Ordinanza 357/1988 (ECLI:IT:COST:1988:357)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 25/11/1987;    Decisione  del 11/03/1988
Deposito de˙l 24/03/1988;    Pubblicazione in G. U. 06/04/1988 n.14
Norme impugnate:  
Massime:  13635
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 357

ORDINANZA 11-24 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 (Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1985 dal Pretore di Venezia, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Venezia, con ordinanza del 26 novembre 1985, pervenuta alla Corte il 3 luglio 1986 (R.O. n. 539/86), nel corso di un procedimento proposto dal commerciante Polacco Bruno contro l'I.N.P.S. avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di esso ricorrente all'accredito dei contributi figurativi previsti dalla legge 22 dicembre 1980 n. 932 a favore dei perseguitati politici, antifascisti e razziali e dallo stesso I.N.P.S. negato in considerazione della inapplicabilità della legge menzionata alla gestione commercianti in cui era assicurato il Polacco, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della detta legge n. 932 del 1980, in riferimento agli art. 3 e 35 Cost. nella parte in cui esclude i lavoratori del commercio dal beneficio dell'accredito dei contributi figurativi per il conseguimento delle prestazioni assicurative nella relativa gestione speciale;

che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha rilevato che il detto accredito è riservato ai lavoratori subordinati che non hanno potuto prestare attività lavorativa perché perseguitati politici, antifascisti o razziali già in base all'art. 5 della legge n. 96 del 1955 e all'art. 3 della legge n. 284 del 1961, interpretata autenticamente dall'articolo unico della legge n. 1424 del 1965 e che, all'epoca della prima delle dette leggi, i commercianti non erano nemmeno iscritti all'I.N.P.S.;

che l'accredito dei contributi figurativi, a totale carico dello Stato, è un beneficio la cui attribuzione, oltre ad essere connessa all'obbligo dell'iscrizione, è demandata alla discrezionalità del legislatore;

che, peraltro, sussiste una notevole differenza tra le due forme di lavoro, quello subordinato e quello autonomo, sia per i profili previdenziali sia per quelli assicurativi;

Considerato che effettivamente l'accredito dei contributi figurativi è strettamente collegato all'iscrizione obbligatoria all'I.N.P.S. e che all'epoca del suo primo riconoscimento (l. n. 96/1955) i commercianti non avevano l'obbligo di assicurarsi presso l'I.N.P.S.;

che, comunque, gli obiettivi della parificazione tra tutte le categorie di lavoratori, nell'ambito dell'ulteriore sviluppo del sistema pensionistico, sono ancora da realizzarsi e che tale realizzazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore il quale può anche provvedervi con la gradualità imposta dalla necessità di una razionale considerazione sia delle esigenze di vita dei lavoratori sia delle effettive disponibilità finanziarie, e che rimangono, in sede di giudizio di costituzionalità, insindacabili le scelte operate al riguardo (sentt. nn. 173/86, 31/86, 144/84);

che, quindi, la questione sollevata è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 932, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI