N. 304
SENTENZA 10-17 MARZO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo e secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1984 dal Pretore di Milano nei procedimenti penali riuniti a carico di Barletta Vito, iscritta al n. 846 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7- bis dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 11 febbraio 1984, il Pretore di Milano, dovendo procedere ad infliggere per decreto penale la pena della multa superiore a Lit. un milione, ad un cittadino incensurato ritenuto responsabile di emissione continuata di assegni a vuoto, ma valutando, d'altra parte, favorevolmente le circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, commi primo e secondo, cod. pen., con riferimento all'art. 3 Cost.
Rilevava, infatti, il Pretore nell'ordinanza che il suo intendimento di concedere al giudicabile la non menzione della condanna sul certificato penale, alle condizioni di legge, trovava ostacolo nel disposto di cui al comma primo dell'art. 175 cod. pen. che limita il beneficio, quanto alla pena pecuniaria, fino ad un massimo di Lit. un milione.
Sembrava, però, al Pretore che tale disposizione fosse priva di razionalità e contrastasse con il principio di uguaglianza. Bastava, infatti, considerare il ben diverso trattamento che il legislatore usava, nello stesso primo comma, alla alternativa situazione concernente la pena detentiva, per la quale è possibile la concessione del beneficio fino al limite di anni due. Limite massimo che, ragguagliato ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (così come modificato dall'art. 101 della l. 24 novembre 1981 n. 689) corrisponde ad una pena pecuniaria di Lit. 18 milioni.
Una siffatta irrazionalità e così grave disuguaglianza diventano addirittura superlative - osserva il Pretore - in raffronto all'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo, che consente il beneficio, nel caso di condanna a pena detentiva non superiore ad anni due congiunta a pena pecuniaria, purché fra pena pecuniaria ragguagliata e pena detentiva non si superino i trenta mesi: il che significa che, a seconda dell'entità della pena detentiva, la pena pecuniaria, su cui la non menzione è concedibile, può anche superare i ventiduemilioni di lire.
Non potendo sorgere dubbio sulla maggiore gravità del fatto punito con pena detentiva, l'incompatibilità della disposizione concernente la pena pecuniaria, rispetto all'art. 3 Cost., appare ictu oculi.
L'ordinanza veniva ritualmente pubblicata, notificata e comunicata, ma nessuno si costituiva o interveniva nel giudizio innanzi a questa Corte.
Considerato in diritto
1. - La questione è fondata. Essa è d'altra parte, rilevante, una volta che il Pretore, considerati tutti gli elementi nella sua autonomia decisionale, afferma che il giudicabile sarebbe meritevole della concessione della non menzione, nel certificato del casellario giudiziale, della condanna a pena pecuniaria che egli si accinge ad infliggere all'incensurato. Ma poiché la pena da infliggere supererebbe, nella concreta volontà del giudice, il limite del milione fissato dal primo comma dell'articolo 175 cod. pen. impugnato per la concedibilità del beneficio, egli non può definire compiutamente il giudizio se prima non viene risolta la questione esattamente proposta.
2. - Ed è vero che lo stesso primo comma contiene in se stesso il tertium comparationis proprio nell'alternativa previsione della condanna a pena detentiva, che mette in luce l'irrazionalità e l'ineguaglianza della parte della disposizione concernente la pena pecuniaria. Non potendosi revocare in dubbio che la pena detentiva sia riservata a fatti di maggiore gravità, non esiste una ragionevole giustificazione al limite di gran lunga più ampio che, invece, il legislatore riserva alla pena più grave per consentire la concessione del beneficio. Come, infatti, correttamente osserva il Pretore, il limite di anni due di pena detentiva, ragguagliato secondo gli attuali criteri dell'art. 135 cod. pen., corrisponde a ben diciotto milioni di lire.
Né può essere ipotizzabile che siffatta disparità corrisponda ad una scelta discrezionale del legislatore, ispirata a qualche particolare considerazione attorno alla diversa natura delle due pene, in relazione al più grave disdoro che deriva al condannato dalla comparsa sul certificato penale della pena detentiva.
E ciò sia perché anche un siffatto criterio non apparirebbe peraltro plausibile sul piano della razionalità, e sia perché sopratutto esso comunque, qualsivoglia fosse per essere la filosofia che lo ispira, troverebbe clamorosa smentita nel secondo comma dello stesso articolo.
Ivi, infatti, come pure ha sottolineato l'ordinanza di rimessione, consentendo che, in ordine ad una condanna a pena congiunta detentiva e pecuniaria, il giudice possa concedere il beneficio fino ad un massimo di mesi trenta di pena complessiva, ragguagliata per la parte pecuniaria, il legislatore ha di fatto reso possibile concedere la non menzione ad una condanna a pena pecuniaria che può oltrepassare addirittura i ventidue milioni. E nessuno potrebbe sostenere che una condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria sia meno grave di una condanna a sola pena pecuniaria.
Tutto questo, però, porta a ritenere che in realtà la denunziata illegittimità sia limitata al primo comma dell'articolo impugnato; mentre il secondo comma, lungi dal poter essere coinvolto nella censura, contribuisce anzi a dare più significativo risalto all'incompatibilità del primo comma nei confronti dell'art. 3 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'art. 175 cod. pen. nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI