N. 320
ORDINANZA 10-17 MARZO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. g), della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1983 dal Pretore di Mondovì, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. g), della legge 6 giugno 1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose), sostenendo che, delle norme denunciate, in combinato disposto, deriva che la stessa sanzione penale è prevista sia per il trasporto abusivo svolto professionalmente senza licenza sia per il trasporto occasionale, su veicoli ad uso privato, di cose non destinate all'uso esclusivo del proprietario del mezzo, mentre il trasporto occasionale di cose che servano all'uso esclusivo del proprietario non integra gli estremi del reato (art. 30 lett. g);
che in tal modo, secondo il Pretore, le prime due condotte, pur essendo sostanzialmente diverse tra loro, sono irrazionalmente equiparate ai fini della pena e che, reciprocamente, per quanto concerne il trasporto occasionale, si avrebbero due condotte identiche irrazionalmente discriminate sulla base della mera circostanza che il trasporto occasionale avvenga per conto terzi o per uso esclusivo del proprietario;
Considerato che appare invece palesemente ragionevole che il legislatore, onde evitare fraudolenti aggiramenti delle norme sul trasporto professionale, abbia penalmente sanzionato anche il c.d. trasporto occasionale di cose altrui, graduando peraltro la sanzione entro ampi minimi e massimi;
che parimenti nell'ambito di queste finalità, nessuna arbitrarietà può riscontrarsi nella distinzione fra trasporto occasionale di cose proprie e trasporto occasionale di cose altrui;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. g), della legge 6 giugno 1974, n. 298, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI