N. 338
ORDINANZA 11-24 MARZO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1981 dal Pretore di Bisceglie, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 1982;
Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Banca di Bisceglie;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Bisceglie, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, limitatamente all'inciso "a norma della legge stessa", in quanto esclude la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro e del risarcimento del danno nei casi di nullità del licenziamento diversi da quelli previsti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604;
che innanzi alla Corte si è costituita la Banca di Bisceglie S.p.A., che ha eccepito la inammissibilità della questione ed ha, comunque, chiesto che la stessa venga dichiarata non fondata;
Considerato che questione identica, pur se riferita all'intero testo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in riferimento alla ipotesi di nullità del licenziamento per violazione dell'art. 15 della stessa legge, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con le sentenze nn. 204 del 1982 e 17 del 1987, in quanto "secondo anche l'ormai costante indirizzo giurisprudenziale, l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro, non è né speciale né eccezionale ma dotato di forza espansiva che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili sotto il profilo della identità di ratio";
che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili nuovi tali da indurre a differenti conclusioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Bisceglie con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI