che abbia sanato la morosità successivamente al 31 gennaio 1980 (ma pur sempre prima della nuova data dell'esecuzione fissata dal giudice) ne equiparerebbe irrazionalmente la situazione a quella del locatario che non abbia affatto provveduto al pagamento di canoni e spese, permanendo nella morosità;

che è intevenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione concerne un provvedimento di rilascio divenuto esecutivo al 30 ottobre 1979 ed a suo tempo sospeso per effetto del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505 (poi decaduto per mancata conversione);

che il citato decreto-legge, nell'accordare una dilazione sino al 31 gennaio 1980, già prevedeva il beneficio di una ulteriore graduazione per gli sfratti fondati sulla morosità nel caso in cui questa fosse stata sanata entro la predetta scadenza del 31 gennaio 1980;

che pertanto è del tutto razionale la scelta legislativa di non consentire altri differimenti nel pagamento del debito da così lungo tempo scaduto, attesto che una diversa soluzione avrebbe legittimato una morosità destinata a protrarsi ben oltre l'anzidetto termine;

che peraltro al giudice, nell'esercizio della propria discrezionale facoltà di fissare l'esecuzione, è data la possibilità di differenziare le posizioni di chi non abbia affatto pagato i canoni scaduti rispetto a colui che abbia invece, seppure tardivamente, sanato la morosità, accordando dilazioni di diversa durata entro la scadenza del 30 giugno 1980;

che pertanto la proposta questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 ultimo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 ("Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia"), convertito, con modificazioni, in legge 15 febbraio 1980, n. 25, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Otranto con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI