Ordinanza 326/1988 (ECLI:IT:COST:1988:326)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 10/02/1988;    Decisione  del 10/03/1988
Deposito de˙l 17/03/1988;    Pubblicazione in G. U. 30/03/1988 n.13
Norme impugnate:  
Massime:  10619
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 326

ORDINANZA 10-17 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1985 dal Tribunale di Rieti, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come modificato dall'art. 1, ult. comma, l. 31/7/84, nelle parti in cui non consentono l'applicazione delle misure alternative ai reati oggi di competenza pretorile e pendenti dinanzi al Tribunale solo perché commessi in data antecedente il 29 novembre 1984, né la consentono quando, a seguito del giudizio, l'originaria fattispecie, contestata nella forma aggravata, assuma la forma semplice per la esclusione dell'aggravante o per il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 268 del 1986, ha dichiarato non fondata identica questione, che non vengono addotti nuovi argomenti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come modificato dall'art. 1 ultimo comma della legge 31 luglio 1984, n. 400, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI