Ordinanza 292/1988 (ECLI:IT:COST:1988:292)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 27/01/1988;    Decisione  del 25/02/1988
Deposito de˙l 10/03/1988;    Pubblicazione in G. U. 16/03/1988 n.11
Norme impugnate:  
Massime:  10570
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 292

ORDINANZA 25 FEBBRAIO-10 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1984 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli nel procedimento di esecuzione nei confronti di Liberti Vincenzo, iscritta al n. 1108 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 9 gennaio 1986, ha sollevato in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 204, ultimo comma, del codice penale, "in quanto non consente di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto" della pericolosità del soggetto;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 dispone: a) "L'articolo 204 del codice penale è abrogato" (primo comma); b) "Tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa" (secondo comma);

e che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI