N. 310
SENTENZA 10-17 MARZO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, secondo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1986 dal T.A.R. per la Sicilia-Sezione staccata di Catania sui ricorsi riuniti proposti da Rascona' Concetta contro l'Università degli Studi di Messina ed altro, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per l'Amministrazione della Pubblica Istruzione.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 13 novembre 1986 il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, secondo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 sul riordinamento della docenza universitaria per contrarietà agli artt. 76 e 77 Cost.
L'incidente di costituzionalità è insorto nel corso di un giudizio promosso da Rascona' Carmela per l'annullamento del provvedimento adottato dal Rettore dell'Università di Messina che l'aveva esclusa dalla partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari bandita con D.M. 22 dicembre 1982, in quanto tale tornata, ai sensi del cit. art. 59, era riservata a coloro i quali, avendo partecipato alla prima tornata, non avessero conseguito il giudizio di idoneità.
Secondo il giudice a quo la norma denunziata è illegittima per eccesso di delega, "ponendosi al di fuori dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28". L'art. 7, primo comma, di questa legge istituisce il ruolo dei ricercatori universitari, e nei comma ottavo e seguenti detta i principi e i criteri cui deve conformarsi il Governo, in sede di prima applicazione della legge, per inquadrare nel nuovo ruolo il personale "precario" delle Università (contrattisti, borsisti, ecc.) senza concorso, previo soltanto un giudizio di idoneità. Il comma undicesimo prevede il bando di due tornate di giudizi di idoneità "aperte a tutti gli aventi diritto", e il comma successivo dispone che "se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità, il relativo rapporto è risolto di diritto". Ad avviso del T.A.R. siciliano, l'eccesso di delega consiste in ciò, che, mentre la legge delegante ricollega alla mancata partecipazione alla prima tornata soltanto l'estinzione del rapporto di servizio con l'Università, invece la norma delegata vi riconnette anche la perdita della legittimazione a partecipare alla seconda tornata. Questa viene ridotta a una prova di appello per coloro che non abbiano ottenuto il giudizio di idoneità nella tornata precedente, mentre anche la seconda tornata, a norma dell'art. 7 della legge di delega, deve essere aperta a tutti gli aventi diritto.
In sostanza, per gli aventi diritto che non hanno fatto domanda di partecipare alla prima tornata dei giudizi di idoneità verrebbe a determinarsi una situazione analoga a quella del personale precario non più in servizio alla data del bando, ma in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, nono comma, della legge n. 28 del 1980, in presenza dei quali esso era tuttavia ammesso a partecipare al giudizio di idoneità.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte non si è costituita la parte privata. Si è costituita l'Amministrazione della Pubblica Istruzione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, mentre non ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'Avvocatura contesta l'assunto dell'ordinanza di rimessione che denuncia un vizio di eccesso di delega nella norma denunziata. Essa ritiene invece "razionale la previsione che subordina alla partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneità anche l'ulteriore partecipazione alla successiva tornata. Non si giustificherebbe altrimenti l'estinzione dei rapporti in corso". Pertanto l'espressione "due tornate di giudizi di idoneità... aperte a tutti gli aventi-diritto", usata nel comma undicesimo dell'art. 7 della legge di delega, non può essere intesa nel senso di "una ultrattività della legittimazione a partecipare ai giudizi di idoneità di coloro che per una ben precisa e libera scelta hanno manifestato in modo non equivoco un palese disinteresse alla prosecuzione della loro attività nel mondo universitario".
Nessun argomento in contrario - soggiunge l'Avvocatura - può desumersi dal confronto fra la categoria dei titolari di contratti, assegni, ecc. in servizio alla data del bando della prima tornata con la categoria del personale precario già cessato, ma avente tuttavia titolo di partecipazione in forza del servizio prestato (art. 7, nono comma, della legge n. 28 del 1980), "per il quale si ripropongono in via interpretativa le stesse preclusioni derivanti dalla ratio della norma di delega (art. 7, dodicesimo comma) e dalla ratio stessa della previsione per cui la mancata partecipazione alla prima tornata dei giudizi determina una preclusione definitiva, per carenza di interesse, all'ulteriore partecipazione al giudizio di idoneità".
Correttamente perciò il legislatore delegato ha interpretato la seconda tornata dei giudizi di idoneità come una prova di appello per un eventuale insuccesso nella prima tornata, e non quale possibilità alternativa rimessa alla discrezionale valutazione del candidato.
Considerato in diritto
1. - La questione sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., non è fondata.
L'art. 7, dodicesimo comma, della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28 per il riordinamento della docenza universitaria, dispone: "I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze di cui all'ottavo comma sono prorogati per coloro che erano in servizio al 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto. Tale rapporto è risolto di diritto anche per coloro che non superano il giudizio di idoneità neppure nella seconda tornata".
Da tale complesso di disposizioni si argomenta chiaramente che, salva l'eccezione prevista nel precedente comma nono, il rapporto di servizio in corso è un presupposto di legittimazione a partecipare al giudizio di idoneità, coerentemente con la funzione di questo di consentire, in via eccezionale, l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori del personale universitario precario addetto alla ricerca scientifica e a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali.
Pertanto gli interessati che non hanno partecipato alla prima tornata dei giudizi di idoneità, con conseguente estinzione ope legis del loro rapporto di servizio alla scadenza del termine di presentazione della domanda, non sono legittimati a partecipare alla seconda tornata, appunto per difetto di titolo. In altre parole, come correttamente ha interpretato l'art. 59, secondo comma, del decreto delegato 11 luglio 1980, n. 382, la seconda tornata è prevista dalla legge delega come prova d'appello, in funzione di repêchage per coloro che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano conseguito il giudizio di idoneità.
L'opposta interpretazione sostenuta nell'ordinanza di rimessione è confutabile anche con l'argomento della reductio ad absurdum. Se l'art. 7, comma dodicesimo, della legge n. 28 avesse voluto scindere l'estinzione del rapporto, collegata alla mancata partecipazione alla prima tornata, dalla perdita della legittimazione a partecipare alla seconda tornata, la norma produrrebbe una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che non hanno presentato domanda di partecipazione alla prima tornata e coloro che, avendola presentata, non hanno conseguito il giudizio di idoneità: pur essendo, per ipotesi, legittimati gli uni e gli altri a partecipare alla seconda tornata, e quindi entrambi bisognosi di sostegno economico per l'ulteriore periodo di preparazione, tale sostegno sarebbe negato ai primi dalla norma che solo per essi dispone l'immediata estinzione del rapporto.
2. - A rincalzo della sua tesi il giudice a quo richiama il comma nono dell'art. 7, che prevede una categoria di soggetti per i quali la legittimazione a partecipare al giudizio di idoneità non è legata alla titolarità attuale di un rapporto di servizio con l'Università. L'argomento è inconferente. Concorrendo i requisiti ivi indicati, il comma nono equipara il personale universitario precario già cessato dal servizio a quello ancora in servizio alla data in cui vengono banditi i giudizi di idoneità. Ma anche per questa categoria vale poi il limite risultante dal comma dodicesimo, per cui sono esclusi dalla seconda tornata coloro che, avendone diritto, non hanno domandato di partecipare alla prima.
3. - L'interpretazione che fa emergere questo limite trova conferma anche sul piano dell'interpretazione storica. L'art. 7, comma dodicesimo, del disegno di legge delega per il riordino della docenza universitaria nel testo inizialmente approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 1979, nella parte che qui interessa, disponeva semplicemente: "Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità, il relativo rapporto è risolto di diritto". Non era prevista l'estinzione automatica del rapporto per coloro che non presentassero domanda di partecipazione alla prima tornata. Così formulata, la norma avrebbe potuto essere interpretata nel senso che la seconda tornata dei giudizi di idoneità fosse aperta sia, come prova di appello, a coloro che avessero partecipato senza successo alla prima, sia, come unica prova senza appello, a coloro che alla prima non si fossero presentati.
Proprio per impedire una simile interpretazione, che avrebbe introdotto una facoltà di scelta tra due opzioni manifestamente squilibrate, il Senato ha ripristinato il testo originario del disegno di legge proposto dal Governo, che è poi divenuto il testo di legge definitivo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), sollevata, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dal T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI