Ordinanza 321/1988 (ECLI:IT:COST:1988:321)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 10/02/1988;    Decisione  del 10/03/1988
Deposito de˙l 17/03/1988;    Pubblicazione in G. U. 30/03/1988 n.13
Norme impugnate:  
Massime:  10612 10613
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 321

ORDINANZA 10-17 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, e 77, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1984 dal Pretore di Gubbio, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Gubbio con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento aglli artt. 3 e 24 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 77, primo e secondo comma, 53, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono l'applicazione della sanzione sostitutiva, richiesta dall'imputato, in relazione a reati puniti con pena pecuniaria;

b) dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, sotto il profilo che una volta dichiarata l'incostituzionalità delle norme sopra citate e rimosso ogni ostacolo alla pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato, la parte civile costituita verrebbe a trovarsi sprovvista di qualsiasi tutela in sede penale;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 148 del 1984 ha dichiarato inammissibile la prima questione;

che conseguentemente la seconda, condizionata all'accoglimento della prima, risulta ictu oculi irrilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promosse, con l'ordinanza in epigrafe, dal Pretore di Gubbio in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI